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Il Testo delle tre sentenze del Tar sul regolamento urbanistico di Portoferraio

Scritto da : Elena Maestrini
Pubblicato in data : giovedì, 21 ottobre 2004

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso n. 1708/03 proposto da Comitato “CITTADINI ATTIVI DI PORTOFERRAIO”, in persona del Presidente p.t., sig.ra Elisabetta Tiberi, e da PINTO Michele, BIONDI Silvano, DIVERSI Miriana, DAVINI Roberto, DAVINI Alessandro, GIANNONI Maria, CONTI Giuseppe, ROSSETTI Maria, PELLICCIONI Graziano, BALESTRINO Daniela, DANESI Stefano, CAMICI Marcello, AMICUZI Giuseppe Domenico, CILIA Silvia, IANNI Giuseppe e GIANI Alberta, tutti rappresentati e difesi dall’avv. prof. Fabio Merusi e dagli avv.ti Giuseppe Toscano e Alessandra Barzan ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo T.A.R., c o n t r o il Comune di Portoferraio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Chierroni e Leonardo Lasciarfari, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2, per l’annullamento, - della deliberazione del Consiglio comunale di Portoferraio n. 45 del 6 giugno 2003 recante ad oggetto: “Approvazione del Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio”, nonché delle tavole degli elaborati e degli allegati ad essa; - in parte qua, del Regolamento comunale di funzionamento delle commissioni consiliari, di cui alla deliberazione di C.C. n. 55/1995; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quelli impugnati. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visto l’atto di rinuncia al ricorso dei ricorrenti Ianni Giuseppe e Giani Alberta; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 giugno 2004, il dott. Bernardo Massari; Uditi, altresì, per le parti l’avv. Toscano e gli avv.ti Chierroni e Lasciarfari; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F A T T O Nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo P.R.G., il Comune di Portoferraio, con deliberazione consiliare del 28 giugno 2002, n. 37, approvava il Piano strutturale di cui all’art. 24 della legge reg. n. 5/95. Successivamente, con deliberazione n. 83 del 29 novembre 2002, l’Amministrazione adottava il Regolamento urbanistico che formava oggetto di numerose osservazioni, presentate, in particolare tra gli altri, dal Comitato ricorrente, nonché dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Livorno. Infine, con deliberazione del Consiglio comunale del 6 giugno 2003, n. 45, il Comune intimato approvava definitivamente il Regolamento urbanistico. Contro tale atto ricorrono il Comitato in intestazione e gli altri consorti in lite. chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono: 1. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 25, 26, 28 e 30 della legge regionale n. 5/1995. Violazione e/o falsa applicazione del DM n. 1444/1968. Contrasto del Regolamento urbanistico con il Piano strutturale. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria. Errore sui presupposti. 2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Apoditticità e illogicità della motivazione. 3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari. 4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari. 5. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 25, 26, 28 e 30 della legge reg. n. 5/1995. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria. Errore sui presupposti. 6. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 30 della legge reg. n. 5/1995, nonché dell’art. 5 del Piano strutturale. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. 7. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Contraddittorietà, illogicità e incongruità della motivazione. Sviamento. 8. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della legge reg. n. 5/1995, nonché dell’art. 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere sotto il profilo dell’apoditticità, illogicità e incongruità della motivazione. 9. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 78 del d.lgs. 10.8.2000, n. 267. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Sviamento. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, eccependo l’inammissibilità del gravame ed opponendosi al suo accoglimento nel merito. Alla pubblica udienza del 9 giugno 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. D I R I T T O Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione indicata in epigrafe con la quale è stato approvato il Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio. Preliminarmente si deve dare atto della rinuncia al gravame da parte dei ricorrenti Ianni Giuseppe e Giani Alberta. Devono, poi, essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del gravame formulate dalla difesa dell’Amministrazione resistente. Va disattesa d’eccezione di inammissibilità incentrata sull’avere i ricorrenti prestato acquiescenza a tutte le previsioni per gli stessi