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Le osservazioni di Legambiente alla variante di Campo

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 12 novembre 2008

Il testo delle Osservazioni alla Variante gestionale al Piano di Fabbricazione del Comune di Campo nell'Elba La Variante", cosiddetta "gestionale" al Piano di Fabbricazione del Comune di Campo nell'Elba intenderebbe, per definizione, prospettare strumenti e modalità attuative di un Piano di Fabbricazione che, per essere stato adottato dall'Amministrazione Comunale nel 1974 e approvato dalla Regione Toscana trentun anni or sono, nel 1977, appartiene ad una generazione di Strumenti Urbanistici ormai desueti e non più praticabili in una Pianificazione di livello, tanto più in un Comune come Campo nell'Elba che, per caratteristiche ambientali, destinazioni e varietà di funzioni operative, richiederebbe ben altra strumentazione urbanistica. Colpisce che la Variante pur asserendo di essere redatta in conformità "agli strumenti sovracomunali di tutela del territorio" di fatto e in sostanza ignori l'istituzione di vincoli sovraordinati istituiti ben dopo l'approvazione del vetusto P.di.F. che si riferisce ad una situazione ambientale, agricola e paesaggistica che non esiste in realtà più. La Variante sembra ignorare completamente il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e la estesa presenza sul territorio Comunale della Zona di protezione speciale (ZPS) "Monte Capanne-Promontorio dell'Enfola" istituita in base alla "Direttiva Uccelli" dell'Unione Europea e dei corrispettivi Sito di interessa Comunitario (Sic) e Sito di Importanza Regionale (SIR),. La Variante non solo manca della Valutazione di incidenza necessaria per legge in presenza di Zps e Sic e Sir, ma non tiene conto in alcun modo della presenza degli Habitat prioritari che hanno portato l'Ue, lo Stato e la stessa Regione a porre simili forme di protezione che prevedono precise procedure in presenza di tutele ambientali di questo livello. Le stesse aggiunte dell'Art.3 (ex Art. 1) e gli Articoli precedenti sono li a dimostrarlo. Sembra che la Variante proposta voglia superare questo ineludibile obbligo attraverso programmi di miglioramento agricolo ambientale, ed un generico richiamo al risparmio energetico e alla bioedilizia, come ciliegina finale ad una serie spropositata di possibilità di ampliamenti in un territorio nel quale l'emergenza abitativa sembra essere inesistente, visto che lo stesso Piano di Edilizia Economica e Popolare approvato con altra Variante al P.di.F. si è in gran parte trasformato in seconde case e case vacanze messe sul libero mercato immobiliare. Si può capire l'imbarazzo dell'Amministrazione per un vuoto urbanistico che è in atto ormai da tanti anni, col Piano Strutturale non ancora approvato (come ci informa l'art. 2), ma certamente la riproposizione di un ultratrentennale P.di F. pesantemente emendato fino allo stravolgimento in alcune parti delle Norme Tecniche di Attuazione, con l'introduzione di modifiche integrative e, in molti casi, di articoli del tutto nuovi, se è comprensibile nelle parti descrittive dei parametri di riferimento, dalle definizioni urbanistiche a quelle relative alle trasformazioni disciplinate dalle vigenti norme statali e regionali, come complementi illustrativi delle diverse situazioni territoriali, non può viceversa considerarsi positivamente nei capitoli relativi agli interventi nelle diverse zone, quando ai testi originali, richiamati in corsivo nella proposta presentata e in parte emendati da aggiunte e considerazioni esplicative, vengono pure inseriti articoli nuovi che, superando anche le richiamate esplicazioni, aprono a nuovi interventi, come nelle zone "C" di espansione residenziale col nuovo art. 12 e in quelle "D", col nuovo articolo 13, relativo ad insediamenti produttivi, o nelle integrazioni consentite nelle "zone turistico-alberghiere" di cui all'art. 18 che integra l'ex art. 7 con nuovi ampliamenti da realizzarsi tramite un "Piano di Recupero" che "prenda in esame l'intera unità tipologica principale e i fabbricati accessori dell'azienda". Accettabile, invece, il recupero integrale della norma (ex art. 22 ter, ora 24) relativa agli annessi agricoli (20 mq. massimo per 3 di altezza) finalizzati al ricovero degli attrezzi "per le coltivazioni dei fondi agricoli inferiori ai minimi previsti dalla vigente normativa " in relazione alla salvaguardia dell'attività. Lascia invece molto perplessi il nuovo articolo 22 che, al punto 4, nelle "aree agricole ricadenti in aree rurali con nuclei insediativi sparsi " consente, oltre al ripristino e all'adeguamento della viabilità di accesso ai fondi, anche la progettazione di nuovi