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Ordinanza del Sindaco relativa alla disciplina degli orari delle attività economiche

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 02 dicembre 2009

Ordinanza n.1691 del 30.11.2009 Prot. 34499 IL SINDACO Ritenuto opportuno prevedere una disciplina unitaria degli orari, dei turni di riposo e ferie e di ogni altro aspetto riguardante l’apertura e la chiusura delle attività economiche attraverso un percorso di concertazione istituzionale con le associazioni di categoria; Considerato che la concertazione svolge un ruolo fondamentale nella programmazione comunale e nelle modalità di relazione con le parti sociali; Sentite le Associazioni di Categoria dei settori economici interessati e le Associazioni sindacali dei Lavoratori le quali, a seguito delle riunioni tenute nei giorni 22/10/2009 e 11/11/2009, hanno espresso parere favorevole al testo proposto; Vista la Legge Regionale Toscana 07.02.2005 n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”; Visto in particolare il Capo X della L.R.T. 7/02/2005, n. 28 “Orari delle attività commerciali”; Vista la Legge Regionale 05.06.2007 n. 34 “Modifiche alla legge regionale 07.02.2005 n. 28” ed in particolare gli art. 48-49 e 50; Vista la Legge Regionale 12.11.2007 n. 55 “Modifiche alla legge regionale 07.02.2005 n. 28”; Vista la Legge Regionale. 17 luglio 2009, n. 38, “ Modifiche alla legge regionale 07.02.2005 n. 28”; Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009, n.40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”; Vista la legge 08.08.1985 n. 443 “Legge quadro per l’artigianato”; Vista la Legge del 14.02.1963 n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”; Vista la Legge del 23.12.1970 n. 1142 “Modifiche alla L. n. 161 del 1963 concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini”; Vista la legge 17.08.2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”; Vista la Legge Regionale del 17.10.1994 n. 74 “Disciplina dell’attività di estetista”; Vista la Legge Regionale 31.05.2004 n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing” cosi come modificata con legge R.T. 18.12.2006 n. 62 “Modifiche alla legge regionale 31.05.2004 n. 28, così come modificata con legge R.T. n. 63 del 07.12.2007; VISTA la legge regionale 24 marzo 2004 n.19 recante le “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”; Visto il D.P.G.R. 2 agosto 2004 n.42/R “Regolamento di attuazione della legge regionale n.19/2004”; Vista la deliberazione della G.R.T. n. 762 del 29.09.2008 con la quale si approva la circolare relativa alle nuove disposizioni statali in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti sulla vigente normativa regionale; Visto il D.Lgs. del 24 aprile 2001 n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della L. 13 aprile 1999 n. 108”; Richiamate le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all’art. 50 D.lgs 18.08.2000 n.267; Valutato pertanto poter procedere all’adozione di un testo organico ed omogeneo contenente la disciplina delle attività economiche soggette a regolamentazione comunale per quanto attiene gli orari e i giorni di apertura; Vista la vigente normativa in materia; O R D I N A Ai titolari delle attività del comune di Portoferraio l’attuazione degli orari di esercizio di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza che entrerà in vigore il 1 gennaio 2010. Il Sindaco Dr. Roberto Peria ALLEGATO A Indice ARTICOLO 1 Ambito di applicazione TITOLO I – Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. ARTICOLO 2 Disposizioni generali ARTICOLO 3 Deroghe generali e speciali ARTICOLO 4 Chiusura infrasettimanale ARTICOLO 5 Informazioni al pubblico e al Comune ARTICOLO 6 Poteri del Sindaco e livelli minimi di assistenza all’utenza ARTICOLO 7 Disposizioni particolari ARTICOLO 8 Attività assimilabili alla somministrazione TITOLO II – Attività di vendita in esercizi di vicinato e medie strutture ARTICOLO 9 Ambito di applicazione ARTICOLO 10 Attività escluse ARTICOLO 11 Disposizioni generali ARTICOLO 12 Chiusura infrasettimanale ARTICOLO 13 Obbligo di apertura ARTICOLO 14 Obbligo di chiusura ARTICOLO 15 Deroghe all’obbligo di chiusura ARTICOLO 16 Chiusura per ferie TITOLO III – Artigianato di servizio ARTICOLO 17 Ambito di applicazione ARTICOLO 18 Disposizioni generali ARTICOLO 19 Comunicazioni ARTICOLO 20 Deroghe obbligo chiusura TITOLO IV – Attività di intrattenimento e svago ARTICOLO 21 Ambito di applicazione ARTICOLO 22 Disposizioni generali ARTICOLO 23 Deroghe generali e speciali ARTICOLO 24 Cinema teatri concerti ARTICOLO 25 Sale giochi e giochi leciti ARTICOLO 26 Manifestazioni all’aperto TITOLO V -Attività