OSSERVAZIONI DI LEGAMBIENTE ARCIPELAGO TOSCANO Il Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è in gran parte condivisibile e fornisce, attraverso l'enorme quadro conoscitivo redatto dalla Società Agriconsulting, una mole enorme di dati e conoscenze sul territorio, la fauna, la flora e le risorse delle Isole Toscane che rappresentano una vera e propria banca dati che tornerà utile per ogni intervento di programmazione territoriale che dovrà essere realizzato nel futuro. Manca però il necessario confronto e raccordo con le previsioni di un altro importantissimo strumento, il Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale, la cui discussione, redazione ed approvazione avrebbe dovuto accompagnare il Piano del Parco. Purtroppo la bozza di questo strumento, già redatta e consegnata nel 2001 dall'Agriconsulting, giace in qualche cassetto senza che la Comunità del Parco abbia sentito la necessità di analizzarla e, nel caso, approvarla. Piani e Progetti Piani di gestione di cui all'art. 12 delle NTA Progetti e programmi di cui all'art. 2 dell'allegato 1 b Progetti integrati di cui all'art. 13.2 dell'allegato 1 b Progetti e programmi di rete di cui all'art. 13.3 dell'allegato 1 b Progetti speciali di cui all'art. 13.4 dell'allegato 1 b Obiettivi nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di cui all'art. 26 delle NTA Obiettivi della Gestione faunistica, della flora e della vegetazione di cui all'art. 27 delle NTA Il Piasno comprende diverse proposte progettuali ed individua numerosi obiettivi specifici, a volte in modo confuso e comne semplici indicazioni. Si tenga presente che il Piano deve essere uno strumento di facile consultazione in cui soggetti istituzionali, Associazioni di categoria, ambientaliste e di volontariato, semplici cittadini interessati ad operare nell'Arcipelago Toscano dovrebbero ricavare indicazioni certe per attivare eventuali azioni in sinergia con l'attività dell'Area Protetta. Il Piano deve fornire, per i vari settori di competenza del Parco (Conservazione della natura, promozione delle attività compatibili, ecc.), un elenco di progetti, piani ed obiettivi ordinati per importanza. Altrimenti, sarà complicato per l'Ente, vista la notevole mole delle proposte, decidere le priorità di intervento in base alle risorse finanziarie disponibili, lasciando così le scelte al capriccio dei dirigenti di turno e non ad una chiara valutazione tecnico-scientifica e di reale necessità per il territorio. Allegato 1 b Pag. 10 Azioni per la mammolofauna - azioni specifiche - programma di gestione del cinghiale Si ritiene opportuno aggiungere: Le tecniche di abbattimento utilizzate nei piani di prelievo e progressiva eradicazione vengono stabilite in base alle linee guida di gestione del cinghiale nelle Aree Protette individuate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. In particolare, le tecniche da utilizzare sono quelle del trappolamento e degli abbattimenti selettivi all'aspetto e alla cerca eseguiti da personale formato allo scopo ed autorizzato dall'Ente Parco. Gli abbattimenti mediante la tecnica della braccata non sono consentiti. Relazione Art. 5.2 La zonazione prevista dalle tavole di Piano differisce anche in modo sostanziale dalle aree indicate in tale articolo. Si tratta di una grave lacuna considerando che, di conseguenza, la zonazione non rispetta del tutto i criteri indicati nella relazione. Si chiede, pertanto, di modificare le zone indicate nell'articolo e di indicare i criteri che sono stati utilizzati per individuare tali zone. In particolare non è chiaro per quale motivo non sono state inserite in Zona A aree di notevole valenza naturalistica (aree di nidificazione di avifauna di altissimo valore conservazionistico e che ospitano numerose specie comprese nelle liste "rosse") quali quelle costiere sud-orientali dell'Isola di Pianosa. Pertanto si invita ad inserire in zona A la fascia costiera sud-occidentale dell'Isola di Pianosa (prendendo come riferimento l'habitat prioritario europeo della fascia a Ginepro Fenicio), il promontorio del Marchese, gli isolotti della Scola e della Scarpa. Per il loro grande valore naturalistico e paesaggistico e per tutelare habitat fragilissimi, si invita anche ad inserire in zona A (la dove il Piano non lo preveda) gli altri isolotti e scogli citati nel DPR istitutivo come facenti parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Inoltre, si invita a recepire