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T.I.A. a Portoferraio tariffario e novità introdotte dalla finanziaria

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : domenica, 16 gennaio 2011

Sono molti i cittadini che in questi giorni ci chiedono notizie sulle principali modifiche apportate dal Comune di Portoferraio al Regolamento T.I.A., in sede di approvazione della manovra di bilancio 2011. In particolare ci viene richiesto di comprendere meglio quali siano le agevolazioni per i cittadini. Ci sembra pertanto utile ricordare le principali possibilità di abbattimento tariffario concesse dal Comune, per molti versi esistenti da anni, ma in taluni casi introdotte con l’ultima manovra: 1. in primo luogo la parte variabile della tariffa da applicare è ridotta del 30% se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttive di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera i 500 mt.; 2. per le utenze domestiche residenti, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. Essa diviene il 15% per gli utenti che pratichino il compostaggio nella abitazioni dove non sono residenti; per le utenze domestiche nelle quali è presente un trita rifiuti o un dissipatore è ugualmente prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%; 3. per le utenze non domestiche che hanno ottenuto la certificazione ambientale (ISO 14001:2004) è prevista una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa; 4. una novità introdotta nel 2011 è che, nell’ambito della categoria Stabilimenti Balneari, vengono previste la sottocategoria 5.a Porti ed approdi turistici, punti d’ormeggio e campi boe gestiti da soggetti imprenditoriali e 5.b Approdi turistici, punti di ormeggio, campi boe gestiti da associazioni e circoli senza finalità di lucro. In ragione della prevalenza della stagionalità nello svolgimento delle attività, delle diverse caratteristiche di lunghezza e dimensioni delle imbarcazioni da diporto e della diversa produzione di rifiuti, la prima fruisce di una riduzione tariffaria del 70% e la seconda del 20%; 5. le utenze non stabilmente attive di cui all’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 (alberghi e attività di somministrazione alimenti e bevande non aperte per più di 240 giorni all’anno, tutte le altre attività esercitate in forza di licenza, autorizzazione commerciale o comunicazione di inizio attività stagionale) hanno diritto ad una tariffa ridotta per la parte variabile nella misura del 40%. Per le imprese che svolgono le attività di campeggio e di conduzione di stabilimento balneare, la riduzione della parte variabile della tariffa è prevista nella misura del 50%; 6. dal 2011, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 49, comma 10, D. Lgs 22/1997 ed all’art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999, agli utenti che partecipano a progetti per la riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata, sono assicurate agevolazioni con un abbattimento della parte variabile della tariffa. Eventuali progetti potranno essere proposti dall’Ente Gestore, dal Comune o dalle Associazioni di Categoria ed avranno efficacia solo a seguito della validazione dell’Ente Gestore e dell’approvazione dal parte della Giunta. Per il primo anno, l’abbattimento applicabile è pari al 5% della parte variabile della tariffa; 7. dal 2011 viene ampliato l’elenco dei locali e delle aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non sono sostanzialmente produttive di rifiuti e, come tali, sono escluse dal calcolo delle superfici. In particolare si introducono le aree coperte e scoperte ed i locali dei circoli ricreativi ed associazioni senza finalità di lucro che svolgono attività di “sala da ballo”, per la parte destinata esclusivamente alle attività sociali, ad eccezione degli spazi utilizzati per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonchè gli alloggi destinati all’Edilizia Residenziale Pubblica in fase di assegnazione; 8. In alcuni casi, compatibilmente alle proprie disponibilità finanziarie, il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento totale o parziale dell’importo dovuto: a) per famiglie con I.S.E.E entro il limite di € 5.374,77. In tale caso il Comune può completamente sostituirsi; b) per famiglie con soggetti ultrasessantacinquenni che non superino un I.S.E.E di euro 16.124,31. In tal caso la riduzione prevista é pari al 75% della tariffa totale, ed è necessario che l’eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5; c) per famiglie che non superino un I.S.E.E di euro 10.749,54. In tal caso la riduzione prevista é pari al 50% della tariffa totale, ed è necessario che l’eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali:A/2, A/3, A/4, A/5; d) per attività economiche che subiscano un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; e) per ulteriori particolari e gravi situazioni adeguatamente comprovate. L’ammontare annuo della tariffa per importi superiori a € 1.000,00 è richiesto in pagamento agli utenti con fattura inviata con raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata. È concessa la dilazione del pagamento della tariffa fino a 4 rate. Per ogni ulteriore aspetto relativo alle agevolazioni ed alle modalità di pagamento, si rinvia all’apposito regolamento comunale.


cassonetto a Portoferraio

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