Per limitare la circolazione stradale il Comune di Isola del Giglio ha adottato la delibera n° 9 in data 8 febbraio 2005 che permetterà l’emissione del Decreto Ministeriale tendente a regolare l’enorme afflusso automobilistico sull’Isola. Dalla data di emissione del Decreto stesso al 30.09.05 (compresi) sono vietati lo sbarco e la circolazione degli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell’Isola del Giglio ad esclusione del concessionario che effettuano Trasporto Pubblico Locale comunale, a causa della limitatissima disponibilità di aree di sosta per tali veicoli; dal 20/07/2005 al 28/08/2005 (compresi) sono vietati lo sbarco e la circolazione sull’Isola del Giglio di veicoli non appartenenti a persone non residenti; dalla data di emissione del Decreto e per un anno sono vietati lo sbarco e la circolazione sull’Isola di Giannutri di veicoli appartenenti a persone non residenti sull’Isola stessa; durante il periodo di vigenza dei divieti di cui sopra, possono invece affluire e circolare nell’Isola del Giglio, previa autorizzazione rilasciata dal Comune a fronte di un versamento di €. 10,00 sul c/c postale n. 106583 o c/c della Banca C. R. Firenze entrambi intestati al Comune di Isola del Giglio, sulla quale verranno riportati il numero di targa del veicolo ed il nome del proprietario: veicoli cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni nell’isola; veicoli appartenenti a soggetti iscritti nei ruoli dell’imposta di nettezza urbana; Caravan ed autocaravans i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell’unico campeggio esistente sull’Isola; durante il periodo di vigenza del divieto possono altresì liberamente affluire e circolare sull’Isola del Giglio: Veicoli appartenenti ai soggetti facenti parte della popolazione residente, risultante dagli atti anagrafici, con esplicita esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio; Veicoli recanti targa estera; Veicoli per il trasporto merci sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell’Isola; Autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio; Veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell’apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell’8 giugno 1979 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera; di fissare in €. 10.00 il costo per l’autorizzazione all’afflusso sull’Isola nel periodo di divieto per le categorie di cui alle lettere a), b), c) del punto 2, ed il cui provento, presuntivamente previsto in €. 34.000,00 sarà imputato sul Cap. 550 art. 2 (parte entrata) “Proventi per servizi comunali diversi” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, in corso di predisposizione.
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