Nell’ augurarVi un anno di pace e serenità, vi giro questa articolata conferma ( della dott.ssa Beatrice Bardelli del Coordinamento regionale Comitati contro l'elettrosmog- TOSCANA ) della posizione da noi espressa pubblicamente pochi giorni fa sulla non operatività del Decreto Gasparri. La domanda che sorge spontanea è: ma la circolare ( più sotto ) inviata il 30 ottobre dalla Regione Emilia Romagna, è arrivata o no a Provincia di Livorno e Comuni? Se sì… a voi il commento!! Carlo Rizzoli - Portavoce Verdi Arcipelago Toscano “Egregi Amministratori, regionali e locali, Cari Amici dei Comitati, eccovi la buona notizia di fine anno. Il Decreto Gasparri NON è OPERATIVO o, per essere più precisi, NON è ANCORA OPERATIVO. Il perché lo hanno ben spiegato gli avvocati presenti al Seminario giuridico promosso ad Abano Terme dal Forum dei Comitati veneti insieme all'assessorato all'Ambiente di quel Comune. Tra i relatori anche il professor Giandomenico Falcon di Padova, emerito giurista, che ha preparato il ricorso alla Corte Costituzionale contro il Decreto Gasparri per la Regione Umbria e l'avvocato Matteo Ceruti consulente del Comune di Abano Terme. Quello che è stato affermato dal pool di avvocati presenti, comunque, si ritrova nella Circolare del 30 ottobre 2002 inviata a tutti i Sindaci, ai Presidenti delle Province ed al Direttore Generale ARPA dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna ed avente per oggetto "Indirizzi regionali sul D. Lgs. n.198/02 recante "Disposizioni per la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile". A ) Trascrivo testualmente dalla Circolare: "Il quadro normativo, già incerto, derivante dal susseguirsi nel tempo di due norme confliggenti sulla stessa materia, una delle quali presumibilmente incostituzionale, appare ancora più confuso se si pone l'accento su una probabile INAPPLICABILITA' TEMPORANEA del decreto n.198/02 (D.Lgs. Gasparri, nota del redattore). AI SENSI DELL'ART.1 DELLA LEGGE 443/01. infatti, in sede di prima applicazione della legge una DELIBERAZIONE CIPE , DA ADOTTARSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2001, avrebbe dovuto INDIVIDUARE ESATTAMENTE LE INFRASTRUTTURE DEFINITE STRATEGICHE. In realtà la deliberazione CIPE n.121 del 21 dicebre 2001 ha indicato, NELL'ALLEGATO 5 dedicato alle INFRASTUTTURE di TELECOMUNICAZIONI, solo generici investimenti monetari, e RINVIATO A SUCCESSIVA DELIBERAZIONE , da adottarsi d'intesa con le regioni, la PUNTUALE INDIVIDUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE. IL DECRETO SAREBBE PERTANTO I N A P P L I C A B I L E fino a tale SUCCESSIVA DETERMINAZIONE". B ) E questo è quanto mi ha dichiarato l'avv. Matteo Ceruti: "L'art. 1 del D.Lgs. Gasparri individua come campo di applicazione le sole infrastrutture di telecomunicazione dichiarate strategiche ai sensi dell'art. 1 della Legge 443/2001. L'art. 1 ci parla della procedura di individuazione delle infrastrutture strategiche prevedendo che IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE della legge spetta al CIPE APPROVARE IL PROGRAMMA ANNUALE entro il 31 dicembre 2001. La DELIBERA CIPE n. 121 / 2001 individua, ALL'ALLEGATO 5 , il PROGRAMMA delle infrastrutture strategiche, nel settore delle telecomunicazioni LIMITANDOSI tuttavia ad INDICARE i soli FLUSSI DI INVESTIMENTI PREVISTI DAGLI OPERATORI PRIVATI, mentre R I N V I A espressamente ad una FUTURA DELIBERA, SINO AD OGGI NON ANCORA A P P R O V A T A, la DISTINTA delle opere considerate STRATEGICHE. In mancanza di questa individuazione il decreto 198/ 2002 NON PUO' CONSIDERARSI ANCORA OPERATIVO così come è stato anche ribadito dall'UPI (Unione Province Italiane) in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo in sede di Conferenza Stato / Regioni / Enti Locali". dott.ssa Beatrice Bardelli - Coordinamento regionale Comitati contro l'elettrosmog- TOSCANA