In riferimento agli articoli recentemente apparsi sulla stampa locale a seguito della richiesta-denuncia inoltrata dalla minoranza capoliverese a proposito di tredici richieste di documentazione e una interrogazione rimaste inevase, il sindaco del comune di Capoliveri Paolo Ballerini ritiene doveroso divulgare alcune precisazioni. “Appare evidente che il “Gruppo Consiliare della Lista Civica per Capoliveri” miri a colpire pretestuosamente questa amministrazione. Per ragioni di ordine tecnico-procedurale e di contenuto. La minoranza non ha infatti tenuto presente che se da un lato il sovrintendere al funzionamento dei Servizi, degli Uffici comunali e all’esecuzione dei relativi atti nonchè la nomina del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi rientrano tra le competenze del Sindaco (disciplinate dall’art. 35 dello Statuto Comunale), è altrettanto vero che la diretta responsabilità gestionale è imputabile ai Responsabili dei Servizi stessi. Grande è lo sforzo che questa amministrazione sta compiendo per ripristinare trasparenza e organizzazione tra i diversi settori. A tale proposito già in passato il sottoscritto aveva richiamato verbalmente e/o con circolari varie, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, al rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti. Obbligo del resto imposto dal legislatore, che si è sempre imposto di indicare per ogni procedimento un tempo preciso per la sua conclusione. E’ di nostro avviso che soltanto il rispetto dei tempi può dare certezza all’utente. E i richiami del sottoscritto sono sempre stati finalizzati ad avere, da parte degli uffici, il massimo rispetto per i cittadini (consiglieri di maggioranza e minoranza compresi), senza uso di corsie preferenziali e con il massimo rispetto per tutti. Va evidenziato tuttavia che purtroppo, nella gestione di certi settori, si sono incontrate alcune difficoltà organizzative, basti ricordare l’avvicendamento di tre Responsabili di Servizio nell’Area Attività Tecnica, nel giro di pochi mesi. Da ciò può essere scaturito il disservizio lamentato. In ogni caso e più in generale, si ritiene di dover ricordare alla “minoranza capoliverese” che molti ritardi, pur non scusabili, sono dovuti alle difficoltà riscontrate nella ricerca del ripristino di una “certezza del diritto”, molte sono infatti le problematiche che tengono quotidianamente impegnati i nostri funzionari nella ricerca di legittime soluzioni per diversi lavori pubblici mal gestiti (iniziati e mai completati) dalla passata amministrazione. Si fa presente che comunque le richieste inoltrate dalla minoranza saranno al più presto evase. “Nel merito tecnico della questione sollevata dalla minoranza si ricorda inoltre che il primo e più agile strumento di tutela della legalità degli atti consiste nel richiedere, nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento legislativo al competente Difensore Civico, e non agli uffici della Prefettura, il riesame dell’istanza e del conseguente provvedimento privativo della facoltà di visione degli atti richiesti. A seguito della richiesta di riesame, il difensore civico provvede, allorquando dovesse ritenere illegittimo il provvedimento di risposta della P.A., ad adire nuovamente la P.A. interessata,la quale dovrà ripronunciarsi sulla vicenda entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento sollecitativi del difensore civico, essendo prescritto che, in caso contrario, “l’accesso è consentito”. “Il secondo dei suddetti strumenti di tutela consiste nel ricorso giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio serbato, dalla P.A. interessata, sull’istanza di accesso. Trattasi di ricorso da proporsi,nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento che in sostanza nega l’accesso, dinanzi al T.A.R.. “il quale decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta”, con una pronuncia appellabile dinanzi al Consiglio di Stato, “il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini” “Va anche precisato che il carattere perentorio del suddetto termine di 30 gg. dalla formazione del silenzio rifiuto dell’ Amministrazione o dalla comunicazione del diniego,implica che “chi abbia chiesto l’accesso ai documenti in relazione ad una determinata situazione giuridicamente rilevante, ha l’onere di proporre il ricorso entro 30 giorni dalla formazione del silenzio o della conoscenza del diniego. Una volta che tale termine sia decorso, l’ingresso dell’azione giurisdizionale a tutela di quella stessa posizione deve intendersi precluso, sia perché è carattere intrinseco della decadenza che il diritto si estingua dopo l’inutile decorso del termine, sia perché, se così non fosse, la previsione del termine, sarebbe priva di efficacia precettiva, giacché con la ripresentazione dell’istanza di accesso l’azione processuale risulterebbe proponibile ad arbitrio dell’interessato, senza alcun limite temporale”. “Infine, per quanto concerne il rapporto tra il diritto di accesso dei consiglieri comunali e il diritto alla riservatezza dei terzi coinvolti dall’atto amministrativo, preme ricordare che il consigliere è tenuto – ex art. 43, II co., ultima parte, D.L.gs 267/00 – al segreto d’ufficio.”
Paolo Ballerini Capoliveri