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PNAT: ORDINANZA N. 1/2003

Scritto da : Elena Maestrini
Pubblicato in data : giovedì, 09 gennaio 2003

Criteri di massima per la realizzazione degli abbattimenti di urgenza del cinghiale nell’area protetta mediante operatori volontari afferenti al Consorzio D – ATC 10 1. Per gli interventi di abbattimento, cui è ammessa la partecipazione di operatori volontari nominalmente già autorizzati, in via del tutto sperimentale, è consentito l’utilizzo di cani da seguito; 2. Le operazioni sono regolate per orari, tipo delle armi e munizioni, strumentazione accessoria utilizzabile e disposizioni di sicurezza, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 157/1992, alla Legge Regione Toscana n. 3/1994 e al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34/R del 7/08/2002; 3. Alle operazioni partecipano da un minimo di 20 ad un massimo di 70 operatori; 4. Gli interventi di abbattimento devono garantire il rispetto dell’ecosistema e della fauna non bersaglio, senza modificare lo stato dei luoghi; 5. I responsabili degli operatori hanno l’obbligo di informare tutti i partecipanti circa le modalità di esecuzione delle operazioni; 6. Prima dell’inizio delle operazioni, i responsabili hanno cura di disporre, in punti ben visibili, sulla viabilità pubblica di accesso alla zona interessata, un minimo di 4 cartelli di segnalazione; 7. I responsabili, prima dell’inizio di ogni uscita, compilano il verbale di abbattimento (da redigere in triplice copia) riportando il numero ed i nominativi degli operatori, la data, l’ora di inizio, la località, i Comuni della zona sottoposta ad intervento nonché la sua estensione; 8. E’ consentito effettuare operazioni di tracciatura degli animali anche nei giorni precedenti la realizzazione dell’intervento; è comunque vietato l’uso di cani. Il giorno stesso dell’intervento, la tracciatura sul luogo di intervento è consentita, anche con l’uso di segugi, una volta ottemperato all’obbligo della compilazione del verbale di abbattimento; 9. Tutti gli operatori impegnati nelle uscite devono essere dotati almeno di copricapo di opportuna colorazione che ne faciliti il riconoscimento. Nel caso in cui l’Ente Parco provveda alla consegna di tali copricapo, è obbligatorio indossare l’indumento in dotazione; 10. Per l’attuazione degli interventi di abbattimento del cinghiale è consentito agli operatori nominalmente autorizzati, il trasporto di armi in custodia a bordo di mezzi lungo viabilità pubblica per raggiungere l’area di intervento o su altra viabilità per raggiungere il luogo dove le armi abitualmente vengono custodite, solamente da 2 ore prima dell’inizio dell’uscita a due ore dopo il termine della stessa; 11. Per la disposizione delle poste nei luoghi più distanti, nonché per il recupero degli animali o per motivi di emergenza, è consentito l’uso, esclusivamente su viabilità carrabile (piste forestali) interdetta alla circolazione, di autoveicoli autorizzati dall’Ente; comunque gli spostamenti devono essere concordati, di volta in volta e secondo le necessità del caso, con il personale CFS-CTA; 12. Al termine delle operazioni gli operatori provvedono, entro il tramonto, a far visionare i capi abbattuti dal personale CFS-CTA; agli operatori spetta la pesata dei singoli capi, nonché, per gli animali femmina, l’eviscerazione, per il conteggio dei feti ed il prelievo di tessuti o parti dell’animale; comunque prima della macellazione, gli animali abbattuti devono essere messi a disposizione per i necessari controlli da parte della ASL competente o altre ispezioni e prelievi di parte dei tessuti ritenuti necessari da questi Uffici; 13. A fine di ogni intervento il personale CFS-CTA, con la collaborazione dei responsabili, provvede alla compilazione del verbale di abbattimento nelle parti non ancora non compilate, avendo cura di riportare tutte le informazioni richieste; 14. Gli operatori devono consegnare direttamente presso gli Uffici dell’Ente, il giorno feriale (escluso il sabato) immediatamente successivo all’abbattimento (dalle ore 8.30 alle ore 13.30), per ogni capo abbattuto, il seguente materiale: emimandibola e campione di sangue. Il materiale deve essere adeguatamente sigillato ed etichettato secondo le indicazioni impartite dagli Uffici dell’Ente. 15. Tutti gli animali abbattuti sono devoluti agli operatori in qualità di rimborso spese; resta pertanto a carico degli operatori l’assolvimento degli obblighi in materia di polizia veterinaria o quant’altro disposto sul trattamento della selvaggina dalla vigente normativa. 16. La mancata osservanza delle sopra richiamate indicazioni darà luogo: alla applicazione delle connesse sanzioni prescritte dalla vigente normativa anche a carattere regolamentare, oltre che all’immediata sospensione delle operazioni di abbattimento in corso.