di vendita della stampa quotidiana e periodica. ARTICOLO 27 Orari di apertura ARTICOLO 28 Turnazione domenicale e festiva dei punti vendita esclusivi ARTICOLO 29 Chiusura annuale dei punti vendita esclusivi TITOLO VI – Impianti stradali di distribuzione di carburanti ARTICOLO 30 Ambito di applicazione ARTICOLO 31 Orario di apertura ARTICOLO 32 Turno di riposo domenicale e festivo ARTICOLO 33 Turno di riposo infrasettimanale ARTICOLO 34 Deroghe all’obbligo di chiusura ARTICOLO 35 Pubblicità dell’orario e dei turni ARTICOLO 36 Apertura in caso di sciopero ARTICOLO 37 Servizio notturno ARTICOLO 38 Attività economiche accessorie integrative ARTICOLO 39 Ferie TITOLO VII – Disposizioni Comuni ARTICOLO 40 Sanzioni ARTICOLO 41 Abrogazione ARTICOLO 42 Norma transitoria - Disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche del Comune di Portoferraio - Articolo 1 Ambito di applicazione La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dei negozi di vicinato e delle medie strutture, delle attività artigianali di servizio, delle attività di intrattenimento e svago, delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e degli impianti stradali di distribuzione di carburanti. Disciplina altresì i turni di ferie, i giorni di chiusura ed apertura obbligatoria nonché ogni altro aspetto attinente l’apertura e la chiusura delle attività sopra indicate. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività economiche. Titolo I – Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande Articolo 2 Disposizioni generali Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001. Gli esercenti sono liberi di determinare l’orario di apertura e chiusura al pubblico tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio, con le modalità di seguito indicate: a) nei giorni feriali, nonché nei giorni prefestivi e festivi: dalle ore 5.00 alle ore 2.00 b) fino alle ore 3.00 del giorno successivo ai seguenti periodi: 1 – 5 – 6 gennaio, 14 febbraio, 8 marzo, giovedì antecedente l’ultimo giorno di Carnevale, ultimo giorno di Carnevale, dal 15 luglio al 31 agosto, 31 ottobre, 24 – 25 – 26 – 31 dicembre Articolo 3 Deroghe generali e speciali I clienti che hanno ottenuto la consumazione e sono in possesso dell’apposito scontrino rilasciato entro l’orario di chiusura, possono completare la consumazione entro e non oltre un’ora successiva all’orario di chiusura stesso. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell’inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari, o consentire estensioni anche per singoli esercizi e determinate attività, anche temporanee, in relazione all’ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune. Articolo 4 Chiusura infrasettimanale La chiusura infrasettimanale dell’esercizio è facoltativa. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni della settimana, scelti a loro discrezione e resi noti al pubblico con mezzi idonei . Articolo 5 Informazioni al pubblico e al Comune Gli esercenti hanno l’obbligo di rendere noto al pubblico l’orario prescelto ed il giorno o giorni di eventuale chiusura infrasettimanale, con l’apposizione di apposito cartello ben visibile dall’esterno dell’esercizio e con altri strumenti idonei al medesimo scopo. L’orario prescelto, il giorno o i giorni di eventuale chiusura infrasettimanale, nonché ogni variazione di orario e/o di eventuale chiusura infrasettimanale, devono essere comunicati preventivamente al Comune, almeno dieci giorni prima della loro attuazione. L’eventuale chiusura per ferie deve essere nota al pubblico da parte dell’esercente il quale deve pubblicizzarla mediante apposito cartello visibile dall’esterno dell’esercizio, anche durante il periodo di chiusura dello stesso. Il periodo di chiusura per ferie, per periodi superiori a sette giorni, deve essere preventivamente comunicato al Sindaco entro 15 giorni. Gli esercizi di somministrazione devono garantire il servizio agli utenti per ciascuna tipologia ed in ciascuna frazione. Articolo 6 Poteri del Sindaco e livelli minimi di assistenza all’utenza Il Sindaco, previa concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può emettere apposita Ordinanza, anche per organizzare i turni di chiusura infrasettimanale. Il Sindaco inoltre, sempre per assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può concedere ai titolari di uno o più esercizi, in ragione della loro particolare collocazione geografica o in relazione a particolari periodi dell’anno oppure in occasione di particolari manifestazioni ed eventi turistici e promozionali, deroga ai limiti di cui all’articolo 2, comma 1. Previa concertazione con i soggetti previsti dalla vigente normativa in