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Rio Elba vietato al motocross - Sanzionati dal CFS i quattro di Cala dell'inferno

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : sabato, 13 gennaio 2007

Il C.T.A. - Corpo Forestale dello Stato ha individuato (e sanzionato) i quattro moticlisti tedeschi che domenica scorsa si erano messi nei pasticci transitando nel parco e finendo per "naufragare" alla Cala dell'Inferno dove dovevano poi essere portati via con un natante della Capitaneria di Porto. I quattro dovranno pagare complessivamente 1.376 euro per le prime violazioni contestate, però Forestali debbono ancora decidere se contestare loro anche i danni alla vegetazione che hanno riscontrato dopo un sopralluogo. Ma la peggiore notizia del giorno per gli amanti del motocross è un altra, e proviene dal comune di Rio Elba che ha deciso l'istituzione del divieto di esercitare motocross sull'intero territorio comunale. In attesa di quelle definizione del quadro comprensoriale sollecitata recentemente dalla Prefettura di Livorno il Comune riese ha intanto deciso una tolleranza 0 con la emissione dell'Ordinanza il cui testo riproduciamo qui di seguito: IL SINDACO CONSIDERATA la necessità di tutelare l’ambiente naturale del territorio comunale attraverso la conservazione della flora spontanea, della fauna minore e della difesa dell’assetto idrogeologico; RITENUTO di dover garantire a tutti i cittadini la corretta fruibilità del territorio e la loro incolumità, nonché di salvaguardare la produttività dei terreni agro-silvo- pastorali nell’interesse dell’economia locale; RILEVATO che la pratica del fuoristrada da parte dei veicoli a motore, siano essi auto o moto, comporta conseguenze negative al suolo, danneggiando il manto, producendo erosioni e devastando fauna e flora minore; CONSIDERATO anche il grave inquinamento acustico causato da detti veicoli e che rappresenta notevole danno per la salute dei cittadini; VISTO l’art.6, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, “Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati” che recita: “L'ente proprietario della strada può,con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico”; VISTI gli articoli 78 e 104 del D.P.R. 616/77; VISTI gli articoli 1 e 20 della L.R. 82/82; VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. 267/00 ; ORDINA Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio, è fatto assoluto divieto di esercitare del motocross, anche utilizzando veicoli “fuoristrada” a quattro ruote, nei boschi e nei terreni agricoli di tutto il territorio comunale; l’accesso alle strade boschive è pertanto vietato a ogni veicolo a motore esclusi gli autorizzati dalla presente Amministrazione ed i mezzi antincendio; Che è altresì vietato l’accesso ad ogni strada di campagna del territorio comunale a qualsiasi veicolo a motore per motocross. DISPONE Che la presente ordinanza venga resa tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e segnaletica in loco , secondo le norme di preavviso del Codice della strada; AVVISA Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le formalità di cui all’art. 37, comma 3, del vigente Codice della COMUNE DI RIO NELL’ELBA PROVINCIA DI LIVORNO Strada (D.L.vo 30/04/1992, art. 285) e all’art. 74 del Regolamento per l’esecuzione e attuazione del suddetto Codice della Strada (D.P.R. 16/09/96, nr, 610)o, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana. · Che al controllo dell’osservazione della presente ordinanza sono tenuti gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale e in genere gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ed inoltre gli agenti venatori riconosciuti agenti di pubblica sicurezza di cui all’art. 65 della L.R. 17/80; questi ultimi accertano le violazioni e compilano un verbale di riferimento con le circostanze di fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore ed immediatamente lo trasmettono all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune che provvederà alla notifica di rito. · I conducenti, nonché i proprietari che trasgrediscono le suddette norme, saranno puniti con la sanzione da € 50,00 a € 300,000 nel caso di veicoli a due ruote e da € 100,000 a € 600,000 nel caso di veicoli a motore con più di due ruote.


rio elba panorama dal volterraio

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