Il Sindaco Ballerini all’indomani del Consiglio Comunale del 26 ottobre, riferendosi alle decisioni assunte in merito al regolamento edilizio comunale, affermava trionfalmente che finalmente si era fatta chiarezza introducendo un sistema di uguaglianza per tutti. Ma, a titolo esemplificativo, vediamo i cambiamenti e le modifiche introdotte dalla maggioranza consigliare ad alcuni articoli del regolamento edilizio comunale vigente fino a pochi giorni fa. ART. 22 Manufatti temporanei 1. Si definiscono manufatti temporanei quelli di facile asportabilità e consoni con l’ambiente circostante, atti a far fronte ad esigenze temporanee delle attività commerciali dei pubblici esercizi e degli Enti Pubblici. 2. Il manufatto potrà essere installato all’interno della proprietà dove si svolge l’attività commerciale o di pubblico esercizio e comunque entro un raggio di 15 mt. dalla medesima. Nel caso di attività che non necessitino di strutture fisse originarie, la collocazione potrà avvenire nel resede in cui si svolge l’attività e comunque in un’area consona allo svolgimento della medesima. 3. La destinazione d’uso del manufatto deve essere connessa con l’attività già precedentemente autorizzata. 4. I manufatti connessi alle attività di cui al comma 1. si articolano nelle seguenti tipologie funzionali: A) SERVIZI PER ENTI PUBBLICI B) SERVIZI CONNESSI AL TEMPO LIBERO Spettacoli musicali, di animazione, cinema, audiovisivi, giochi, spettacoli in genere Noleggio Biciclette Servizi connessi alla balneazione C) SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO Prodotti tipici locali, frutta, fiori Pubblici esercizi Attività commerciali in genere Cantieri edili Servizi igienici a supporto dei servizi connessi alla balneazione. 5. Le strutture devono essere completamente e facilmente amovibili e rientrare nelle seguenti categorie: A) Chioschi non ancorati stabilmente al suolo fino a 20 mq. e 2,40 di altezza. Tali manufatti devono risultare di facile rimozione, con caratteristiche tecniche che permettono un facile montaggio e smontaggio degli assemblati. La loro collocazione dovrà avvenire senza nessun elemento di ancoraggio al suolo e senza realizzazione di opere in muratura o comunque opere murarie in genere. B) Coperture temporanee e gazebo di superficie fino a 20 mq. Tali manufatti devono avere la copertura in tela posta su strutture metalliche o in legno. C) Chioschi ancorati stabilmente al suolo su soletta di cemento con dimensioni contenute fino ad un massimo di 40mq. e 2,70 di altezza. Tali manufatti devono risultare di facile rimozione, con caratteristiche tecniche che permettono un facile montaggio e smontaggio degli assemblati. la loro collocazione potrà avvenire con ancoraggio al suolo e con realizzazione di opere in muratura o comunque opere murarie in genere per il basamento. D) Coperture temporanee e gazebo di superficie superiore a 20mq. Tali manufatti devono avere la copertura e possono avere chiusure laterali con pareti di materiali facilmente apribili e amovibili ed essere poste su strutture metalliche o in legno. Nella zona A1 e A2 sono ammessi tali manufatti che dovranno corrispondere alle caratteristiche definite dal piano organico per il centro storico da redigere da parte dell’Amministrazione Comunale. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria e prescrizioni 6.1) Sono soggette al solo parere della C.E.I. quelle di cui al punto A e B del comma 5, con dimensioni contenute fino ad un massimo di mq. 20 e mt. 2,40 di altezza, che abbiano esclusivamente carattere limitato tassativamente al perdurare delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, e delle esigenze degli Enti Pubblici. 6.2) Sono soggette al parere C.E.I. e Soprintendenza quelle di cui al punto A del comma 5 con dimensioni comprese tra 20 e 40 mq. con altezza 2,40 e quelle di cui al punto C e D del comma 5, la cui collocazione e aspetto sono più complessi e la cui permanenza, deve essere limitata tassativamente al perdurare delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle esigenze degli Enti Pubblici. 6.3) La documentazione da presentare per ottenere l’autorizzazione è quella prevista dall’art. 29 del presente R.E. con l’aggiunta della licenza commerciale-artigianale, Pubblico Esercizio o della concessione edilizia, nel caso di cantieri edilizi o assimilati, e una fidejussione di entità adeguata rilasciata a favore del Comune per l’eventuale smontaggio coatto delle strutture a cura del Comune stesso dopo la scadenza dei termini. (…) Art 22 - E’ stato abrogato completamente. E’ stata eliminata, quindi, la possibilità, per qualsiasi attività commerciale, di installare piccoli manufatti precari, cioè rimuovibili, per far fronte alle proprie esigenze organizzative; e ciò in attesa di un eventuale intervento definitivo da inserire nel futuro piano strutturale. ART. 22 bis Arredi e accessori non computabili nel calcolo della superficie e del volume Sono definiti arredi accessori, e come tali non computati ai fini della superficie utile, della superficie coperta e del volume, gli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto urbano ed extraurbano, ivi comprese le zone agricole. Sono compresi nella definizione di arredi accessori: Cucce per cani di volume non