materia, nei periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni particolari, il Sindaco può stabilire programmi di apertura per turno, al fine di garantire idonei livelli di servizio. Articolo 7 Disposizioni particolari Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte. L’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago, la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) agli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada); c) negli empori polifunzionali di cui all’articolo 20 della Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio), così come modificata con Legge Regione Toscana n. 34/2007 d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nelle quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti e) al domicilio del consumatore f) senza fini di lucro, in favore di persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno Gli esercizi di cui alle lettere a) b) c) osservano l’orario prescelto per l’attività principale. Articolo 8 Attività assimilabili alla somministrazione Alle attività di pasticceria, panificazione, gelateria, yogurteria, créperia, gastronomia, pizza al taglio, rosticceria e simili, esercitate sia in forma artigianale che commerciale, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Titolo II – Attività di vendita in esercizi di vicinato e medie strutture Articolo 9 Ambito di applicazione Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa. Articolo 10 Attività escluse Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività, qualora le stesse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente: - rivendite di generi di monopolio - vendita effettuate dalle attività artigiane e cooperative che vendono ai consumatori i prodotti di loro produzione - vendita effettuata dagli agricoltori nei fondi di produzione - rivendite di quotidiani e periodici - esercizi di vendita interni a strutture ricettive - spacci interni - vendite effettuate con apparecchi automatici della distribuzione - vendita per corrispondenza, per televisione o con altri mezzi di comunicazione - esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori e piante, mobili, libri, dischi, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, articoli da ricordo, artigianato locale e prodotti tipici del territorio Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì: - agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri - agli esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche Articolo 11 Disposizioni generali Gli esercenti delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa determinano liberamente gli orari di apertura al pubblico, nell’ambito della fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00, fino ad massimo di tredici ore giornaliere. Nel periodo 15 marzo – 15 ottobre, per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini e della popolazione turistica, l’esercizio delle attività di vendita è consentito sino alle ore 24.00. Nei casi di cui al comma precedente gli esercizi commerciali interessati dal provvedimento del Sindaco sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere. Articolo 12 Chiusura infrasettimanale Le attività di vendita al dettaglio in sede fissa possono effettuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Gli operatori comunicano che intendono effettuare la mezza giornata di chiusura dell’attività, hanno l’obbligo di informare il pubblico con l’apposizione di apposito cartello ben visibile dall’esterno dell’esercizio e con altri strumenti idonei al medesimo scopo. La chiusura infrasettimanale è facoltativa. Articolo 13 Obbligo di apertura Gli esercizi di commercio al dettaglio del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Gli esercenti, individuato il giorno di apertura per la fattispecie di cui sopra, hanno l’obbligo di darne preventiva ed adeguata informazione al pubblico. Articolo 14 Obbligo di chiusura Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura in occasione delle festività: - 1° gennaio - 25 dicembre Articolo 15 Deroghe all’obbligo di chiusura Tenuto conto della concertazione con i soggetti previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire adeguati livelli di servizio alla collettività, in ragione dei consistenti afflussi turistici, le attività commerciali dell’intero territorio di Portoferraio, hanno la facoltà di derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, fermo restando l’obbligo di chiusura di cui all’articolo 14. Articolo 16 Chiusura per ferie Gli esercenti le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, almeno dieci giorni dalla data di inizio del periodo di chiusura, per periodi superiori a 15 giorni, devono