lesive contenute nel Piano strutturale che non è stato impugnato in questa sede. Invero, i ricorrenti non avevano alcuna necessità di impugnare il Piano strutturale, essendo, al contrario, il ricorso impostato sull’asserita violazione da parte della deliberazione di approvazione del Regolamento urbanistico delle previsioni generali stabilite con il primo atto. La difesa del Comune eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione attiva del Comitato “Cittadini attivi” e degli altri ricorrenti. L’eccezione è solo parzialmente fondata. Osserva in proposito il Collegio che, conformemente a consolidata giurisprudenza, nella materia urbanistica può essere ammessa l'azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato con il territorio interessato dagli atti di pianificazione: di conseguenza, deve essere esclusa la legittimazione di un'associazione ambientalistica - nella specie, neppure rientrante tra quelle individuate ai sensi dell'art. 13 l. n. 349 del 1986 - ad impugnare atti di pianificazione urbanistica (T.A.R. Lombardia Brescia, 25 agosto 2003, n. 1181). In particolare, è stato affermato, che un comitato cittadino non è legittimato ad impugnare provvedimenti che incidano sul governo del territorio giacché la sua posizione non si presenta differenziata e qualificata rispetto a quella propria della generalità dei cittadini, laddove la legittimazione al sindacato giurisdizionale presuppone la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, del come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta negativamente sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale (Consiglio Stato, sez. V, 18 novembre 1997, n. 1325). Analoghe considerazioni devono, almeno in parte, essere svolte per quanto attiene ai ricorrenti persone fisiche. Il Collegio non ritiene di condividere l’orientamento secondo cui ai fini della legittimazione ad impugnare il piano regolatore generale, è sufficiente anche la mera residenza nel comune interessato, in quanto la modificazione operata da uno strumento di pianificazione generale sull'ambiente urbanistico sarebbe tale, e di così ampia portata, che la posizione di ciascun residente resterebbe comunque incisa (T.A.R. Lazio Latina, 31 maggio 2002, n. 656). Al contrario, secondo la prevalente opinione, l'interesse a ricorrere contro gli strumenti di pianificazione urbanistica, che riguardino aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, sussiste allorché la nuova destinazione urbanistica incida sul godimento o sul valore di mercato dell'area o, comunque, su interessi propri del ricorrente stesso (Consiglio Stato, sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 207; Consiglio Stato, Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1191). Si deve, quindi, escludere che la mera situazione fattuale di residenza in un comune radichi in capo a ciascun residente una posizione di interesse legittimo che gli consenta l’impugnazione diretta di atti di pianificazione generale del territorio cittadino. Per tali ragioni deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti Pinto, Biondi, Giannoni, Conti, Rossetti, Pelliccioni, Balestrino, Camici, Danesi, Amicuzi e Cilia per i quali non viene esplicitata quella posizione differenziata che radicherebbe il loro interesse all’azione secondo il principio sancito dall’art. 100 c.p.c. Il ricorso deve, pertanto, essere esaminato nel merito esclusivamente con riferimento alla posizione dei ricorrenti Diversi Roberto, Davini Alessandro e Diversi Miriana. In proposito occorre subito precisare che quanto sopra affermato in tema di interesse al ricorso deve necessariamente essere ribadito per ciò che attiene ai singoli mezzi di gravame, quale conseguenza diretta dell’autonomia di ciascun motivo di ricorso rispetto agli altri e della consequenziale affermazione che per cui ciascuna censura, potendo condurre all’annullamento dell’atto impugnato deve essere sorretta da un autonomo interesse. Ne discende, per quanto attiene alla questione oggetto della controversia, che devono ritenersi inammissibili per difetto di interesse i motivi di impugnazione laddove diretti a censurare aspetti del Regolamento urbanistico non incidenti, neppure indirettamente in senso sfavorevole sui beni di proprietà dei ricorrenti e sulla loro specifica destinazione (T.A.R. Liguria, sez. I, 29 ottobre 2002, n. 1055). Per le ragioni sopra esposte deve essere dichiarato in parte inammissibile il motivo n. 1, fatta eccezione per quanto dedotto sub. 1.D. Con tale mezzo di gravame i ricorrenti sig.ri Davini e Diversi si dolgono dell’illegittima inclusione, nella sottozona 5.2 del Regolamento urbanistico, di insediamenti commerciali e produttivi soggetti a piano attuativo per un’estensione di mq. 2.750, in contrasto con quanto previsto dal Piano strutturale. I ricorrenti radicano il proprio interesse alla censura in esame nella