L’Ambito Territoriale di Caccia GR 8 rende nota la disciplina per la stagione venatoria 2004/2005. l’Isola del Giglio per la sua posizione geografica e la sua costituzione morfologica è da considerarsi zona ideale per essere sottoposta ad Area Particolare Gestione di Caccia art. 9 comma c, del T.U. dei R.R. Art. 1 – Scopi L’area a particolare gestione di caccia dell’Isola del Giglio ha lo scopo di garantire il razionale uso del territorio ai fini faunistici e venatori mediante l’organizzazione della caccia nelle forme, nei modi e nei tempi atti a garantire un corretto prelievo delle specie selvatiche con particolare riferimento alla conservazione delle stesse, alla reintroduzione di specie autoctone, nonché al mantenimento e miglioramento dell’Ambiente. Ad essa è attribuita altresì una funzione educativa di elevazione morale e di sviluppo della personalità umana, con il proposito di utilizzare il tempo libero per un autentico e sano contatto con l’ambiente. Art. 2 – Comprensorio Il comprensorio interessato all’iniziativa di caccia è tutto il territorio dell’Isola del Giglio, libero all’attività venatoria. Art. 3 – Gestione La gestione è affidata al Comitato di Gestione dell’ATC GR 8 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Isola del Giglio. Art. 4 – Organizzazione della caccia L’Isola del Giglio, gestita come Area Particolare Gestione di Caccia consentirà di esercitare l’attività venatoria nelle forme di caccia appostamento temporaneo e vagante, come da calendario venatorio. Art. 5 – Specie oggetto di caccia Nel corso dell’esercizio venatorio potranno essere oggetto di caccia tutte le specie previste dal calendario venatorio. Art. 6 – Esercizio di caccia L’esercizio della caccia anche ai fini della tutela dell’avifauna, sarà consentito nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario venatorio nell’ambito delle norme di legge, con le seguenti prescrizioni particolari: 1. Dal 1/11 al 30/11 la giornata venatoria inizia con un’ora di ritardo, rispetto al calendario venatorio. Art. 7 – Ammissione dell’attività venatoria Sono ammessi all’area a particolare gestione di caccia di Isola del Giglio, tutti coloro che hanno scelto come primo ambito (residenza venatoria) A.T.C. GR 8 e anche come secondo ambito, fermo restando il diritto acquisito dei residenti del Comune di Isola del Giglio, le rimanenti adesioni saranno oggetto della relativa turnazione, come stabilito dalla vigente normativa che prevede il rapporto 1 a 13. Ai fini di una idonea gestione del territorio, gli aventi diritto devono rendersi disponibili ad una prestazione d’opera raffigurabili in numero due/tre giornate lavorative. Per essere ammessi all’attività venatoria gli interessati dovranno far pervenire domanda al Comitato di Gestione A.T.C. entro il termine stabilito. Art. 8 – Quote di partecipazione – prestazione d’opera Si precisa che, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo, coloro che non effettueranno la prestazione d’opera in una delle giornate indicate nella richiesta di iscrizione, non saranno ammessi all’area nella successiva stagione venatoria. Art. 9 – Danni alle colture I danni arrecati alle colture, dalla selvaggina o dall’attività venatoria, verranno risarciti dall’A.T.C. GR 8 ai sensi della Legge regionale 3/94 e successive modificazioni. Art. 10 – Norme disciplinari Salva e impregiudicata ogni altra sanzione di legge, il Comitato A.T.C. GR 8 valuterà di volta in volta eventuali infrazioni al regolamento. Art. 11 – Divieti E’ fatto divieto di: a) gettare rifiuti e cartucce sparate od altro nel territorio dell’Area; b) manomettere le opere di proprietà altrui, arrecare danno alle piante ecc…; c) opporsi ai controlli della vigilanza. Art. 12 – Vigilanza Il servizio di vigilanza del comprensorio verrà assicurato a mezzo di guardie venatorie volontarie delle diverse associazioni venatorie e dell’Amministrazione Provinciale. Il Comitato dell’A.T.C. GR 8 si riserva di apportare al presente regolamento, sulla base dell’esperienza, tutte le modifiche necessarie al miglioramento della gestione.
Giglio castelluccio bis