Respinto, perché presentato in ritardo, il ricorso al Tar della Toscana da parte di Legambiente contro il Regolamento Urbanistico di Portoferraio. Il Tribunale amministrativo non entra nel merito e con una sentenza di poche righe stabilisce che “essendo stato il gravame notificato solo il 17 ottobre 2003 esso risulta proposto oltre i termini decadenziali di cui all’art. 21 della l. n. 1034/1971. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.” La sentenza precisa che: “il termine per l'impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali, ovvero, come nel caso in esame, dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione interessata attesa la natura generale dell'atto e la pluralità dei suoi destinatari (T.A.R. Lazio, sez. II, 23 settembre 2002, n. 7998; Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6278; Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3149). Ma dalla sentenza non si evince quale sarebbe dovuto essere il termine entro il quale il ricorso poteva essere ammissibile. Se dai pronunciamenti del Tar ci si aspettava un'indicazione forte su che cosa fare del Regolamento portoferraiese, questa attesa è stata piuttosto delusa. Le sentenze infatti, pur riscontrando varie illegittimità, soprattutto in quelle presentate dai singoli cittadini, non avrebbero di per sé inciso in maniera rilevante sullo strumento urbanistico. E' stato perciò necessario un lungo e faticoso lavoro di autotutela, sia della Commissione Urbanistica sia dei consulenti legali del Comune, per prendere l'importante, e per certi aspetti impopolare, decisione di annullamento di quel garbuglio di norme che ha reso fantasiosa e tremontianamente creativa l'urbanistica di Portoferraio.
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