nel Piano, almeno fino all'attuazione dei vari programmi specifici, le NORME DI ATTUAZIONE della Legge Regionale 56/2000 – Principali misure di conservazione da adottare nei Siti di Importanza Regionale (SIR) - (in allegato) pubblicate nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 11.8.2004 e che riguardano anche importanti aree dell'Arcipelago Toscano comprese in Sic, ZPS e SIR: Gorgona, Capraia, Monte Capanne-Enfola, Monte Capannello-Cima del Monte, Mola-Schiopparello, Cerboli e Palmaiola, Pianosa, Montecristo, Giglio, Giannutri. N.T.A. Le N.T.A di attuazione, oltre a regolamentare la suddivisione in zone del territorio vincolato, appaiono come indirizzi ed obiettivi da attuare mediante la gestione, tant’è che in alcune parti a nostro avviso, esulano dalla specifica competenza del Parco e comunque appare necessaria, per una seria valutazione, conoscere il relativo Regolamento di attuazione. Art. 1.2 Tra gli obiettivi non sono indicate finalità delle aree protette previste dall'Art. 1 della legge 394/91. Si ritiene quindi opportuno aggiungere: Promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili. Art.2 / art. 4 Non si capisce se le cartografie in scala 1 . 10.000 allegate al CD del Piano fornito dal Parco e pubblicate nel Sito del PNAT rivestano un qualche criterio di ufficialità; così come risulta difficile pensare a come i Comuni (se non lasciando spazio ad interpretazioni discrezionali ed arbitrarie dei confini e della zonazione del Parco) possano individuare una scala di maggior dettaglio nei PRGC e nella cartografia catastale (Art. 4.9), visto che, come giustamente indicato all'Art. 3, la cartografia ufficiale del Piano, che è stata ricavata dalla cartografia allegata al DPR istitutivo del Parco Nazionale, è in scala 1: 25.000. E' quindi fondamentale che nel Piano vengano indicate chiaramente le procedure, con relativa tempistica, che l'Ente Parco intende adottare per dotarsi di cartografie ufficiali a maggior dettaglio, se possibile cartografie catastali. In caso contrario, ancor più di quanto accaduto fino ad oggi, c'è il rischio concreto di contenziosi per l'esatta definizione delle zone di appartenenza delle singole particelle catastali o di parti di esse. Si invita inoltre a sostituire la sigla PRGC con Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, così come previsto dalla Legge Regionale, o semplicemente con Strumenti Urbanistici Art. 13.3 Si dovrebbe aggiungere: programmi per la gestione, conservazione e monitoraggio di fauna e vegetazione e programmi di educazione ambientale, di formazione e di ricerca. Si dovrebbe sostituire nel "Progetto di valorizzazione integrata del Compendio Minerario" il comma seguente che, nella sua genericità, si presta ad inopportune ed estensive interpretazioni: : "recupero degli edifici esistenti finalizzato a usi di servizio al Parco e di ricettività". Si chiede di sostituirlo con: Recupero degli edifici esistenti finalizzato ad usi di servizi al Parco e di ricettività attraverso interventi di ristrutturazione edilizia così come definita dalla L.R. 52/99. Nell'ambito di tali interventi non sono consentite nè la demolizione e successiva traslazione degli edifici esistenti nè la nuova edificazione. Programma coste Tale programma devrebbe essere omogeneo per il territorio dell’intera isola e non può interessare solo, la costa inclusa nel Parco (anche qui è evidente la mancanza del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale). Tale proposta, condivisibile nelle finalità, deve dovrà trovare riscontro nella Strumentazione Urbanistica dei comuni. Tra l’altro si rende necessaria l’elaborazione di un effettivo Piano spiagge tramite il quale potrebbero derivare utili indicazioni per la definizione della capacità complessiva da affidare all’auspicato Piano Strutturale Intercomunale. Si ricorda che il Piano Spiagge della Comunità Montana dell'Elba e Capraia non corrisponde a tale scopo ma, proprio perchè aveva carattere di indicazioni che i Comuni avrebbero dovuto recepire, si limitava spesso ad un’elencazione dei vari tipi di costa dell’Isola. Progetto di valorizzazione integrata del compendio minerario Appare necessario specificare che il recupero degli edifici esistenti, finalizzato alla ricettività non è riferito a seconde case ma soltanto ad attività alberghiere. Inoltre occorre limitare gli interventi ad un recupero effettivo, evitando e vietando abbattimenti ed accorpamenti