titolarità del diritto di proprietà di alcuni terreni e abitazioni poste nell’ambito della suddetta zona e nella circostanza che nel Piano strutturale tale area era, invece, ricompresa nella UTOE 7, escludendo qualsiasi insediamento commerciale. In forza di tale posizione qualificata di interesse veniva presentata un’osservazione al Regolamento urbanistico adottato, evidenziando l’incongruenza della scelta operata dall’Amministrazione comunale rispetto alla propensione di carattere squisitamente abitativo della zona, nonché le ricadute negative in capo ai proprietari delle abitazioni per la vicinanza di tali insediamenti produttivi e per l’aumentato carico urbanistico dei luoghi interessati. La censura merita di essere condivisa. Si rileva, innanzitutto, che l’osservazione presentata è stata respinta dalla Commissione urbanistica con la motivazione, recepita dalla deliberazione consiliare impugnata, secondo cui essa non sarebbe ammissibile “in quanto l’area commerciale costituisce la zona dei servizi agli insediamenti commerciali esistenti e di previsione” la cui inconferenza rispetto alle argomentazioni dei deducenti appare del tutto evidente. Se, infatti, è vero che le osservazioni dei privati al piano regolatore generale non costituiscono rimedi giuridici, ma apporti collaborativi ai fini dell'individuazione delle scelte urbanistiche più confacenti all'interesse pubblico urbanistico e quindi l’eventuale motivazione di rigetto può essere sintetica e non necessariamente riferita alle singole osservazioni (T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 aprile 1998, n. 229), è altrettanto indubitabile che la motivazione dell’atto deve, comunque, risultare coerente e non contraddittoria in sé e con il contesto argomentativo nel quale si inserisce. Sotto tale profilo la deliberazione impugnata si presenta dunque del tutto insufficiente. Vi è, peraltro, un ulteriore profilo di natura sostanziale che ne inficia la legittimità. Come rilevato dai ricorrenti e confermato dall’esame della documentazione prodotta in causa, la sottozona 5.2 interessata era, con il Piano strutturale, inserita nella UTOE 7 che non prevede insediamenti a destinazione d’uso commerciale, con la conseguenza che per compiere tale operazione si è dovuto procedere alla riperimetrazione delle UTOE effettuate dal Piano strutturale. Sennonché è proprio iniziativa ad essere impedita dalle previsioni del Piano strutturale. L’art. 5, comma 5, di tale atto stabilisce, infatti, che “il R.U. potrà apportare lievi modifiche alle perimetrazioni della cartografia del P.S., esclusivamente per l’adeguamento alla più dettagliata scala cartografica o per la mera correzione di errori materiali”. Nessuna di tali ipotesi appare ricorrere nella fattispecie con la conseguenza che, limitatamente alla disposizione che riguarda la sottozona 2 della UTOE 5, il Regolamento urbanistico deve essere dichiarato illegittimo e perciò annullato. Tale dichiarazione, apparendo satisfattiva del limitato interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti Davini e Diversi, esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi che restano assorbiti. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra precisati, conseguendone l’annullamento in parte qua della deliberazione impugnata. Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando: - dà atto della rinuncia al ricorso per ricorrenti Ianni Giuseppe e Giani Alberta; - dichiara in parte inammissibile e in parte accoglie il ricorso in epigrafe, per l’effetto annullando parzialmente l’atto impugnato, nei limiti precisati in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Firenze, il 9 e 23 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: dott. Giovanni VACIRCA - Presidente dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est. F.to Giovanni Vacirca F.to Bernardo Massari F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 OTTOBRE 2004 Firenze, lì 20 OTTOBRE 2004 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA F.to Mario Uffreduzzi REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso n. 1709/03 proposto da CORSI Odetta e SILVIO Giuliana, rappresentate e difese dall’avv. prof. Fabio Merusi e dagli avv.ti Giuseppe Toscano e Alessandra Barzan ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo T.A.R., c o n t r o il Comune di Portoferraio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Chierroni e Leonardo Lasciarfari, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2, per l’annullamento, - della deliberazione del Consiglio comunale di Portoferraio n. 45 del 6 giugno 2003 recante ad oggetto: “Approvazione del Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio”, nonché delle tavole degli elaborati e degli allegati ad essa; - in parte qua, del Regolamento comunale di funzionamento delle commissioni consiliari, di cui alla deliberazione di C.C. n. 55/1995; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quelli impugnati. