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Da Portoferraio un'ordinanza per la limitazione dell'uso di acqua potabile

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 10 agosto 2011

ORDINANZA N. 1731 / 2011 Prot. n. 26407 LIMITAZIONE NELL’USO DELL’ACQUA POTABILE IL SINDACO VISTE le criticità riscontrate da alcuni giorni sul territorio comunale nel garantire un normale funzionamento del sistema idrico d'approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua, gestito da Asa Azienda Servizi Ambientali Spa di Livorno, in ragione di significative carenze di risorsa idrica, legate ai flussi turistici che interessano l’Isola d’Elba; RAVVISATA la necessità di dover regolamentare, per quanto di competenza, il consumo dell'acqua potabile della rete idrica dell'intero territorio comunale, al fine di garantire un’accettabile erogazione a tutte le utenze presenti sul territorio stesso; CONSIDERATO che l'aggravamento della crisi idrica potrebbe generare problemi di carattere igienico – sanitario, comportare conseguenze negative per i cittadini relativamente all’accesso ad un bene primario, causare un danno d’immagine all’intero territorio, stante la sua preminente vocazione turistica; CONSIDERATO ALTRESI’ che un corretto uso della risorsa naturale sia una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale e che si renda necessario intensificare per questo periodo l’uso ottimale della stessa ed evitare conseguentemente sprechi; RITENUTO che l’attuale situazione imponga l'adozione d'iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi; CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza delle iniziative da assumere, al fine di preservare la maggior quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari; VISTA la nota ASA S.p.A. prot. 22186 del 09.08.2011, ns. prot. in ingresso 26304/10.08.2011; VISTE le notizie apparse sugli organi di informazione e stampa e le proteste formulate dalla cittadinanza e dai turisti ospiti; VISTI gli esiti dell’incontro tenutosi in data odierna presso la Prefettura, sede staccata di Portoferraio, alla presenza del Vice-Prefetto, dei Sindaci dell’Isola d’Elba e della Società ASA S.p.A., gestore del pubblico servizio di acquedotto; CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 144, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006, tutte le acque superficiali o sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che deve essere salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; VISTO il medesimo articolo 144, commi 3 e 4, del citato d.lgs. n. 152/2006, secondo cui l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano; VISTO l'art.98 del D.lgs n.152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi"; VISTO il Decreto Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29/R del 26/05/2008 in materia di risparmio idrico; VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n.267 del 18.08.2000 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali"; VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 " Modifiche al sistema penale e sanzionatorio"; ORDINA a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 15 Settembre 2011, 1) il divieto di prelievo e di consumo d'acqua derivata dal pubblico acquedotto per: a) l'irrigazione e innaffiatura di orti, giardini, prati o campi; b) il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, salvo che si verifichino necessità di carattere igienico; c) il lavaggio, in luogo pubblico, di qualsiasi specie di veicolo e per l’uso dell’acqua potabile delle fontanelle pubbliche per il lavaggio della biancheria, indumenti, alimenti e qualsiasi altro oggetto. E’ vietato inoltre il lavaggio con acqua potabile di natanti e di autoveicoli di qualsiasi specie; d) il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino. 2) per la tutela della salute pubblica e per la limitazione dei consumi, è vietata l’applicazione di tubi di gomma, plastica o di altro materiale, ai rubinetti delle fontanelle pubbliche. E’ vietato inoltre prelevare dalle stesse fontanelle acqua potabile con recipienti di capacità superiore a 20 litri; 3) tutti gli utenti con allacciamenti provvisori, per uso di cantiere, hanno l’obbligo di ridurre al minimo necessario e solo per gli usi consentiti, il consumo dell’acqua potabile con l’obbligo di tenere aperti i rubinetti di erogazione esclusivamente per il tempo necessario ad eseguire prelevamenti di acqua. 4) è fatto obbligo a chiunque apra il rubinetto di erogazione di una fontanella pubblica, di chiuderlo completamene dopo l’uso; AVVERTE che ogni infrazione alla presente ordinanza sarà punita con l’applicazione di una pena pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, come disposto dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. DISPONE che la presente ordinanza oltre ad essere affissa all'albo pretorio comunale venga pubblicata sul sito WEB del Comune, dandone la massima diffusione anche attraverso gli organi di stampa. La presente è trasmessa altresì, tramite fax o posta elettronica: - ad Asa Azienda Servizi Ambientali spa di Livorno; - a S.E. il Prefetto di Livorno ed al Vice-Prefetto dell'Elba; - ai Comandi delle Forze dell’Ordine. Gli agenti di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza. Avverso la presente ordinanza può essere promosso ricorso avanti al T.A.R. Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della stessa o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. Portoferraio, 10/08/2011


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