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Difensore Civico elbano, prossima l'istituzione

Scritto da : Elena Maestrini
Pubblicato in data : martedì, 09 marzo 2004

Martedì 9 marzo si terrà l’Assemblea della Comunità Montana che, fra i vari punti all’ordine del giorno, riporta anche la definizione delle procedure che dovrebbero finalmente dare attuazione all’istituzione del Difensore civico comprensoriale (preposto cioè ad occuparsi delle questioni che hanno ad oggetto il corretto svolgimento dell’attività amministrativa da parte delle PA dei Comuni di Portoferraio, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Rio Marina, Porto Azzurro – quelli che hanno dato delega alla CM per l’istituzione dell’Ufficio del Difensore civico). La figura del Difensore civico è stata recepita in Italia con la legge 142 del 1990 e successive leggi integrative che disciplinano l’ordinamento delle autonomie locali, in cui si prevede la facoltà per le Province ed i Comuni di dar vita a tale istituto, nonché di definire nel dettaglio le funzioni che questo è chiamato ad esercitare. Nonostante una proposta di legge presentata nel 2001 alla Camera dei Deputati, ad oggi non esiste a livello nazionale una figura equiparabile a quanto in Svezia, per esempio, esiste dal 1809, nell’Unione Europea dal 1995, in attuazione del Trattato di Maastricht, e presso la Regione Toscana dal 1975. Anche per quanto concerne la nostra realtà locale, nonostante l’istituto sia esplicitamente menzionato negli Statuti e della Provincia e dei vari Enti locali, non vi è stata data finora concreta esecuzione. Ciò appare oltremodo spiacevole, considerata la valenza dell Difensore civico per la tutela dei diritti od interessi dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. I cittadini, infatti, anche di fronte alla palese illegittimità di un atto, non hanno altro strumento di opposizione se non quello della proposizione di un ricorso al T.A.R., costoso e con lunghi tempi di definizione. Il Difensore civico, locale o regionale, finisce così per rappresentare l’unico soggetto in grado di prestare aiuto al cittadino che contesta la legittimità di un provvedimento amministrativo. Scopo dell’istituto del Difensore civico è infatti quello di garantire ai cittadini che le Pubbliche Amministrazioni operino nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, equità, trasparenza. Su istanza dei soggetti interessati, il Difensore civico interviene nei casi di "cattiva amministrazione" (ritardi, disfunzioni, omissioni, abusi, etc…), accerta la regolarità dei procedimenti, propone modifiche o riforme amministrative. Chiunque ha il diritto di rivolgersi al Difensore civico (nel nostro caso quello della Regione Toscana, poiché l’unico esistente) e questi interviene nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche operanti in Toscana (dai Comuni alle Province, alle Comunità Montane, fino agli Uffici periferici dello Stato) e dei privati che gestiscono pubblici servizi. Uno dei limiti dell’attività dell’Istituto può essere considerato l’impossibilità di impugnare direttamente atti della PA davanti la giustizia amministrativa, civile e tributaria. Tale ruolo subordinato, senza la possibilità di utilizzare il ricorso giurisdizionale, impedisce all’istituto di esercitare pienamente la propria funzione di avvocato pubblico. Con la legge 340/2000 viene introdotta, attraverso l'articolo 15, una nuova specifica competenza del Difensore civico in materia di accesso ai documenti amministrativi. La nuova disciplina stabilisce infatti che, qualora il cittadino non riesca ad ottenere un risultato utile alla domanda di accesso avanzata all'amministrazione che ha prodotto o detenga il documento, può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, oppure richiedere, nello stesso termine, l'intervento alternativo del Difensore civico competente.Questo qualora ritenga illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica all'amministrazione interessata. Decorsi trenta giorni senza che quest'ultima abbia emanato il provvedimento confermativo motivato, l'accesso è consentito ope legis. L’articolo in questione ci pare di notevole importanza, soprattutto di fronte a talune Amministrazioni che sembrano operare “ai margini della legalità” proprio per quanto concerne il libero accesso agli atti, opponendo spesso lungaggini intollerabili e talvolta dinieghi inspiegabili o immotivati, a tutto detrimento della pratica democratica. Pur con i limiti che comunque anche la figura del Difensore civico inevitabilmente presenta, non possiamo che vivamente augurarci che la CM riesca, dopo anni di rassicurazioni in merito, ad istituirlo. Fino a quel momento, tuttavia, ci si può rivolgere al Difensore civico della Regione (www.consiglio.regione.toscana.it/difensore) o, per ulteriori informazioni, al sito www.difesacivica.it


comunità montana vessillo

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