comunicare al Comune il periodo di ferie prescelto e devono altresì darne adeguata informazione al pubblico. Il Sindaco, al fine di evitare carenze di servizio in una o più zone del territorio comunale, può adottare i provvedimenti previsti per garantire il mantenimento almeno del livello minimo di servizio per la collettività. Titolo III– Artigianato di servizio Articolo 17 Ambito di applicazione Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle attività professionali di Acconciatore, Estetista ed attività assimilate. Articolo 18 Disposizioni generali Gli operatori che esercitano l’attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate, determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura rispettando un massimo di 13 ore lavorative giornaliere, purché l’orario di apertura non superi le ore 24,00. L’orario può essere continuato o spezzato. Gli esercenti che svolgono congiuntamente l’attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate, devono osservare un unico orario. Articolo 19 Comunicazioni Gli operatori di cui al presente titolo devono comunicare al Comune l’orario di apertura e chiusura prescelto e devono altresì comunicare ogni variazione dello stesso ed hanno l’obbligo di darne adeguata informazione al pubblico. Articolo 20 Deroghe obbligo chiusura Gli esercizi di Acconciatore, Estetista ed attività assimilate, osservano l’obbligo della chiusura domenicale e festiva. I medesimi possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva durante il periodo estivo, dal 1° marzo al 31 ottobre. Possono altresì derogare al predetto obbligo di chiusura nel seguente periodo: - dalla domenica precedente la festività del Natale a quella che segue l’Epifania Titolo IV – Attività di intrattenimento e svago Articolo 21 Ambito di applicazione Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di intrattenimento e svago, di cui al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Articolo 22 Disposizioni generali Gli esercenti sono liberi di determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate max. dalle ore 17.00 alle ore 24.00. L’orario prescelto deve essere reso noto al pubblico e comunicato anche agli effetti dell’attività di vigilanza e di controllo. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell’inquinamento acustico ed ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività, anche temporanee, in relazione all’ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune. E’ possibile altresì lo svolgimento dell’evento e/o attrazione senza ricorrere all’utilizzo di impianti sonori. Le attività di intrattenimento e svago devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all’aperto senza superare: o I limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99, e ss.mm. e ii. e della normativa regionale vigente in materia, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora; o I valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno; o I valori limite assoluti e differenziati di immissione all’interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge del 26.10.1995 n. 447 e ss.mm. e ii, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di manifestazioni pubbliche, da effettuare nel rispetto della normativa vigente. Articolo 23 Deroghe generali e speciali Le discoteche, i night club, le sale da ballo e gli esercizi similari, non possono effettuare l’apertura della propria attività prima delle ore 15,00 e devono effettuare la chiusura non oltre le ore 5.00. E’ consentita la posticipazione dell’orario di chiusura: a) fino alle ore 6.00 nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 5, 6, gennaio, 14 febbraio, 8 marzo, giovedì antecedente l’ultimo giorno di Carnevale, ultimo giorno di Carnevale, 15 agosto e 31 ottobre. Le attività di intrattenimento del pubblico a carattere culturale possono aprire anche in orario antimeridiano, non prima delle ore 8.00, previa presentazione di apposita comunicazione contenente il programma delle attività svolte. Al solo scopo di consentire l’uscita del pubblico, è concessa mezza ora di comporto sull’orario di chiusura prescelto o autorizzato. Articolo 24 Cinema, teatri, concerti L’attività cinematografica, teatrale, concertistica, viene svolta osservando i seguenti orari di fascia massima consentita: a) nei locali al chiuso - dalle ore 9.00 alle ore 1.00 (tutti i giorni esclusi i venerdì, sabato e prefestivi) - dalle ore 9.00 alle ore 1,30 (venerdì, sabato e prefestivi) b) negli ambiti all’aperto - dalle ore 9.00 alle ore 1.00 per cinema e teatri all’aperto - dalle ore 9.00 alle ore 1.00 per le manifestazioni a carattere musicale Articolo 25 Sale giochi e giochi leciti L’esercizio