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Controcopertina: Perchè il Ciombolino continui a fiorire a Capoliveri

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : martedì, 13 aprile 2004

Il Presidente di Legambiente Gian Lorenzo Anselmi ha inviato al Sindaco di Capoliveri al Parco ed agli assessorati all'Ambiente della Provincia e della Regione per segnalare un problema di tutela e valorizzazione di una rara specie botanica, la Cymbalaria aequitriloba, nella zona di San Rocco nel Comune di Capoliveri (LI). Ecco il testo della lettera: "A Capoliveri, in zona San Rocco, tra una pietra e l’altra del grande muro che delimita la strada, in primavera ed estate si può ammirare la stupenda fioritura del ciombolino, Cymbalaria aequitriloba, pianta strisciante e perenne del genere delle Scrophulariaceae, endemismo sardo-corso-balearico, testimonianza dell’antico collegamento con la Corsica e la Sardegna. La Cymbalaria aequitriloba si trova anche a Montecristo e Capraia ed è protetta dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano che nel suo REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE recita: “Fatto salvo quanto specificatamente autorizzato dall’Ente Parco, nonché quanto disposto dalle normative nazionali e regionali, visto il combinato disposto della legge n. 394/1991, così come modificata ed integrata dalla legge n. 426/1998, del D.P.R. del 22.07.1996 e del D.M. Ambiente del 19.12.1997, si elencano le sanzioni amministrative del presente Regolamento. (…) 4. Raccolta e/o danneggiamento delle specie vegetali selvatiche rare, endemiche e/o di rilevante interesse scientifico (di cui all’allegato 1), da lire duecentomila a lire due milioni; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta dei funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco nel rispetto delle vigenti normative”; L’ALLEGATO 1 SPECIE VEGETALI LISTA "A" indica le “Specie rare (a livello generale o locale), endemiche, relitte, oppure caratteristiche del territorio in esame; specie eventualmente più largamente diffuse nei territori vicini (continente, Sardegna, Corsica), ma rare nell’Arcipelago Toscano”, tra questa proprio la “Cymbalaria aequitriloba (ciombolino)” La Cymbalaria aequitriloba è specie protetta anche dalla LEGGE REGIONALE 6 aprile 2000, n. 56 Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49. 17.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 17 he 1. La Regione con la quale la Regione Toscana “riconosce e tutela la biodiversita’, in attuazione del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna) e in conformita’ con la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Regione in particolare tutela la diversita’: a) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate; b) degli habitat; c) di altre forme naturali del territorio”. La Cymbalaria aequitriloba (Viv.) Cheval. (2n= 56) è infatti contenuta nell’allegato “A” della L.R: 56/2000 “HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE REGIONALE, LA CUI CONSERVAZIONE PUO’ RICHIEDERE LA DESIGNAZIONE DI SIR” che indica le “specie di interesse regionale: le specie elencate nell’allegato A che nel territorio regionale: 1. sono vulnerabili e in pericolo di estinzione; 2. sono rare od endemiche e richiedono particolare protezione a causa della specificita’ o della vulnerabilita’ del loro habitat, oppure a causa del loro sfruttamento” Purtroppo, anche recentemente, alcuni esemplari di Cymbalaria sono stati danneggiati o eradicati anche durante lavori in corso nella zona, si invitano quindi le SS.VV. ad esercitare i poteri e le competenze previsti dalla L.R. 56/2000 per la tutela e la valorizzazione della specie (anche con la messa in opera di semplici cartelli che illustrino le caratteristiche della specie protetta) a si ricorda che secondo l’ articolo 16 (Vigilanza e controllo) della Legge citata “1. All’accertamento delle violazioni possono procedere, oltre gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale, gli organi di polizia provinciale, municipale e rurale, le guardie addette ai parchi naturali, i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi, limitatamente al territorio gestito dai rispettivi Enti, e le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7”.


Ciombolino flora 1

Ciombolino flora 1

Ciombolino flora 2

Ciombolino flora 2