superiore a 0,8 mc. per cane (massimo 6 cani regolarmente tatuati) appartenenti al proprietario del terreno dove vengono installate e dove insiste la sua abitazione principale. Le cucce non possono essere distanti più di 50 mt. dall’abitazione. Nel caso di terreni senza abitazione del proprietario dei cani, le cucce devono essere costruite almeno a 500 mt. dall’abitazione più vicina. Piccole serre, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare unifamiliare o per condominio, con struttura metallica (con l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio anodizzato) o in legno, chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con superficie massima di mq. 4,00 ed altezza massima non superiore a ml. 2,20, destinate al ricovero di piante da giardino; dimensioni maggiori possono essere autorizzate solo in base alla rilevante dimensione del giardino ed al numero ed alle piante da ricoverare, fino ad un massimo di mq. 10 e con il divieto di qualsiasi altro uso, anche parziale. Barbecue o piccoli forni, anche in muratura, purché di superficie complessiva, non superiore a mq. 4,00 ed altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a ml. 2,00 nel numero massimo di uno per resede di pertinenza. Box per cavalli (paddoch) esclusivamente in legno, nella tipologia predisposta, nel numero massimo di 3 per ogni terreno di proprietà distanti almeno 500 mt. dalle abitazioni più vicine. Tutte queste opere sono soggette ad attestazione di conformità e al solo parere della CEI e della CEC. Art. 22 ter - eliminata la possibilità di utilizzare legalmente un volume esistente nella propria casa come stanza in più per nuove esigenze ( cameretta per figlio in più, locale-studio, ecc ) senza alcun aumento di volume dell’immobile. Eliminata addirittura la possibilità di crearsi una prima casa ( si, fino a 150 mt quadri ma esclusivamente per prima casa vincolata per i residenti) partendo dal recupero di piccola struttura esistente. ART. 22 quater Le strutture per le attività agricole ortive per auto consumo , così come disciplinate dalle vigenti norme del P.d F. all.art 20 delle NTA, è soggetta alle seguenti prescrizioni per la loro installazione: - L’installazione non dovrà comportare alcuna modifica permanente allo stato dei luoghi, alle curve di livello, né comportare sbancamenti o altri interventi di impatto ambientale: pertanto tali strutture dovranno essere semplicemente appoggiate al suolo senza la formazione di sottofondazione per pavimenti e non dovrà essere presente alcuna opera di fondazione in muratura. Sono consentiti, ove indispensabili, limitati e modesti sistemi di spianamento per la sosta e l’ancoraggio deve essere facilmente rimovibile. - E’ espressamente vietata la installazione di tali strutture sui crinali, nei boschi, in prossimità di edifici storici o di aree di pregio ambientale. - Gli annessi in questione per le loro caratteristiche precarie non sono computabili quale volumetria, né la loro realizzazione dà luogo a volumetria esistente. - Tali manufatti devono essere costruiti con strutture in legno messi in opera o prefabbricati, e con copertura a falde a capanna. - Il vano porta può essere anche di materiale alternativo al legno e in questo caso deve essere verniciato di colore bruno (marrone). - Le aperture per l’areazione devono essere della dimensione di 60x80 massima e realizzate anche in materiale alternativo, e se non in legno devono essere verniciati colore bruno (marrone), - Le dimensioni massime consentite dell’annesso sono quelle previste all’art. 20 comma 4 delle NTA. - Tali manufatti possono essere installati a seguito di comunicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 12 della legge regionale n. 64 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, depositata presso l’Amministrazione comunale. La comunicazione verrà sottoposta al parere dell’UTC. In tale comunicazione, redatta sulla base dell’apposita modulistica disponibile presso l’Amministrazione comunale, dovrà oltre a quanto indicato dall’art. 3 comma 12 della Legge regionale n. 64 del 1995, essere precisato l’impegno del richiedente alla rimozione del manufatto e al ripristino dei luoghi nel caso non permangano le necessità originarie delle condizioni di manutenzione del manufatto nonché della conformità alle norme urbanistiche nel caso che nel frattempo siano entrate in vigore nuove normative. La comunicazione dovrà indicare ed individuare l’area ortiva o destinata comunque a fini agricoli, non sarà ammessa più di una struttura per la medesima area frazionata successivamente all’approvazione della variante. La comunicazione potrà essere presentata dal soggetto proprietario dei terreni ove lo stesso dichiari di avere titolo alla presentazione della stessa. Art, 22 quater – eliminata, per chi coltiva realmente un proprio terreno, la possibilità di installare un piccolo manufatto in legno come magazzino di ricovero attrezzi per l’attività di coltivazione. ART. 63 Requisiti di carattere termico Ogni intervento di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria, deve comportare l'adeguamento degli impianti alle disposizioni di cui alla legge n.46 del 05.03.1990 (norme per la sicurezza degli impianti), e relativo regolamento di attuazione, nonché