Ricevo da Legambiente Arcipelago Toscano istanza di riesame del provvedimento in oggetto (che per comodità allego in copia — all.1), Tale atto è stato emanato a seguito di domanda di accesso alla documentazione amministrativa effettuata da Legambiente del 24/08/2004 (all.2), nella quale si chiedeva di conoscere: 1) il numero delle richieste di accesso alle isole e aree marine protette di Montecristo, Pianosa, Giannutri, Gorgona (per studio, ricerca scientifica, o quant’altro non rientri nelle attività già autorizzate dal Parco in relazione alle normali attività turistiche) dall’inizio dell’anno fino al 31 agosto 2004; 2) i nominativi degli autorizzati, la qualifica, il tipo di imbarcazione, il tipo di attività autorizzata, in particolare per quanto riguarda le richieste, e relative autorizzazioni, per l’accesso, ancoraggio e svolgimento di attività scientifiche e di altro tipo nelle zone marine 1 di Gorgona, Montecristo e Giannutri e per l’area marina protetta di Pianosa. Per la richiesta di cui al punto 1), il provvedimento in parola fornisce l’elenco numerico dei permessi rilasciati al 1.1.2003 al 31.8.2004, suddivisi in: a) accessi per attività di studio e ricerca scientifica e attività cinefotografiche; b) accessi per progetti di fattibilità e attività promozionale, Per la richiesta di cui al punto 2), si legge che (v. all.1): “per quanto invece riguarda i nominativi degli Enti e persone autorizzate, si comunica di non poter acconsentire alla richiesta, stante il divieto delle norme sulla privacy e tutelato dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento per l’accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personal”’. Si rileva anche che oggetto della richiesta di accesso non erano unicamente i nominativi degli autorizzati, ma la loro qualifica, il tipo di imbarcazione, il tipo di attività, ecc. (v. sopra punto 2). Per questi dati non è stata fornita risposta. A fronte della richiesta si è quindi verificato il silenzio — rifiuto in parte qua, ai sensi delle vigenti disposizioni. Il provvedimento de quo sostanzia un diniego parziale, espresso relativamente ad alcune richieste e tacito per altre, motivato col richiamo alla normativa sulla tutela del diritto alla riservatezza e emanato in base a norma regolamentare del Parco. L’atto — che, peraltro, non riporta l’indicazione del termine e dell’Autorità alla quale è possibile ricorrere, contravvenendo al disposto dell’art. 3 comma 4 della L241/90 — è illegittimo, e qui si riesamina. In primo luogo, la disposizione posta alla base del diniego, indicata nell’art. 5 comma 4 del Regolamento citato, recita che “il Presidente dell’Ente Parco, con sua temporanea e motivata dichiarazione, può vietare la esibizione di altri atti dalla cui diffusione possa derivare pregiudizio alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, di gruppi, associazioni o imprese”. A proposito del richiamo alla disposizione ora detta, non si può fare a meno di considerare che l’eventuale diniego previsto a cura del Presidente per motivi di tutela della riservatezza deve, secondo la lettera della norma, essere contenuta in una dichiarazione temporanea e motivata. Ciò, evidentemente, in ossequio ai principi in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti contenuti, tra gli altri, nel DPR352/92, ove l’art. 8 comma 3 dispone che “in ogni caso, i documenti non possono essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento” (disposizione peraltro ribadita dallo stesso regolamento all’art. 6) e l’art. 7 comma 3 che “l’atto che dispone in differimento dell’accesso ne indica al durata”. La norma regolamentare, disponendo che il divieto di accesso dev’essere temporaneo, sta a dimostrare che si è valutato sufficiente, per quanto riguarda tutela della riservatezza dei terzi, un semplice differimento. Tuttavia il provvedimento in esame non è temporaneo, in quanto non è indicata la durata ditale differimento. Risulta quindi un primo motivo di illegittimità dell’atto, poiché evidentemente non conforme alla disposizione regolamentare in base alla quale esso è stato emanato. In secondo luogo, pare viziata la stessa disposizione regolamentare ove prevede che il divieto di accesso, oltre che sugli atti elencati negli articoli a essa precedenti, possa cadere su altri atti, ove si ravveda una esigenza di riservatezza. Il vizio risiede nel contrasto col principio della tassatività e predeterminazione dei casi di esclusione dell’accesso (art. 24 comma 4 L241/90), dove l’esigenza di salvaguardare la riservatezza (art. 24 comma 2 punto d) della L241/90) è una finalità da perseguire con l’esclusione dell’accesso solo in base a atti predeterminati e indicati da disposizioni regolamentari (v. art. 24 comma 2 legge cit.). In terzo luogo, non può essere considerata motivazione sufficiente un generico richiamo al ‘divieto introdotto dalle norme sulla privacy e tutelato dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento...”. Occorre tener presente che il Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” ha inteso far salva, poiché le attività finalizzate alla sua applicazione sono espressamente considerate di rilevante interesse pubblico, l’intera disciplina scaturente di cui alla L241190 e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge in materia di accesso alla documentazione amministrativa (v. art. 59 del “Codice”), anche per ciò che concerne le operazioni di trattamento dei dati sensibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Recita I’art. 60 del medesimo che “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato. . .. “. Ora, dalle norme illustrate risulta che la disciplina vigente riconosce la sussistenza del diritto di accesso, se supportato dai requisiti di legge, non solo nei confronti di atti che contengano dati personali, ma addirittura dati sensibili (a meno che questi non attengano alla salute o vita sessuale del loro titolare, riconoscendone, anche in questi casi, l’accessibilità, quando la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti del titolare dei dati sensibili). Nel caso in esame può dirsi che le norme ora illustrate valgano ad abundantiam. Ritengo infatti improbabile che dalla documentazione della quale si chiede l’ostensione possano risultare dati attinenti alla salute e alla vita sessuale, Peraltro, anche se ciò fosse, dovrebbe comunque essere effettuato un giudizio di bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del titolare cui i dati si riferiscono, e la situazione giuridicamente rilevante che attraverso l’accesso si intende tutelare. Nel caso in esame, il richiedente è portatore di interessi diffusi in materia ambientale (che peraltro l’ordinamento considera rilevanti in re ipsa: basti pensare alla norma ex art. 3 Dlgs39/97, la quale, in attuazione della Direttiva 90/313/CE, dispone che “le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse”). Posto che l’ordinamento, anche in caso di esigenza di tutela della riservatezza, garantisce agli interessati l’accesso agli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere) loro interessi giuridici, stanti i rilievi ora svolti, il diniego di accesso che si richiami genericamente alle norme sulla privacy non pare adeguatamente motivato. Tutto ciò premesso, qualora, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, la SV non emani provvedimento espresso e motivato - tenendo conto della presente comunicazione confermativo del diniego, l’accesso sarà senz’altro consentito, potendo il ricorrente, previa comunicazione di data e ora, recarsi presso gli uffici del Parco che detengono stabilmente la documentazione della quale si chiede l’ostensione — indicata al punto 2) della prima pagina della presente - per prenderne visione e, se lo desidera, estrarne copia.