Le segnalazioni di montagne di bossoli di cartucce da caccia abbandonati nei punti dai quali si esercita la caccia agli uccelli di passo, mettono in evidenza un vizio inveterato di alcuni cacciatori: quello di considerare il bosco una specie di pattumiera. Eppure la Legge sulla caccia 157/’92 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio– dice espressamente all’ Articolo 13 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) comma 3: “I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia”. Ma non basta, i cacciatori violano anche il Decreto Legislativo sui rifiuti 22/’97 che all’art. 14 (Divieto di abbandono) comma 1. recita: “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati” e che all’art. 50 (Abbandono rifiuti), comma 1, dice: “Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2 (…) abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila”. Quindi il triste spettacolo dei mucchi di bossoli non è solo malcostume ma anche una violazione delle leggi praticata impunemente da molti cacciatori. Ma c’è di più: molti ci segnalano la presenza, all’interno del territorio del Parco Nazionale, di capanni per gli appostamenti fissi di caccia - che dovrebbero rinnovare annualmente l’autorizzazione - abbandonati insieme a minidiscariche che spesso li contornano. Strutture ormai cadenti, costruite in legname di scarto, residui di suppellettili, fil di ferro, onduline, impalcature metalliche e tubi innocenti, che costituiscono un pericolo, producono danni alla vegetazione e deturpano l’ambiente (si allegano foto scattate sul sentiero n.19 – Comune di Marciana - e nella zona del Castagnone – Comune di Campo nell’Elba – ma decine di appostamenti fissi abbandonati sono sparsi in tutto il territorio elbano del Parco). Perché il Parco Nazionale permette che al suo interno permangano simili situazioni di degrado e di pericolo? Perché la Provincia di Livorno non interviene visto che i capanni non più utilizzati devono essere immediatamente smantellati ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Regionale n. 1 del 21/02/95 modificato dall’art. 1 del Regolamento Regionale n. 9 del 15/11/96? Eppure sarebbe semplicissimo risalire a chi ha abbandonato i capanni, infatti la legge 157 prevede all’articolo 5 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi) le modalità di rilascio degli appostamenti fissi ed identificano un “titolare” per ognuno degli stessi mentre l’articolo 10 (Piani faunistico-venatori) comma 8 lettera h prevede: “ l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi” e l’Art. 23 (tasse di concessione regionale) comma 5 . specifica che “Gli appostamenti fissi (…) sono soggetti a tasse regionali”, quindi qualcuno pagava per quelle concessioni. Perciò quelle strutture fatiscenti hanno quasi tutte “padroni” ben identificabili che sono i responsabili dell’abbandono dei capanni, e che dovrebbero essere chiamati a rispondere del degrado provocato e del mancato ripristino dell’ambiente. Se ricordiamo bene, nell’ormai lontano 2000, l’allora Direttore del Parco Nazionale, V.N. Martino, scrisse alla Provincia di Livorno una lettera con la quale chiedeva controlli e provvedimenti e di poter disporre di dati relativi agli appostamenti fissi di caccia presenti e regolarmente autorizzati sull’Isola d’Elba e Capraia e in particolare per le postazioni presenti all’Elba nel territorio del Parco Nazionale che già nel 1996, cessata l’attività con l’istituzione dell’Area Protetta, dovevano essere smantellati. Ci chiediamo cosa sia stato fatto in questi 4 anni e per quanto ancora il Parco Nazionale, la Provincia e chi deve vigilare sull’esercizio venatorio vorranno tollerare questo degrado e queste violazioni della legge.
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capanni caccia parco 7 rifiuti