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 giugno 2004, il dott. Bernardo Massari; Uditi, altresì, per le parti l’avv. Toscano e gli avv.ti Chierroni e Lasciarfari; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F A T T O Nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo P.R.G. il Comune di Portoferraio, con deliberazione consiliare del 28 giugno 2002, n. 37, approvava il Piano strutturale di cui all’art. 24 della legge reg. n. 5/95. Successivamente, con deliberazione n. 83 del 29 novembre 2002, l’Amministrazione adottava il Regolamento urbanistico che formava oggetto di numerose osservazioni, presentate, tra l’altro, dalle ricorrenti, titolari di diritti reali su un terreno, sito in località Concia di Terra, coinvolto nelle scelte di pianificazione territoriale operate dall’Amministrazione. Con deliberazione del Consiglio comunale del 6 giugno 2003, n. 45, il Comune intimato approvava definitivamente il Regolamento urbanistico. Reputando tale ultimo atto lesivo delle proprie posizioni giuridiche, le ricorrenti hanno adito questo T.A.R. chiedendone l’annullamento, vinte le spese di giudizio, e deducendo i seguenti motivi: 1. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del DM n. 1444/1968. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Incongruità e illogicità della motivazione. Sviamento. 2. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 42 della Costituzione. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione. 3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Apoditticità e illogicità della motivazione. 4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari. 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della legge reg. n. 5/1995, nonché dell’art. 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere sotto il profilo dell’apoditticità, illogicità e incongruità della motivazione. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame. Alla pubblica udienza del 9 giugno 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. D I R I T T O Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione indicata in epigrafe con la quale è stato approvato il Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio. Il ricorso può essere accolto in parte, nei limiti in cui incide sulla posizione giuridica di cui le ricorrenti sono titolari, come di seguito precisato. Osserva in proposito il Collegio che, conformemente a consolidata giurisprudenza, nella materia urbanistica può essere ammessa l'azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato con il territorio interessato dagli atti di pianificazione. Si deve, quindi, escludere che la mera situazione fattuale di residenza in un comune radichi in capo a ciascun residente una posizione di interesse legittimo che gli consenta l’impugnazione diretta di atti di pianificazione generale del territorio cittadino. Invero, secondo la prevalente opinione, l'interesse a ricorrere contro gli strumenti di pianificazione urbanistica, che riguardino aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, sussiste solo allorché la nuova destinazione urbanistica incida sul godimento o sul valore di mercato dell'area o, comunque, su interessi propri del ricorrente stesso (Consiglio Stato, sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 207; Consiglio Stato, sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1191). Le ricorrenti, come già fatto cenno in narrativa sono rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria di un terreno al quale il Regolamento urbanistico approvato ha impresso la destinazione a verde pubblico a servizio degli insediamenti abitativi programmati nelle adiacenze, nell’ambito della UTOE 6. In tale veste, quindi, sono legittimate ad impugnare le prescrizioni del Regolamento nella misura in cui esse direttamente incidono sulla fruibilità o sul valore del bene sul quale vantano diritti. Passando all’esame del merito, occorre premettere che le osservazioni dei privati al piano regolatore generale non costituiscono rimedi giuridici, per i quali vale il principio di rispondenza della situazione all'interesse dell'istante, ma apporti collaborativi ai fini dell'individuazione delle scelte urbanistiche più confacenti all'interesse pubblico urbanistico (Consiglio Stato, sez. IV, 28 settembre 1998, n. 1224). Ciò, peraltro, non significa che la reiezione delle osservazioni mosse dai privati al PRG non debbano essere motivate ed, al fine di soddisfare il requisito di una adeguata rappresentazione delle ragioni del rigetto devono, quantomeno, far riferimento al fatto che le osservazioni stesse contrastano con le linee portanti del Piano. Inoltre, la sufficienza di una motivazione, pur succinta, allegata per giustificare il rigetto delle osservazioni mosse dai privati al piano regolatore generale presuppone che la reiezione