di attività di sala giochi nonché i giochi leciti nell’ambito di attività commerciali e nell’ambito delle altre attività ove è previsto dalla legge, sono consentiti non prima delle ore 9.00 e non oltre le ore 01,00. Articolo 26 Manifestazioni all’aperto Le manifestazioni varie all’aperto osservano l’orario di cui all’articolo 24. In relazione alla particolarità dell’ubicazione della manifestazione, il Sindaco può autorizzare la deroga all’orario previsto. Titolo V – Attività di vendita della stampa quotidiana e periodica Articolo 27 Orari di apertura I punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica devono rimanere aperti al pubblico dal lunedì al sabato garantendo un minimo di 12 ore giornaliere di apertura, nell’arco temporale 5,30 - 22,00. 2. La domenica ed i giorni festivi, dovrà essere garantita un’apertura minima di 6 ore nell’arco temporale 5.30 – 13.00. 3. La chiusura pomeridiana facoltativa, dopo le ore 13.00, è attuabile nelle seguenti giornate: • tutte le domeniche; • 6 gennaio; • 25 aprile; • 1 maggio; • 2 giugno; • 15 agosto; • 1 novembre; • 8 dicembre. 4. E’ prevista la possibilità di posticipare l’apertura dei punti vendita esclusivi nella giornata del 2 maggio, tale apertura deve comunque avvenire entro le ore 12,00. 5. La rete di vendita esclusiva deve garantire la messa in vendita delle pubblicazioni ricevute tutti i giorni ad esclusione delle seguenti giornate: • 1 gennaio; • lunedì di Pasqua; • 16 agosto; • 25 e 26 dicembre. 6. Ogni rivendita esclusiva deve esporre un cartello con l’orario di attività e in caso di chiusura, deve indicare la rivendita esclusiva più vicina. 7. I punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica osservano l’orario previsto per l’attività prevalente. Articolo 28 Turnazione domenicale e festiva dei punti vendita esclusivi 1. La chiusura domenicale e festiva, può essere esercitata con cadenza quattordicinale, nel rispetto di quanto indicato nei seguenti commi. 2. I punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica o i loro rappresentanti, comunicano all’Ufficio Attività Produttive del Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario annuale relativo all’anno successivo, dei punti vendita esclusivi aperti al pubblico, durante le domeniche ed i giorni festivi, nonché l’orario da essi praticato. 3. Il calendario di cui al comma 2 dovrà essere articolato in modo da garantire l’apertura di almeno il 50% delle rivendite esclusive esistenti nel comune ed in modo da servire nella maniera più ampia possibile il territorio comunale. 4. L’Ufficio Attività Produttive, ha facoltà di apportare modifiche al calendario presentato, per i fini di cui al comma 3. Articolo 29 Chiusura annuale dei punti vendita esclusivi 1. La sospensione dell’attività per ferie può essere effettuata per periodi non superiori a tre settimane consecutive e, complessivamente, per un periodo non superiore a 5 settimane nell’anno solare. 2. I punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica comunicano in tempo utile il calendario annuale delle ferie, rispettando l’apertura al pubblico di almeno il 50% degli esercizi operanti nell’ambito comunale. Il calendario presentato dovrà essere articolato in modo da servire nella maniera più ampia possibile il territorio comunale. 3. L’Ufficio Attività Produttive, ha facoltà di apportare modifiche al calendario presentato, per i fini di cui al comma 2. Titolo VI Impianti stradali di distribuzione carburanti Articolo 30 Ambito di applicazione I criteri per la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo infrasettimanali, domenicali e festivi degli impianti stradali di distribuzione carburanti, sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo. Articolo 31 Orario di apertura 1 Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle 6 alle 21. L’orario minimo di apertura è fissato in 52 ore settimanali. 2 E’ garantita l’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. 3. L’orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, deve essere comunicato all’Ufficio Attività Produttive con nota a cura del gestore, l’ufficio, qualora rilevi che l’orario prescelto è incompatibile con l’espletamento del pubblico servizio, comunica al gestore il motivato diniego. 4. L’orario prescelto rimane valido fino ad eventuale successiva comunicazione, da presentarsi sempre con le modalità indicate al comma 3. Articolo 32 Turno di riposo domenicale e festivo 1.Nelle domeniche e nei giorni festivi deve essere garantita l’apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. 2.La percentuale di cui al comma 1 può essere garantita anche mediante l’erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti funzionanti con o senza la presenza del gestore. 