Per vincere le elezioni comunali la strategia elettorale deve prevedere la creazione di una vasta coalizione a sostegno di un unico candidato a sindaco,un’unica lista di candidati e un unico programma L’articolo 71 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, regola l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che riporta il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. La lista di candidati al consiglio comunale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e deve anche presentare il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. La negoziazione del programma amministrativo e della scelta del candidato a sindaco è ovviamente più complessa se la coalizione è estesa e frammentata. La definizione del programma fornisce la misura dell’unione della coalizione e della capacità di governo.
consiglio comunale 19 settembre