stessa sia congrua rispetto al contenuto concreto dell'osservazione e che si dimostri che si è tenuto presente l'apporto critico e collaborativo dei privati, in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (Consiglio Stato, sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1237; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 6 marzo 2002, n. 973). Altrettanto incontestabile è che esse vadano motivate in relazione agli elementi di fatto e di diritto posti a base delle osservazioni stesse e che vadano, in ogni caso, singolarmente esaminate (Consiglio Stato, sez. IV, 7 marzo 1997, n. 207). Ciò comporta che gli aspetti procedimentali dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico debbano consentire al Consiglio comunale, attraverso il rispetto delle scansioni temporali previste dallo stesso Regolamento assembleare, la necessaria ponderazione delle scelte compiute, ad evitare che l’onere di motivazione si risolva in una mera riproduzione o in mero rinvio a determinazioni assunte da altri organi o altri soggetti dell’Ente. Le argomentazioni appena esposte consentono di valorizzare positivamente le doglianze prospettate con il terzo e quinto motivo di ricorso. Assumono, infatti, le ricorrenti che la motivazione con la quale l’Amministrazione resistente ha rigettato le osservazioni presentate sia insufficiente a dar conto della necessaria ponderazione tra l’interesse privato dalle medesime impersonato e quello pubblico tutelato dal Comune, e non sia stato sorretto da un’adeguata istruttoria. Ciò in quanto il mero riferimento alle “controdeduzioni già formulate dalla Commissione urbanistica Comunale che motiva su ognuna delle medesime osservazioni” si appalesa inidoneo a esprimere quella valutazione che, ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, della l. reg. n. 5/1995 il Consiglio comunale è chiamato a compiere prima dell’approvazione definitiva del Regolamento urbanistico. Né vale a tal proposito sostenere, come pure fa la difesa di controparte, sostanzialmente contraddicendosi, che l’esame delle osservazioni è stato condotto compiutamente dalla Commissione consiliare e alle determinazioni da questa assunte ha potuto richiamarsi la deliberazione impugnata. Invero, come affermato dalla stessa Amministrazione nei suoi scritti difensivi, la Commissione in parola non è un organismo consultivo tecnico con poteri deliberativi e le sue determinazioni hanno natura di mero parere, senza alcun carattere vincolante. Viceversa, le disposizioni appena sopra richiamate stabiliscono che “una volta acquisite le osservazioni, il progetto è sottoposto all' approvazione del Consiglio comunale” e che “la deliberazione del Consiglio comunale richiama le osservazioni pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte”. Ciò non significa, evidentemente, che l’organo cui compete di assumere le determinazioni definitive non possa fare riferimento agli apporti istruttori della Commissione urbanistica il cui lavoro, diversamente, non avrebbe alcun senso, ma comporta che il Consiglio comunale debba essere posto in grado di esercitare compiutamente e sostanzialmente il suo compito decisorio, valutando appieno il materiale conoscitivo che gli perviene dall’istruttoria compiuta, in difetto di che la motivazione diviene un esercizio formalistico ed una abdicazione dai poteri che la legge conferisce al Consiglio stesso. Orbene, nel caso in esame, non consta che le modalità con le quali si è svolta la discussione e l’approvazione finale dell’atto impugnato siano state tali da garantire pienamente la realizzazione delle condizioni appena menzionate. Risulta, infatti, che la Commissione urbanistica abbia concluso i suoi lavori il 5 giugno 2003 alle ore 19,30, mentre la seduta del Consiglio comunale dedicata all’approvazione definitiva del Regolamento urbanistico si è svolta il giorno successivo, aprendo i suoi lavori alle ore 10,30, ossia con un intervallo temporale del tutto insufficiente a consentire ai singoli consiglieri un’adeguata conoscenza del materiale istruttorio elaborato dalla prima, considerata anche la complessità tecnica e giuridica dell’oggetto della deliberazione da assumere. Ne discende che la deliberazione censurata appare viziata sotto tale profilo non essendo compatibile, in concreto, che le decisioni assunte, meramente rinviando alle conclusioni raggiunte dalla Commissione consiliare, siano maturate attraverso un consapevole esercizio della funzione deliberativa spettante al Consiglio comunale. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato, limitatamente alle prescrizioni che interessano la proprietà della parte ricorrente. Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, nei limiti in motivazione precisati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Firenze, il 9 e 23 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: dott. Giovanni VACIRCA - Presidente dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est. F.to Giovanni Vacirca F.to Bernardo Massari F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 OTTOBRE 2004 Firenze, lì 20 OTTOBRE 2004 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA F.to Mario Uffreduzzi REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso n. 1760/03 proposto da LORENZI Laura rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Angella, Eliana Pino e Adele D’Elia presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata, in Firenze, via La Pira n. 21, c o n t r o il Comune di Portoferraio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2, per l’annullamento, - della deliberazione del Consiglio comunale di Portoferraio n. 45 del 6 giugno 2003, nonché, in parte qua, del Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio con essa approvato. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 giugno 2004, il dott. Bernardo Massari; Uditi, altresì, per le parti l’avv. D’Elia e l’avv. Chierroni; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F A T T O La ricorrente è proprietaria, nel territorio del Comune di Portoferraio, di un fabbricato, in parte distrutto nel corso dell’ultima guerra, e di un terreno sito in località Val di Denari. Con deliberazione n. 83 del 29 novembre 2002, l’Amministrazione adottava il Regolamento urbanistico che formava oggetto di numerose osservazioni, presentate, tra gli altri, dalla ricorrente, nonché dalla Regione Toscana e dalla provincia di Livorno. Infine, con deliberazione del Consiglio comunale del 6 giugno 2003, n. 45, il Comune intimato approvava definitivamente il Regolamento urbanistico. Contro tale atto ricorre la sig.ra Lorenzi chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono: 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 30 della l. reg. Toscana n. 5 del 1995. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta. 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Portoferraio, nonché dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 30 della l. reg. Toscana n. 5 del 1995. 3. Violazione e/o falsa applicazione del principio di cui all’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Portoferraio. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame. Alla pubblica udienza del 9 giugno 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. D I R I T T O Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione indicata in epigrafe con la quale è stato approvato il Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio. Il ricorso può essere accolto in parte, nei limiti in cui incide sulla posizione giuridica della ricorrente, come di seguito precisato. La sig.ra Lorenza, come si è detto, è proprietaria di un terreno sito in località Val di Denari, in Comune di Portoferraio, ricompreso nella sottozona 7.7. del R.U. adottato che prevedeva (art. 46 delle N.T.A.) per essa interventi di recupero, nuova edificazione e completamento con una superficie utile residenziale di mq. 3.800. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che in sede di approvazione definitiva del Regolamento urbanistico la superficie utile edificabile sia stata ridotta a mq 1600 e ciò in maniera del tutto immotivata e, comunque, in contraddizione con l’accoglimento, da parte della Commissione urbanistica, delle osservazioni dell’Ufficio tecnico comunale il quale si era espresso nel senso ritenere necessaria una parziale modifica di quanto stabilito con il Regolamento adottato, lasciando però invariati i parametri relativi alla destinazione d’uso residenziale e alla superficie massima edificabile. L’assunto non può essere condiviso. Come correttamente rilevato dalla difesa dell’Amministrazione resistente le modifiche introdotte ad una disciplina urbanistica sono il risultato del complesso delle osservazioni proposte dai soggetti a ciò legittimati e devono perciò, al fine di verificarne la coerenza, essere lette con riferimento al contenuto di tutte le osservazioni che attengono alla norma regolamentare approvata. Nel caso di specie, la Commissione urbanistica consiliare, oltre a scrutinare positivamente l’osservazione proposta dall’Ufficio tecnico comunale, ha altresì accolto parzialmente anche l’osservazione n. 261, presentata dai Gruppi consiliari “Insieme per il futuro e Riformisti per la Margherita”, che, per l’UTOE 7, aveva, appunto, richiesto una riduzione della volumetria, con la specifica motivazione di riservare la residuale capacità edificatoria alle sottozone che ammettono la realizzazione degli interventi di prima casa, intervento ritenuto prioritario per la politica urbanistica comunale. Fondato, almeno in parte, si palesa, viceversa, il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente censura le previsioni scaturite dall’approvazione dell’articolo 54 delle N.T.A. del R.U. impugnato che incidono sfavorevolmente