alla Legge n. 10 del 09.01.1991 (norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e relativo regolamento di attuazione. I materiali impiegati dovranno risultare conformi inoltre ai requisiti della Direttiva 89/106/CEE e del Regolamento n. 246/1993 di recepimento. In particolare, si dovranno attuare tutti gli accorgimenti previsti dal progresso tecnico per limitare al massimo i consumi energetici, favorendo per quanto possibile sistemi che utilizzino fonti rinnovabili di energia e sistemi energetici passivi quali coibentazioni e simili. I progetti relativi agli impianti tecnologici e all'isolamento termico, ai sensi della L. 46/90 e della L. 10/91 devono essere depositati prima dell'inizio dei lavori presso il competente Ufficio Tecnico Comunale. Qualora durante l'esecuzione degli stessi siano apportate modifiche ai progetti depositati si dovrà procedere, prima della ultimazione dei lavori al deposito delle modifiche introdotte. Per motivi di risparmio energetico ed estetici, ove non risultino possibili opere di ristrutturazione tali da rinnovare gli edifici e renderli più idonei dal punto di vista dei consumi energetici ed estetici, potranno essere ammesse la chiusura di logge e verande alle seguenti condizioni: - le logge e porticati dovranno essere del tipo chiuso da 1 o 2 lati, l’intervento dovrà essere uniforme per tutto l’edificio, sia per forme che per materiali e in tal senso dovrà essere presentato progetto unitario per l’intero edificio; - le vetrate di chiusura dovranno essere completamente apribili per la stagione estiva; - se sulle verande o logge prospettano locali adibiti a bagni o cucine, dovrà essere predisposta opportuna ventilazione forzata per tali locali, e tale indicazione dovrà essere riportata nei disegni di progetto (secondo quanto previsto dal vigente regolamento di igiene); - il progetto deve essere conforme alle norme igienico sanitarie vigenti; - ove esistono contatori o caldaie a gas, una parte della vetrata dovrà essere completamente aperta; le logge e verande dovranno essere limitate ai fronti che non prospettano sulla viabilità o spazi pubblicitari; - le logge e verande saranno comunque escluse per motivi di carattere ambientale dalle aree classificate A. Art 63 - eliminata la possibilità, per privati ed attività commerciali di sfruttare meglio alcuni spazi già esistenti (tipo verande) nei periodi stagionali meno favorevoli tramite un sistema di infissi completamente apribile. ART. 145 Norme transitorie e finali. Entrata in vigore. Le norme variate del presente regolamento saranno efficaci a partire dalla data di esecutività della deliberazione comunale di approvazione dello stesso. Alla richiesta di Concessione Autorizzazione edilizia, DIA, ed ai piani attuativi presentati prima dell’adozione delle varianti al Regolamento Edilizio si continuano ad applicare, se di maggior favore, le norme vigenti al momento delle presentazione. Sono comunque fatte salve le norme e le previsioni dei progetti e dei piani attuativi già approvati e/o convenzionati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Art. 145 - eliminata anche la norma di salvaguardia ( sarà legittimo ? ), che imponeva in caso di variazioni del regolamento di esaminare le pratiche già presentate col vecchio regolamento, se di maggior favore per il richiedente. Questa modifica potrebbe aprire –per eventuali danni prodotti- una stagione di ricorsi da parte di chi ha fatto investimenti e programmi ed ha presentato legittime richieste basandosi su una norma vigente. L’uguaglianza introdotta è quindi quella per cui: se prima tutti potevano usufruire di qualche utilità ora non ne può usufruire nessuno. E come si può facilmente capire, risulta pretestuoso, o indice di cattiva conoscenza, parlare di interventi che mirano a solo fare chiarezza, in quanto siamo in presenza di un vero e proprio cambiamento di direzione che va comunque contro le esigenze: di flessibilità aziendale, del diritto alla qualità della vita e della propria abitazione dei residenti, oltre che al rallentamento dell’economia di un paese finora in stato di sviluppo. E non si venga a dire che gli interventi finora ammessi, in larga parte realmente minimi, andavano a creare problemi ambientali; tanto piu’ che la maggior parte di essi passavano per l’esame della commissione ambientale comunale e del vincolo della Sovrintendenza di Pisa. Dichiarare poi, come fatto dalla maggioranza, che le legittime esigenze dei cittadini saranno in seguito prese in esame nel piano strutturale ha il sapore della presa in giro, visti i tempi che notoriamente questi strumenti richiedono per essere portati a termine ed utilizzabili. E’ proprio una politica da campa cavallo! Lo strumento per soddisfare le esigenze, magari migliorabile, esisteva ed ora non esiste più. Il gruppo consiliare LISTA CIVICA PER CAPOLIVERI aveva già dichiarato prima e si dichiara tuttora disponibile ad esaminare modifiche al regolamento che vadano nella direzione di migliorare la qualità degli interventi ed un loro sempre migliore inserimento nell’ambiente, come pure ad accogliere iniziativa per soddisfare eventuali nuove esigenze della cittadinanza; per contro è e sarà sempre avverso a decisioni inspiegabilmente punitive per tutti e miopi come questa.