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Condono, la legge nazionale e la normativa toscana

Scritto da : Elena Maestrini
Pubblicato in data : martedì, 07 settembre 2004

FIRENZE Una normativa fortemente restrittiva, che rende possibile il condono solo per piccoli ampliamenti e mai per nuove costruzioni. E’ questa la caratteristica di fondo della proposta di legge della giunta toscana, così come emerge anche dal paragone con la legge Statale, la 191 del 2004. Vediamo alcune delle differenze più significative tra la proposta di legge della Toscana e quanto stabilito a livello nazionale dalla normativa sul condono. Nuove costruzioni La normativa statale non prevede alcun impedimento a sanare nuove costruzioni, mentre la proposta toscana esclude totalmente questa possibilità. Aree demaniali Nessun impedimento, per la normativa nazionale, agli interventi di sanatoria su aree demaniali (con la sola eccezione del demanio marittimo ‘di preminente interesse nazionale’). Tutti questi interventi, invece, per la normativa toscana, non sono condonabili. Interventi in contrasto con le destinazioni d’uso Per la normativa statale sono condonabili gli interventi che abbiano determinato un cambiamento della destinazione d’uso dell’immobile, anche se tale destinazione d’uso non è prevista dagli strumenti di pianificazione. La proposta toscana invece ammette solo il condono per interventi le cui destinazioni d’uso non siano in contrasto con quelle previste dagli strumenti di pianificazione. Ampliamenti di abitazioni La normativa nazionale prevede la possibilità di sanare ampliamenti delle residenze fino a 750 metri cubi per domanda e fino a 3mila metri cubi per edificio. Quella Toscana restringe fortemente questa possibilità: l’ampliamento condonabile non può superare i 100 metri cubi. Da notare che nella sua prima stesura il condono statale aveva maglie ancora più larghe: l’ampliamento possibile era sempre di 750 metri cubi a domanda, ma non si specificava il limite delle istanze presentabili, per cui lo spazio condonabile poteva, in teoria, non avere limiti. Ampliamenti di strutture produttive Questa voce non è contemplata nella legge nazionale e invece prevista nella normativa toscana, che prevede la possibilità di ampliare fino a 300 metri cubi (ma non oltre il 30 per cento dell’esistente) gli edifici destinati ad attività produttive, quindi industriali, artigianali o commerciali. Per gli edifici agricoli ampliati e condonati deve essere mantenuta per venti anni la destinazione agricola.


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