tratti, oltre ad impianti di pubblico interesse, reti di trasporto energetico, reti di acque potabili, irrigue e di acque luride, realizzazione di tunnels, ed ancora interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione, operazioni tutte che sembrano piuttosto contrastanti col richiamato art. 41 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 (Norme per il governo del territorio) che al punto 1 informa: "Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita secondo quanto previsto nel presente articolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse". Anche gli "interventi sulla viabilità rurale e sentieristica", di cui al nuovo art. 26, non sembrano tenere in alcun conto della presenza di un Parco Nazionale e di Zps, Sic e Sir, né tantomeno delle norme sulla sentieristica contenute nel Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano adottato dal Consiglio Regionale della Toscana nel luglio 2008. Le previsioni sembrano ricalcare quelle di vecchi progetti già respinti dall'Ente Parco e non tengono in alcun conto delle zonazioni "A", "B" e "C" previste dal Piano del Parco che interessano gran parte del territorio Comunale. La Variante ignora comunque anche il Decreto del Presidente della Repubblica del luglio 1996 che istituisce l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e fissa le norme provvisorie di salvaguardia in attesa dell'approvazione del Piano del Parco. E' evidente che tutta la parte dei vincoli sovraordinati va rivista alla luce della nuova realtà che si è venuta a creare nel territorio del Comune e attraverso una ineludibile e obbligatoria Valutazione di Incidenza della Variante, senza la quale la Variante non può essere approvata. E' infatti evidente che tutto quel che riguarda l'impatto ambientale della Variante proposta necessiterebbe di norme più specifiche e aderenti alla realtà dei vincoli che non sia la semplice presentazione di un "Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale" (PMAA). Per i "Manufatti oggetto di condono" di cui al nuovo art. 31, siamo di fronte ad una vera e propria proposta premiale per chi ha commesso abusi secondo lo stesso vecchio P.di F. di 31 anni fa, con l'estensione di tutte le possibilità di ampliamento consentite a chi invece si è attenuto alle norme edilizie ed alle leggi vigenti. Un atteggiamento intollerabile verso i cittadini corretti e che necessita, anche da parte della Regione, di valutazioni e approfondimenti sulla base della legislazione regionale contro l'abusivismo edilizio ed i condoni e in attuazione reale delle attente e assai condivisibili notazioni del nuovo art. 25 "Zone di rispetto paesistico-ambientale" che osserva come esse costituiscano la maggior parte del territorio comunale, "aree di pregio paesaggistico e rilevanza ambientale che meritano di essere tutelate, dalle aree boscate alla fascia costiera", nelle quali, come dispone il richiamato articolo, "è vietata la costruzione di nuovi edifici e non sono ammessi in generale interventi che comportino la riduzione dei territori aperti e non edificati: dovrà essere altresì tutelato il paesaggio, l'ambiente ed il territorio, valorizzando tramite recupero il patrimonio edilizio esistente". Un finale di P.di F. certamente rispettabile ma che comunque, pure in presenza delle Legge Regionale n°74 del 1984 che equipara i "Piani di Fabbricazione" vigenti ai Piani Regolatori Generali (!), non può far dimenticare che l'Urbanistica più attenta opera sul territorio avendo ormai cancellato da tempo "Piani o Programmi di Fabbricazione" per intervenire sempre e comunque tramite Piani Regolatori Generali. Ed è in questa linea progettuale che la presente osservazione invita l'Amministrazione a procedere, evitando le semplificazioni proposte dalla richiamata disposizione Regionale, per programmare, con una pianificazione di alto livello, la proposizione dei capisaldi fondamentali di difesa e di valorizzazione dell'eccezionale patrimonio ambientale del luogo, ad iniziare dalla Valutazione di Incidenza della Variante, dell'adeguamento ai vincoli sovraordinati del Parco e in armonia con le normative regionali ed il Ptc. La Variante va quindi rivista in parti essenziali, anche perché l'adozione di un simile strumento comporterebbe in realtà l'abbandono dell'approvazione di un Piano Strutturale finito nel dimenticatoio, in violazione di tutte le scadenze fissate dalla regionale 5/95 prima e dalla LR 1/2005 poi, aggirando così le norme di salvaguardia e ignorando gli altri strumenti di pianificazione e di gestione ambientale regionali, nazionali ed europei presenti sul territorio del Comune di Campo nell'Elba.


campo panorama 3

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