I L SINDACO Constatato che durante la stagione estiva si registrano frequenti incendi che interessano boschi, terreni cespugliati e aree arbustive con gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio ed all’ecosistema animale e vegetale comportando, in alcuni casi, rischio per la stabilità dei versanti; Atteso che tali incendi boschivi possono rappresentare un rischio per la pubblica incolumità; Preso atto che le cause che generano incendio risultano spesso di origine colposa; Considerato pertanto necessario regolamentare, anche localmente, l'accensione di fuochi nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano e vietare il getto di mozziconi accesi in tali luoghi in modo da precisare norme comportamentali cogenti e, nel contempo, sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica; Ritenuto inoltre necessario regolare l'accensione di fuochi per la distruzione di materiali vegetali, anche al di fuori delle aree boscate, al fine di evitare il propagarsi incontrollato delle fiamme ed inoltre per non generare falsi allarmi, che possono distrarre dal loro compito primario le forze preposte allo spegnimento degli incendi boschivi; Preso atto che si rende necessario ordinare opportune disposizioni in merito; Viste le seguenti disposizioni di legge: - il R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza); - L. 21.11.2000, n. 353 (Legge - quadro in materia di incendi boschivi); - L.R. 21.03.2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), così come integrata dalla L.R. 31.01.01, n. 6 e dalla L.R. 02.01.2003, n. 1; - DPGR 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) - la legge 15.5.1997, n. 127; - il T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; ed in particolare: - l'art. 423-bis (incendio boschivo) del Codice Penale, introdotto dalla L. 353/2000; - l'art. 652 del Codice penale; - l'art. 59 del T.U.L.P.S.; - l'art. 76 della L.R. 39/2000; - il PIANO OPERATIVO ANTINCENDI BOSCHIVI 2004-2006, che individua i territori a massimo rischio d’incendio boschivo; Visto l’art.61 del DPGR 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) che definisce il “periodo a rischio d’incendio” dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno, prevedendo tuttavia la possibilità per le Province di modificare il periodo o istituire periodi diversi anche su aree omogenee; O R D I N A E' vietato a chiunque accendere fuochi : nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa; nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante il “periodo a rischio d’incendio”, individuato dalla Regione Toscana o dalla Provincia di Livorno con apposito Atto Dirigenziale. 2. E’ altresì vietato, nelle giornate ventose, nei territori diversi da quelli previsti dal precedente art. 1, l'abbruciamento delle stoppie od altri residui vegetali 3. L'abbruciamento delle stoppie od altri residui vegetali, quando consentito, è regolato dalle seguenti condizioni: · l’area dove avviene l’abbruciamento venga circondato da una fascia arata e comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 10 metri di larghezza; · le operazioni vengano condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l’intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento. · l'abbruciamento dovrà svolgersi dalle ore 5,00 alle ore 9,00 del mattino. · le persone che eseguono tali interventi sono tenuti a riempire l'apposito modulo da consegnare al Comando Stazione del C.F.S. competente per territorio, da inviare per conoscenza al Comando VV.F., almeno 48 ore prima dell’intervento. 4. Eventuali deroghe ai divieti indicati ai precedenti punti sono normate dall’art. 66 del Regolamento Forestale della Toscana; 5. E' vietato a chiunque abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, mozziconi accesi nelle aree esterne ai centri urbani così come perimetrate dai rispettivi Comuni; 6. Nei boschi di latifoglie percorsi da incendio il proprietario deve eseguire al più presto e non oltre la stagione silvana successiva il taglio di successione delle piante o ceppaie danneggiate dal fuoco e, se necessario, anche la tramarratura delle ceppaie stesse; 7. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi é tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità locali: Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale - 1515 SALA OPERATIVA PROVINCIALE ANTINCENDIO BOSCHIVO: 800891515 Ufficio AIB/Protezione Civile Elba Occidentale 800432130 3460785690 0565978770 3351314643 3460785590 Vigili del Fuoco -Comando Provinciale tel. 115 8. Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri violazione ad altre norme in materia di foreste e di incendi boschivi, sarà punito con la sanzione amministrativa a favore dell’Amministrazione Provinciale di Livorno, così come previsto dalla LR 1/2003: - da €. 50,00 a €. 500,00 in periodo ordinario, - da €. 1.033,00 a €. 10.330,00 in periodo e nelle aree a rischio . 9. 10. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.