Il Commissario del PNAT scrive ai Comuni al Presidente della Comunità del Parco, al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione, oltrechè alle Province di Livorno e Grosseto, una nota che ha per oggetto la procedura per la riperimetrazione dell'area del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.Il testo della missiva è quello che riportiamo qui di seguito: A seguito di proposte di riperimetrazione del Territorio di questo Ente, di cui al Decreto istitutivo (DPR 22/7/1996), la Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, confermando precedenti direttive a carattere generale, con nota DPN/3D/2004/13257 ha fornito le indicazioni sulle procedure per l’eventuale attivazione del processo di modifica. Sulla base delle stesse emerge che, la volontà di modificare i confini del Parco, dovrà essere espressa dagli Enti Locali interessati mediante provvedimenti deliberativi sui quali l’Ente Parco, cui è affidata una prima istruttoria tecnica previa valutazione di merito, esprime il proprio motivato parere. Formulando –se del caso- ipotesi alternative o complementari, per il successivo inoltro alla competente Direzione Ministeriale, ai fini del perfezionamento dell’iter istruttorio sul quale dovranno essere coinvolti: lo stesso Parco, tutti gli Enti Locali interessati oltre che la Regione. Il conseguente DPR di modifica potrà infine essere predisposto previo parere della Conferenza Unificata di cui all’art.77 comma 2 del D. Lgs. n.118/1998. Ciò premesso, qualora fosse ritenuta utile l’intrapresa di detta iniziativa, è d’uopo che la stessa possa introdurre un ripensamento della prima perimetrazione, per superare le incongruità determinate da un tracciato: calato dall’alto con l’adozione di una logica percentualistica non prevista dalla normativa, e sviluppato al solo scopo di venir fuori dalla difficile situazione di impasse venuta a determinarsi sul processo istitutivo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Un artificio non conforme alla realtà territoriale dei luoghi che, come ormai riconosciuto a tutti i livelli, aveva determinato l’esclusione dall’area protetta di zone di notevole interesse ambientale e storico-culturale, e per contro l’inclusione di ambiti non particolarmente significativi; per cui, con l’eventuale introduzione di idonei correttivi, si ritiene logica preminente porre rimedio alle illogicità emerse. In tale contesto c’è da chiedersi se non sia anche il caso di approfittarne, partendo questa volta dalla consapevolezza che lo strumento viene calato in una comunità composita che con esso deve vivere e confrontarsi, per tenere nel debito conto l’accoglimento di esigenze che –solo superficialmente- possono sembrare antitetiche, contrapposte e separate da distanze incolmabili, ma della cui necessitata complementarietà non può prescindersi in una comunità territorialmente molto circoscritta. Potrebbe infatti costituire questa l’occasione, unitamente ad un equilibrato processo di revisione, per tenere nel debito conto quanto la Legge Quadro sulle Aree Protette (art.32 L. n.394/1991) prevede circa l’istituzione di “aree contigue”, la cui competenza appartiene alla Regione e che possono essere varate d’intesa con l’Ente Parco e gli Enti Locali interessati. Aree contigue nelle quali si potrebbero sviluppare anche progetti e attività, a supporto delle iniziative dell’Ente Parco, che potrebbero conseguentemente avvalersi del suo marchio e delle favorevoli opportunità concesse a livello nazionale ed europeo. Con tale logica si potrebbe consentire -con una concertazione che interessi Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Ente Parco ed Enti Locali- che una gran parte del territorio rientri sotto la giurisdizione dell’Ente Parco, con una zonizzazione che preveda: 1) La zona destinata a Parco Nazionale, costituita da quella parte di territorio che vedrebbe assicurato il massimo grado di tutela ambientale, arricchita anche da tutti quei territori di interesse naturalistico, storico e culturale che non risultano inseriti nell’attuale perimetro del Parco; tenendo come riferimento le valutazioni scientifiche per la tutela delle varie emergenze ambientali, dei siti di fauna e flora rara e endemica, e dei Sic, Sir e Zps. 2) La zona destinata ad “area contigua” che diventerebbe quindi di sviluppo e di supporto alle attività istituzionali del Parco e nella quale confluirebbe parte del restante territorio. Tale operazione sarebbe idonea al raggiungimento di almeno quattro obiettivi di non poco conto: - evitare che con la richiesta continuità del perimetro del Parco si includano in esso zone non necessariamente tutelabili con forti vincoli, come nell’attuale situazione; - la possibilità di riconoscere la protezione ad alcune zone di interesse ambientale e storico-culturale anche distanti dalle altre zone protette, perché comunque inserite nell’ambito dell’area contigua; - consentire una più adeguata futura politica di piano dell’Ente Parco che, oltre ad azioni di difesa e limitazione, possa espletare -nell’ambito del territorio- anche progetti di sviluppo per l’attuazione delle indispensabili attività di supporto ai propri fini istituzionali; - ed infine, ma non ultimo, risolvere il problema legato alla tradizionale attività della caccia, considerato oltretutto che nelle aree contigue è permesso l’esercizio della caccia ai soli residenti. La presente, oltre che una doverosa informazione sull’iter del processo di revisione dei perimetri del PNAT che alcune Amministrazioni hanno nel passato già ritenuto di dover intraprendere, vuole fornire alcuni spunti di riflessione per un cammino che –seppur lungo- vale forse l’onere di percorrere. Ciò stante, per l’inizio delle connesse procedure, si pregano gli Enti che si sono attivati o volessero attivarsi in merito, di voler inviare a questo Parco i provvedimenti già assunti o eventualmente aggiornati alla luce degli spunti di riflessione sopra espressi. In attesa di riscontro e/o proposte, si ringrazia per l’attenzione porgendo distinti saluti.
zuccale capoliveri