di strutture che rivestono un carattere architettonico, paesaggistico e di archeologia industriale di notevole importanza . Art. 13.4 Si dovrebbe aggiungere tra i programmi di ricerca: interventi per la gestione, conservazione e monitoraggio di fauna e vegetazione Art. 17 Zone A di riserva integrale L'eliminazione meccanica delle specie infestanti è già prevista dalle azioni consentite in zona A, inoltre non sono opportuni interventi per la rinnovazione naturale, pertanto si chiede di sostituire: "l'esecuzione di tagli boschivi, fatti salvi gli interventi indirizzati esclusivamente ad assicurare la rinnovazione naturale del soprassuolo con ripuliture ed eliminazione meccanica di specie estranee infestanti" Lasciare solo: "l'esecuzione di tagli boschivi" Art. 18 Zone B di Riserva Generale Orientata Per evitare interpretazioni restrittive che potrebbero non consentire l'uso di biciclette e MTB sostituire nella parte relativa ai divieti : "...l'uso di motori e mezzi meccanizzati" con: l'uso di mezzi meccanici a motore Inoltre, sostituire: "...sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e del paesaggio esistenti nonchè le azioni di governo del bosco ad esclusivi fini protettivi" con: Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e del paesaggio esistenti, nonchè le azioni di governo del bosco nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e forestale delle aree protette e ad esclusivi fini protettivi Art. 18.2 E' necessario aggiungere la possibilità di utilizzo di rete metallica nei casi di protezione dei fondi e dei giardini da danni arrecati dalla fauna selvatica e specificatamente dal cinghiale. Si invita a non prevedere il rimboschimento degli incolti (comma c.), in quanto tali aree andrebbero salvaguardate dal Parco perchè svolgono una importantissima funzione ecologica per alcune specie animali, fra le quali avifauna protetta ed inserita nelle liste rosse. Art. 18.3 All’interno del Parco non appare opportuno consentire ampliamenti alle attività di ristorazione. Si fa osservare che tali edifici per ottenere l’agibilità debbono già possedere i necessari requisiti igienico sanitari. Art. 18.4 Si chiede di eliminare "l'eventuale apertura di nuovi sentieri" in quanto questo prefigurerebbe un uso della zona B non conforme alla legge. I pochi fabbricati esistenti in zona B sono facilmente raggiungibili con semplici adeguamenti attraverso l'estesissima viabilità "storica" e riadattando i sentieri di accesso preesistenti. E' impensabile la realizzazione di strade carrabili è invece possibile autorizzare i soli proprietari di immobili e di terreni coltivati, anche per favorirne il recupero, ad accedere attraverso un adeguamento e restauro della viabilità esistente ed utilizzando mezzi di trasporto adattati all'ambiente. Art. 18.5 La norma così come è appare inaccettabile perchè prefigura una zona B che in futuro sarà punteggiata da "francobolli" equiparati a Zona C, interrompendo così la zona B ed introducendo ulteriore frammentazione ed incertezza in un perimetro del Parco già oggi di difficile gestione. Dovrebbe essere meglio specificata perché si presta ad interpretazioni di comodo. Inoltre, per non creare una spirale di privilegi non consentita nemmeno dai Piani Strutturali e per non favorire gli abusivi, si chiede di specificare che, in tutte le zone previste dal Piano, non sono ammessi ampliamenti di alcun tipo per gli immobili che hanno già usufruito di ampliamenti in precedenza e per quelli che abbiano usufruito o richiedano di usufruire di condono edilizio. Art. 19.3 Consentire, in modo indiscriminato ampliamenti a tutti gli immobili che si trovano all’interno del Parco, sia pure in zona C, significa permettere ai Comuni di ampliare previsioni e norme che, in zone esterne al parco ammettono ampliamenti minori. Tra l’altro mq. 30 corrispondenti a circa mc. 80 sono sicuramente eccessivi per un miglioramento igienico-funzionale al quale chiediamo che venga strettamente legata la possibilità di ampliamento di civili abitazioni dei residenti. Si ritiene ammissibile l’ampliamento delle sole strutture alberghiere, senza incremento dei relativi posti letto, escludendo da tale beneficio qualsiasi altro tipo di immobile. (residence, seconde case, attività di ristorazione etcc.) Art. 19.4 Questo articolo deve essere formulato meglio. Infatti, non si comprende bene quando è consentita la destinazione abitativa. Art. 20.4 Nei centri storici