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Anche Capoliveri vieta l'uso d'acqua di condotta come bevanda per i più piccoli Codacons intanto vuol chiedere una sospensione del pagamento delle bollette

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : lunedì, 27 dicembre 2010

Dopo che analoghi provvedimenti Sono stati assunti dai Sindaci dei Comuni di Rio nell'Elba ed Portoferraio anche il Sindaco di Capoliveri ha emesso un'ordinanza cautelativa riguardo all'uso potabile dell'acqua di condotta anche se interessante solo i bambini da 0 a 3 anni di età e concernente solo il divieto di utilizzo come bevanda per i più piccoli (innocuo il suo uso ad esempio per preparazioni alimentari anche per i bambini o altro). La "questione della salubrità idrica" è comunque certo che continuerà a far discutere anche su altri fronti, si profila infati una iniziativa del Codacons tesa a chiedere la sospensione del pagamento delle bollette da parte delle utenze servite da un prodotto che comunque è qualitativamente inferiore a quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Qui di seguito il testo dell'ordinanza capoliverese: Il Sindaco Considerato che la rete idrica elbana è servita anche dall’ acqua proveniente dalla Val di Cornia e che: - da informazioni acquisite, l’acqua potabile dei Comuni della Val di Cornia, presenta valori di boro e di arsenico più elevati rispetto ai valori limite ammessi dalla legislazione vigente, ma comunque inferiori rispetto a quelli ammessi per il regime di deroga stabilito dalla Commissione Europea; - nel 2009 la presenza su base annua di arsenico rilevata nell’acqua potabile era di 11,9 microgrammi/l, e di 2,75 per il boro, confermando una qualità delle acque rimasta sostanzialmente costante nel tempo rispetto agli anni passati; - tali valori derivano essenzialmente dalla conformazione geologica del suolo e non da fenomeni di inquinamento. - la deroga temporanea della Commissione europea, valida fino al 31 dicembre 2012, prevede fino a 20 microgrammi/l di arsenico e 3 microgrammi/l per il boro, - l’assunzione di queste sostanze anche in quantità superiori per un periodo di tempo limitato non provoca rischi per la salute, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai tre anni; - le autorità competenti hanno tempo fino alla fine del 2012 per mettersi in regola e avviare interventi finalizzati a ridurre i valori di queste sostanze nell’acqua potabile; Preso atto della nota dell’Azienda U.S.L. 6 “Val di Cornia”, U.F. Igiene Sanità Pubblica e Medicina Legale prot. 10524 del 10.12.2010, con la quale, richiamando la decisione della Commissione Europea del 28.10.2010 sulla deroga richiesta dall’Italia ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, stabilisce il divieto di somministrazione dell’acqua distribuita dall’acquedotto come bevanda da parte di neonati e di bambini fino all’età di 3 anni, per la presenza dei valori di arsenico e boro lievemente più alti rispetto a quelli della normativa europea, mentre è consentito l’utilizzo della stessa acqua per l’impiego per le preparazioni alimentari destinate alla prima infanzia; Vista la nota prot. 133243 in data 10.12.10 dell’ Azienda U.S.L. 6 – Livorno loc. S. Rocco Portoferraio con la quale tra l’altro, - si manifesta la necessità di informare l’utenza sui rischi legati al consumo dell’acqua, oggetto di deroga, da parte di neonati e di bambini fino all’età di 3 anni, attraverso campagne informative; - si precisa, per tale fascia di età, il divieto di utilizzo, come bevanda, l’acqua distribuita dall’acquedotto; - si chiarisce che sopra i 3 anni di età cade ogni limitazione nell’uso dell’acqua in distribuzione; - viene precisato che ogni altro uso dell’acqua potabile, compreso l’impiego per la preparazione alimentare destinate alla prima infanzia, è privo di rischi; - si indica che l’Asl e l’ASA dovranno effettuare un monitoraggio regolare dei parametri interessati; Considerato che anche il Comune di Capoliveri, risulta destinatario della nota su citata, in quanto utilizza acque per uso potabile distribuite nella rete acquedottistica dell’Elba, proveniente anche dalla Val di Cornia; Vista l’urgenza di provvedere in merito, dando un’adeguata informazione alla popolazione, garantendo la salute pubblica; Visto l’art. 50 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il quale prevede che il Sindaco, in qualità di Autorità Locale in materia sanitaria e di igiene pubblica, possa adottare provvedimenti contingibili ed urgenti; Visti gli atti d’ufficio e la normativa vigente che regola la materia, ai sensi dell’art. 50 del T.U. 267/00, ORDINA Con effetto immediato, il divieto di utilizzare l’acqua distribuita dall’acquedotto, come bevanda da somministrare ai neonati ed ai bambini fino all’età di 3 anni, per la presenza dei valori di arsenico e boro lievemente più alti rispetto a quelli della normativa europea, mentre è consentito l’utilizzo della stessa acqua per l’impiego e per le preparazioni alimentari destinate alla prima infanzia. Per lo stesso motivo, in via precauzionale e cautelativa, il divieto di utilizzare l’acqua distribuita dall’acquedotto, come bevanda da somministrare ai bambini immediatamente al di sopra dei 3 anni, mentre rimane consentito l’utilizzo della stessa acqua per l’impiego e per le preparazioni alimentari. Ad ASL 6 e ad ASA di effettuare un monitoraggio costante dei parametri interessati per ogni località del territorio comunale. Il presente atto verrà comunicato alla popolazione mediante inserimento nel sito istituzionale del Comune di Capoliveri mediante affissione di manifesti e avvisi e pubblicazione sulla stampa locale. Di trasmettere, copia della presente, ai Responsabili del personale scolastico, al fine dell’utilizzo dell’acqua in distribuzione dalla rete dell’acquedotto solo per ogni uso alimentare (cottura/preparazione alimenti di qualsiasi natura) ma non come bevanda. E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservarla o farla osservare. Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l’ Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo, Area Ecologia e Ambiente – Territorio, al quale potranno essere richieste eventuali informazioni, durante l’orario di apertura al pubblico, presso la sede comunale in P.zza del Cavatore n. 1 (0565 – 967616); Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Livorno nel termine di trenta giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscano giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni della notificazione. Il presente provvedimento verrà reso noto mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, per la durata di quindici giorni.


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