Con sentenza n. 6062 del 29 novembre 2004 il Tar Toscana ha respinto il ricorso del Comune di Capraia Isola ritenendo legittima la revoca, da parte del Commissario straordinario del Parco, delle delibere che limitavano l'attività subacquea nella zona 2 ritenendo tra l'altro che "una misura restrittiva e discriminatoria per i non residenti avrebbe dovuto richiedere una più approfondita valutazione con il contributo di tutti i soggetti interessati" e che "l'allegato A al d.p.r. 22.7.1996 (istitutivo dell'Ente parco arcipelago toscano), che contiene le misure di salvaguardia da applicarsi nelle aree del Parco, ripete all'art. 2 che è assicurata "la promozione.di attività ricreative compatibili", non prevede agli artt. 3 e 4 tra i divieti generali quello delle immersioni subacquee, ad eccezione della zona 1 non contemplata nel provvedimento ora impugnato" Siamo ancora in attesa della seconda sentenza relativa ai provvedimenti revocati ma al momento i divieti da essi sanciti non sono più operativi con effetto dalla delibera di revoca. Auspichiamo che ora l'Ente parco si confronti con la comunità subacquea per una reciproca collaborazione che tuteli l'ambiente senza assurde restrizioni! Il testo della sentenza in www.liberisub.it/affare.htm
Capraia refola di vento