quale significato dare al verbo compattare: significa riempire i vuoti esistenti per un ulteriore addensamento? Quindi la norma deve essere meglio definita per non prestare il fianco ad interpretrazioni estensive che arrecherebbero danni irreparabili ai centri storici medioevali presenti nel Parco. Art. 20.5 b Non appare accettabile ammettere sostanziali incrementi di carichi urbanistici nelle zone D Art. 20.6 Non si ritiene ammissibile consentire interventi di nuova edificazione Probabile refuso. Sostituire con 20.2 o 20.3 25.4 b Non appare possibile poter consentire l’abbattimento di masse arboree laterali alle strade per creare punti panoramici. Occorre specificare meglio la norma anche per evitare l'abbattimento di piante che in altre parti del Piano vengono indicate come meritevoli di salvaguardia e conservazione ed addirittura inserite in Habitat prioritari dell'UE. Art. 29 Cosa si deve intendere per sostegno alla creazione di punti vendita? la formazione di baracche e baracchette per la vendita di prodotti ortofrutticoli? Quelle esistenti non costituiscono già un sensibile intralcio alla circolazione? Specificare meglio cosa si precede per sostegno e magari sostituire con: incentivi alla creazione di punti vendita nei centri storici del Parco Una struttura per la macellazione era esistente a Portoferraio, perché non prevederne la riqualificazione funzionale? Art. 30.3 La realizzazione di impianti fissi per la telefonia, TV etcc deve essere ammessa solo dopo l’elaborazione di un piano complessivo che interessi tutto il territorio dell’Elba e l’Arcipelago, così come già previsto e deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Art. 31.4 Sono legittimamente esistenti le baracche condonate? E allora con tale norma si consente di trasformare in mini-appartamenti i box abusivi che successivamente saranno ampliati usufruendo delle agevolazioni previste nei precedenti articoli. Così si premiano, anche all'interno del Parco Nazionale, coloro che violano impunemente le norme che regolano l’uso del territorio. Lo stesso vale per le strutture "precarie" autorizzate dal Parco negli ultimi anni e che tendono ad assumere ormai la natura di manufatti fissi, senza che il Parco esiga una scadenza di utilizzazione. Inoltre tali strutture sorgono spesso in aree delicate, anche dal punto di vista della vegetazione interessata, e richiedono, nel caso di trasformazione, ulteriori lavori di adeguamento, anche di servizi e viabilità, che produrranno un effetto di diffuso e puntiforme impatto ambientale sul territorio protetto. L'articolo va rivisto e sostanzialmente modificato perchè autorizza una vera e propria sanatoria illegale all'interno dell'Area Protetta. Art. 33.5 Lo strumento del ‘road princing’ potrebbe risultare utile, ma come si attua con i caselli ed allora immaginate le code, oppure installando appositi rilevatori Ma chi fornisce agli autoveicoli le speciali macchinette ed in quale momento? Specificare meglio e in rapporto con l'adozione del PPSES da parte della Comunità del Parco. Per LEGAMBIENTE Arcipelago Toscano Il Presidente Anselmi Gian Lorenzo Osservazioni di Legambiente Giannutri A mio avviso tutte le isole dell’Arcipelago, anche se sottoposte ad un coordinamento da parte di una struttura centrale (ubicata nell’isola D’Elba), dovrebbero presentare una certa indipendenza per quanto riguarda la loro gestione e di conseguenza, dovrebbero avere loro programmi ed iniziative tarati sulle loro peculiarità ambientali e sociali. Per questo motivo tutte le isole dell’Arcipelago Toscano necessiterebbero di strutture dove poter svolgere attività di educazione ambientale e ricerca scientifica. L’attuale bozza invece, presenta, secondo me, delle disomogeneità per quanto riguarda la gestione delle isole. Per l’Elba, Capraia, Pianosa e Gorgonia il piano propone il recupero di ex strutture carcerarie e non, da utilizzare a scopi didattici e scientifici, mentre per l’isola di Giannutri non è previsto un reperimento di analoghe strutture per tali fini. Nella parte relativa alle norme di attuazione, quando si definiscono le strutture ed i servizi per la fruizione (articolo 34.3), Giannutri viene indicata come una porta del Parco ove reperire strutture da adibire a centri informativi per i turisti che visitano il Parco ma nella Relazione (paragrafo 6.1.2 pagg. 42) non è previsto, sull’isola, alcun centro o casa del Parco da adibire alle attività di sensibilizzazione