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Legittimo il condono edilizio.

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : sabato, 03 luglio 2004

Con 4 provvedimenti, depositati il 28 giugno 2004, la Consulta ha definitivamente sancito la legittimità costituzionale del condono. Con le sentenze n. 196/2004, 198/2004, 199/2004 e l'Ordinanza n. 197/2004, infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto le competenze delle Stato in materia di condono edilizio ed ha sancito l'incostituzionalità delle Leggi regionali di Toscana, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia e della D.G.R. della Campania (che vietavano l'applicabilità della normativa nazionale). Tuttavia, sebbene sia stata riconosciuta la legittimità costituzionale della sanatoria nel suo complesso, ne sono stati dichiarati illegittimi alcuni punti fondamentali: è pertanto necessario un nuovo intervento legislativo che modifichi l'attuale formulazione del D.L. 269/03 e s.m.i. secondo le indicazioni fornite dalla Consulta, delle quali si dirà più in dettaglio nel seguito. È ragionevole presumere che le modifiche al testo del D.L. 269 e l'emanazione delle normative regionali attuative comporteranno inevitabilmente un ulteriore slittamento del termine per la resentazione delle domande di sanatoria previsto per il 31 luglio. Dal Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale: il cammino del condono. Queste in sintesi le tappe del condono 2003. Nella G.U. n. 229 del 02.10.2003 veniva pubblicato il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.". Tale provvedimento, che all'art. 32 conteneva “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”, veniva successivamente convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 (G.U. n. 274 del 25 novembre 2003 - Suppl. ord. n. 181). Le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Marche, Campania, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Lazio, Puglia presentavano ricorso alla Corte Costituzionale ritenendo in tutto o in parte incostituzionale il citato D.L. 269/2003. Alcune di esse inoltre varavano alcuni provvedimenti con i quali intendevano inibire l'applicazione della normativa del condono sul territorio regionale; contro tali provvedimenti, alla stessa Corte Costituzionale, si rivolgeva la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta in particolare di: Emilia Romagna L.R.1 del 16/1/2004 "Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio" Friuli Venezia Giulia L.R. 22 del 11/12/2003 "Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive" Marche L.R. 29 del 23/12/2003 "Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale" Toscana L.R. 55 del 4/12/2003 "Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana" Campania Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2827 del 30-9-2003, recante: "Integrazione alle linee guida per la pianificazione territoriale regionale in Campania, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 4459 del 30-9-2002, in materia di sanatoria degli abusi edilizi" In merito ai ricorsi presentati dalla Presidenza del Consiglio, la Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n. 198/2004 e con la sentenza n. 199/2004: con tali provvedimenti ha rispettivamente sancito l'illegittimità costituzionale delle Leggi Regionali varate da Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Marche e ad annullare la Delibera di Giunta Regionale della Campania. Sui ricorsi presentati dalle Regioni la Corte si è espressa invece con la sentenza n. 196/2004 affermando quanto innanzi detto. I rilievi della Consulta. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 196 del 2004, si è pronunciata favorevolmente sulla legittimità del condono edilizio (art.32 DL 269/2003); con tale provvedimento, tuttavia, la Suprema Corte ne ha dichiarato illegittime alcune parti, al punto da rendere necessario un intervento del Legislatore per modificarne il testo. La Consulta, ha infatti ritenuto lese le prerogative delle Regioni sotto vari aspetti, ritenendo inadeguata l'autonomia residua demandata alla legge regionale attuativa prevista dal comma 36 dell'art. 32. Nella sentenza vengono censurate, in particolare: · la mancata attribuzione alla legge regionale attuativa della facoltà di definire limiti volumetrici inferiori a quelli indicati al comma 25 dell'art. 32; · la mancata attribuzione alla legge regionale attuativa della facoltà di definire la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1 del D.L. 269/03; · la mancata attribuzione alla legge regionale attuativa della facoltà di disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del Comune (comma 37); · la mancata attribuzione alla legge regionale attuativa della facoltà di determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento (comma 38 e Allegato 1); · la mancata attribuzione alla legge regionale attuativa della facoltà di disciplinare diversamente il rilascio del titolo abilitativo delle opere realizzate su aree di proprietà dello Stato (comma 14); · l'attribuzione al Prefetto del potere di disporre la demolizione delle opere abusive (comma 49 ter). Cosa accade ora? Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale il Legislatore dovrà modificare il testo del D.L. 269/2003 recependo le indicazioni delle Suprema Corte; saranno così ampliati i poteri regolamentari delle Regioni. In pratica ciascuna Regione potrà, con apposita Legge Regionale, stabilire modalità e condizioni per l’ammissibilità alla sanatoria per ciascuna tipologia di abuso, potrà definire limiti volumetrici inferiori a quelle previsti dalla normativa nazionale ed avrà facoltà di fissare la misura dell’anticipazione degli oneri concessori. Nelle Regioni che non emaneranno per tempo tale Legge, in assenza di ulteriori specifiche disposizioni, potrà ragionevolmente applicarsi la normativa nazionale inalterata.


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