3.Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l’attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l’esercizio dell’attività durante le festività infrasettimanali. Articolo 33 Turno di riposo infrasettimanale 1.Il turno di riposo infrasettimanale è obbligatorio ed è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore. 2.Il gestore comunica all’Ufficio Attività Produttive del Comune la scelta del turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato, almeno 30 giorni prima. 3.Durante la settimana dovrà essere garantita l’apertura di un numero di impianti nella misura di cui all’art. 32 comma 1 e a tal fine, l’Ufficio Attività Produttive può comunicare al gestore motivato diniego entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. Articolo 34 Deroghe all’obbligo di chiusura 1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale: a) gli impianti dotati di apparecchiature self service prepagamento, a condizione che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore; b) l’attività di erogazione di metano o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione al Comune. Qualora l’erogazione di metano o GPL avvenga all’interno di un complesso di distribuzione comprendente altri carburanti, l’esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti. 2. Tenuto conto della concertazione con i soggetti previsti dalla normativa vigente in materia al fine di garantire adeguati livelli di servizio alla collettività, il Sindaco, in ragione dei consistenti afflussi turistici, può, con proprio provvedimento, prevedere la facoltà di derogare all’obbligo di chiusura di cui ai precedenti articoli 32 e 33. Articolo 35 Pubblicità dell’orario e dei turni 1. L’orario di servizio, i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante apposito cartello. 2. Il singolo gestore durante l’osservanza dei turni di riposo domenicale e festivo, dovrà pubblicizzare mediante apposito cartello di cui al comma 1, gli impianti aperti sul territorio comunale. Articolo 36 Apertura in caso di sciopero 1.Al fine di assicurare un servizio minimo in occasione di manifestazioni di sciopero da parte degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, gli stessi dovranno garantire nell’ambito comunale, l’apertura minima di un impianto, a rotazione. Articolo 37 Servizio notturno 1.Il servizio notturno si svolge dalle ore ventuno fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera. 2.Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione all’Ufficio Attività Produttive del Comune almeno 30 giorni prima. 3.l’Ufficio Attività Produttive entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, può notificare al gestore eventuale motivato diniego, qualora ritenga che l’esercizio dell’attività possa arrecare disturbo alla quiete pubblica. 4.Di regola durante lo svolgimento del servizio notturno non è consentito l’esercizio delle attività economiche accessorie integrative, salvo specifica determinazione del comune. Articolo 38 Attività economiche accessorie integrative 1.Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari e i turni dell’impianto. 2.Relativamente alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dell’impianto, può essere consentita, al di fuori dell’orario prescelto per la distribuzione di carburanti, l’osservanza degli orari e dei turni rispettivamente fissati per tali attività, a norma delle disposizioni della presente ordinanza. Articolo 39 Ferie 1 La sospensione dell’attività per ferie può essere effettuata per periodi non superiori a tre settimane consecutive e, complessivamente, per un periodo non superiore a 5 settimane nell’anno solare, ed è comunicata dal gestore all’Ufficio Attività Produttive del Comune almeno 30 giorni prima. 2 L’Ufficio Attività Produttive prende atto sulla base delle richieste di ferie dei singoli gestori, garantendo l’apertura di un numero di impianti nella misura di cui all’articolo 32 comma 1 e a tal fine comunica al gestore eventuale motivato diniego entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Titolo VII – Disposizioni comuni Articolo 40 Sanzioni La mancata osservanza di quanto disposto con la presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti. In tutti gli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 (da 25,00 a 500,00 euro.) Articolo 41 Abrogazioni Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con la presente ordinanza. Articolo 42 Norma Transitoria La presente ordinanza si intende automaticamente aggiornata alle disposizioni di legge future e agli accordi nazionali di settore purché non in contrasto con la stessa.