e animazione proposte dallo stesso. Non è previsto neanche un centro di ricerca come supporto alle attività scientifiche ( a Pianosa, al contrario, verrà costituita una struttura sperimentale e polifunzionale, comprensiva di foresterie, dedicata a centri formativi di alto livello ). Una tale scelta contraddice in pieno quanto affermato nell’allegato Ia, ove si sottolinea la grande importanza di Giannutri dal punto di vista naturalistico, soprattutto in ambito marino, e la necessità di controllare il flusso turistico il quale altrimenti “potrebbe mettere in pericolo il delicato ambiente delle coste e dei fondali” (pagg. 148). Lo stesso discorso vale anche per ciò che riguarda la gestione del patrimonio storico-culturale. Nell’Allegato Ib (paragrafo 2.3 pagg. 17) si propone di creare centri di documentazione, nelle isole di Capraia, Gorgonia e Montecristo, finalizzati alla raccolta dei reperti, con successiva catalogazione ed esposizione. In una tale proposta non può non rientrarci Giannutri, la quale vanta un patrimonio archeologico tra i più ricchi di tutto l’Arcipelago. Oltretutto tale patrimonio è mal conservato ed ancora poco conosciuto tanto che sarebbero auspicabili nuove indagini. La proposta è allora quella di prevedere anche per l’isola di Giannutri, un centro di educazione ambientale (CEAM) e di ricerca scientifica. In questa struttura (una o più) potrebbero essere realizzati progetti di educazione ambientale concepiti per le scuole e per i visitatori (percorsi a terra e a mare), fare corsi per guide ambientali subacquee e non, così come sviluppare progetti di ricerca sull’avifauna marina, sulla posidonia oceanica, sul benthos, sui cetacei e molto ancora. Le strutture che potrebbero essere utilizzate per questi fini da subito possono essere rintracciate. Il Ministero dell’Ambiente ha, infatti, appena requisito delle costruzioni (zona ex cantiere) che una volta ristrutturate sarebbero perfette per farne un centro didattico (centro di educazione ambientale marina) dotato di piccola sala per le conferenze, museo, biblioteca e laboratori. Tra le aree requisite, vi è anche quella adiacente alla Villa Romana e questa potrebbe essere una occasione per valorizzare questo importante sito archeologico. Un’altra struttura che si potrebbe utilizzare è quella del faro, il quale sarebbe un centro di ricerca molto utile per studiare l’avifauna marina. In riferimento all’organizzazione degli accessi e della circolazione all’interno del Parco ( Norme tecniche di attuazione, art. 33 ), bisogna sottolineare il fatto che l’isola di Giannutri necessita di un deciso intervento da parte dell’ente gestore. Un decreto del Ministero dei Trasporti di due anni fa (presentato nuovamente nel 2003: G.U. n. 85 del 11-4-2003) ha reso più semplice l’utilizzo di mezzi a motore sull’isola (precedentemente permessi solo se muniti di apposita autorizzazione). Questa scelta ha portato un aumento di autoveicoli insopportabile per un’isola così piccola e sottoposta a tutela. Il Piano dovrebbe allora, prevedere incentivi per l’acquisto di mezzi elettrici e la messa al bando di quelli a motore. Problemi esistono anche per il trasporto marittimo. L’isola è mal collegata con la terraferma poiché viene raggiunta tutti i giorni dal traghetto solamente nel periodo estivo, mentre nel resto dell’anno il traghetto arriva tre sole volte in una settimana. A ciò va aggiunto che il trasporto viene pagato interamente da coloro che possiedono casa sull’isola ( i quali hanno formato un Consorzio ), senza alcun fondo pubblico e che se non avvenisse questo, l’isola non potrebbe essere raggiunta che da mezzi privati. Il Piano dovrebbe perciò, prevedere un miglioramento del trasporto marittimo, senza il quale ogni azione di tutela e conservazione diverrebbe di difficile attuazione. Concludendo, Giannutri ha un patrimonio archeologico e naturalistico di grandissimo interesse, oltretutto è un’isola quasi disabitata per gran parte dell’anno ma che, durante il periodo estivo, è sottoposta ad un notevole stress, dovuto ai numerosissimi visitatori e alle imbarcazioni che vi arrivano. Il Piano del Parco non può allora, non prenderla in considerazione quando propone progetti di gestione. Giannutri può divenire, se gestita attentamente ed assennatamente, un esempio di come deve agire un Parco per tutelare, conservare e valorizzare il proprio territorio. Dott. Emanuele Zendri Per Gruppo LEGAMBIENTE Giannutri