E’ stata resa nota la sentenza della Corte di Cassazione riguardante il ricorso di 3 cittadini di Capoliveri e della società Front Office srl «indagati per lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico mentre il sindaco del comune di Capoliveri, nel cui territorio la lottizzazione si era verificata, era indagato insieme a due congiunti per il reato di cui all´art. 323 c.p.». Il ricorso era stato presentato contro la sentenza del Tribunale di Livorno del 9/12/2005 che respingeva la loro precedente richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro emesso dal Gip. Si tratta della vicenda della cosiddetta Rpa del comune elbano e la Cassazione approva quindi anche l’operato del giudice per le indagini preliminari e il decreto di sequestro preventivo di aree e costruzioni realizzate e in corso di realizzazione. Per il Gip il consiglio comunale di Capoliveri aveva approvato una variante, adottata ai sensi della legge regionale 64/95, che riguarda la fruibilità e valorizzazione degli spazi agricoli da conservare come tali, ed invece «si era consentita la realizzazione su di un´area di 10 ettari a ridosso del centro urbano di una volumetria complessiva di 18.000 metri cubi avente destinazione abitativa o turistico- ricettiva, senza alcuna connessione con l´impiego per usi agricoli dell´area stessa. Nonostante le osservazioni critiche degli enti territoriali superiori la variante era stata approvata» e tutto questo si configurava come «una vera e propria lottizzazione abusiva realizzata mediante la illegittima, integrale trasformazione di un´area già avente destinazione agricola, a sua volta attuata sulla base della distorta applicazione della legge regionale». Nel ricorso in Cassazione veniva fatto notare che in base a quella variante venivano inserite nel piano regolatore due sottozone destinate a residenze e case di campagna e che alle osservazioni degli enti territoriali superiori non avevano fatto seguito formali iniziative legali. Nel 2000 il consiglio comunale approvava due piani unitari di intervento e nel 2001 la giunta di Capoliveri approvava lo schema di convenzione. Il 30 marzo 2005 veniva rilasciato a due dei cittadini ricorrenti il permesso di costruire dopo che avevano ceduto al comune circa 240 mq. di terreno per opere di urbanizzazione, anche se non veniva da loro poi dato avvio ad alcuna attività edilizia. Quindi non ci sarebbe stata la necessità del sequestro preventivo e del provvedimento di confisca. Inoltre per i ricorrenti il giudice avrebbe compiuto una invasione di campo nei confronti delle prerogative del comune. La Front Office srl sollevava soprattutto un conflitto di giurisdizione fra giudice penale e giudice amministrativo. Secondo questa interpretazione l´adozione della variante è sottoposta ad una serie di controlli, che possono includere anche l´intervento del giudice amministrativo, ma al termine dei quali l’atto diventa legittimo e «la disapplicazione dell´ atto amministrativo non è consentita in caso di atti ampliativi o concessivi di potestà ai privati». Inoltre non la Office srl ma altri avevano ricevuto il permesso di costruire e questo escluderebbe ogni ipotesi di concorso in eventuali reati degli amministratori pubblici e la volontà di partecipare al piano lottizzatorio. Stessa cosa dice anche la quarta ricorrente ed aggiunge che comunque «solo la costruzione può considerarsi cosa pertinente al reato ( e dunque sequestrabile ), non invece i terreni circostanti e la baracca sugli stessi insistente usata per la custodia degli attrezzi agricoli». Ma per la Suprema Corte di Cassazione «i ricorsi sono infondati e devono essere respinti. Occorre premettere - e la premessa ha carattere decisivo al fine di dipanare correttamente la complessa vicenda - che la legge della regione Toscana (n. 64 del 14 aprile 1995) che il comune in questione ha utilizzato e ritenuto di applicare per la realizzazione di una volumetria di circa 18.000 metri cubi da destinare a centro residenziale si propone testualmente, così come si legge nell´art. 1 co. 1, di disciplinare gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ".necessari allo sviluppo dell´agricoltura e delle attività ad esse connesse in funzione della tutela ed utilizzazione del territorio ". Nel comma successivo si chiarisce che la legge si applica" nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola ". Nel terzo comma tale delimitazione viene ribadita ed infine nel quarto ed ultimo comma di tale articolo si prevede che i " comuni possono individuare negli strumenti urbanistici comunali ed all´interno delle zone di cui al comma 2 aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l´ambiente ed il paesaggio agrario. Tale normativa prevede l´integrazione dell´agricoltura con altri settori produttivi per la valorizzazione dell´ economia rurale e montana». Per la Corte «si evidenzia subito con solare chiarezza che nella specie essa è stata applicata nel perseguimento di finalità addirittura antitetiche rispetto a quelle che ne hanno determinato la nascita. La norma poteva infatti autorizzare una trasformazione territoriale volta alla" valorizzazione dell´economia rurale e montana", è stata invece usata per trasformare una parte di territorio, peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico e già destinata all´ agricoltura, in zona residenziale destinata ad abitazioni e insediamento di strutture turistico-ricettive». Da questo «deriva la illegittimità della variante adottata dal comune e come ulteriore conseguenza, con effetto a cascata, quella dei permessi rilasciati per costruire. Non è pertanto censurabile il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal Gip e la decisione di conferma dello stesso pronunciata dal tribunale del riesame». www.greenreport.it
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