sulle possibilità di ampliamento e sulla destinazione d’uso dell’immobile di sua proprietà sito in via Vittorio Emanuele II. Il Regolamento urbanistico adottato prevedeva, infatti, il recupero mediante ristrutturazione edilizia, con rialzamento di un piano, per una superficie massima di mq 350, e con destinazione d’uso residenziale. Avverso tale norma veniva presentata un’osservazione da parte di Legambiente che ne contestava la legittimità in relazione alla normativa sui parcheggi e con riferimento all’interesse pubblico al decongestionamento dell’area in questione. Tale osservazione veniva respinta dalla Commissione urbanistica nella seduta del 2 maggio 2003. Nondimeno, il Presidente della predetta Commissione, nella seduta del giorno successivo, invitava la Commissione a riesaminare alcune osservazioni, tra cui, appunto, l’osservazione presentata da Legambiente in relazione all’immobile di proprietà della ricorrente. Nell’ultima seduta della Commissione del 5 giugno 2003, senza che tale esame fosse stato inserito all’ordine del giorno, con ciò violando, ad avviso della ricorrente, l’articolo 55 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, nonché il principio di buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione, dichiarava di accogliere l’osservazione di Legambiente, esprimendo parere contrario alla sopraelevazione, da ultimo approvando una norma completamente diversa da quella adottata, senza che tale diversità, sostiene la ricorrente, derivi realmente dall’accoglimento di una specifica osservazione. Quanto al primo aspetto, vale a dire il divieto di sopraelevazione dell’immobile, si deve rilevare che esso scaturisce dall’accoglimento dell’osservazione n. 102, punto 7, presentata da Legambiente, nella seduta del 3 giugno 2003 e congruamente motivata con l’eccessivo impatto visivo che ne sarebbe scaturito “in quanto l’edificio è posto davanti alle Fortezze Medicee e ne impedirebbe pertanto la corretta visione”. Viceversa, condivisibile si palesa la censura relativa al mutamento di destinazione d’uso del fabbricato, inizialmente destinato ad uso residenziale e, con l’atto impugnato, vincolato ad uso commerciale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione comunale non risulta che la destinazione d’uso residenziale fosse univocamente legata all’ampliamento di volumetria ottenuto a seguito della sopraelevazione, con la conseguenza che, venuta meno la previsione dell’incremento, dovesse confermarsi l’attuale destinazione esclusivamente commerciale. Infatti, dalla lettura dell’articolo 53 delle N.T.A. del R.U. adottato si evince solo che la destinazione d’uso residenziale avrebbe coinvolto l’intero edificio per tutta la superficie utile considerata. Ne consegue che nessuna motivazione è dato rinvenire nell’art. 54 del R.U. approvato che reca la modificazione contestata dalla ricorrente, con ciò violando la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 28, comma 6, e 30, comma 7, della l. reg. 16 gennaio 1995, n. 5. Ne discende che deve ritenersi illegittima la previsione contenuta nel Regolamento urbanistico approvato e riguardante il fabbricato di cui la ricorrente è proprietaria, nella parte in cui ne impone la destinazione ad uso commerciale anziché residenziale. Da ultimo, deve essere respinto l’ultimo mezzo di gravame con cui si contesta la legittimità dell’atto impugnato sotto il profilo della violazione del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Portoferraio, atteso che i consiglieri non avrebbero avuto a disposizione la versione definitiva delle N.T.A. e degli elaborati del R.U. esaminati dalla Commissione urbanistica con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’ora di convocazione dell’Assemblea. Da un canto non può non rilevarsi che la violazione delle prerogative che attengono al corretto esercizio del munus publicum di cui i consiglieri comunali sono investiti deve essere da questi ultimi denunciata, mentre, nel caso concreto, non risulta che alcuno dei consiglieri abbia sollevato obiezioni in merito (T.A.R. Veneto, sez. I, 16 dicembre 1996, n. 2168). Dall’altro la ricorrente non specifica, se in modo ipotetico, in che modo tale irregolarità abbia potuto impingere nel merito delle valutazioni attinenti all’interesse dedotto in giudizio. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato nei limiti sopra precisati. Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei sensi e nei limiti precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Firenze, il 9 e 23 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: dott. Giovanni VACIRCA - Presidente dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est. F.to Giovanni Vacirca F.to Bernardo Massari F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 OTTOBRE 2004 Firenze, lì 20 OTTOBRE 2004 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA F.to Mario Uffreduzzi