Il Sindaco Vista e richiamata la propria ordinanza n° 1718 in data 18.01.2011, con la quale, in ossequio al Decreto Ministro Salute del 24/11/2010, è stato vietato su tutto il territorio comunale l’utilizzo dell’acqua distribuita dal servizio idrico per il consumo potabile dei neonati e dei bambini fino all’età di anni tre, in ragione di un’eccessiva presenza di boro nell’acqua stessa; Ricordato che: - La presenza di boro nelle acque è dovuta essenzialmente alla conformazione geologica del suolo della Val di Cornia, da cui proviene la maggior parte dell’acqua e non a fenomeni di inquinamento antropico. - Per queste ragioni sono state concesse e rinnovate deroghe a partire dal 2004; Considerato che: - Con nota del 2 febbraio 2010 l’Italia ha chiesto alla Commissione Europea un’ulteriore deroga per i parametri di boro e arsenico; - La Commissione Europea con decisione n. 7605 del 28.10.2010 ha concesso la deroga per il valore del boro fino al 31.12.2012; - Il Ministero della Salute con il citato decreto del 24 novembre 2010 ha recepito la decisione della Commissione Europea; - La Regione Toscana ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 307 dell’8 febbraio 2011 per la concessione della deroga del boro; Preso atto che: - L’art. 2 del Decreto Ministeriale dell’11 maggio 2011 prevede che: “è rimessa all’Autorità Regionale la verifica che le industrie alimentari, nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, attuino i necessari provvedimenti, anche nell’ambito del piano di autocontrollo, affinché l’acqua introdotta come componente nei prodotti finali non presenti concentrazioni dei parametri in deroga superiori ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2011, n. 31”.; - Il comma 10 del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3010 del 15 luglio 2011 prevede “di escludere dai provvedimenti di deroga le industrie alimentari, che sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 31/2011, ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto a livello locale”; - Il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5483 del 1 dicembre 2011 ha abrogato il comma 10 del Decreto Dirigenziale citato al punto precedente; - La Delibera di Giunta Regionale n. 1121 del 12 dicembre 2011 ha approvato le linee di indirizzo per la prevenzione e gestione degli eventi di superamento dei valori di parametro delle acque destinate al consumo umano, di cui al D. Lgs. N. 31/2001, utilizzate dalle imprese alimentari; - ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE n. 178/2002, richiamato nella DGRT n. 1121/2011, con la definizione “impresa alimentare” si deve intendere ogni soggetto pubblico e privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; - le linee di indirizzo incaricano le Aziende USL territorialmente competenti ad effettuare tutti i controlli ufficiali sulle imprese alimentari in ambito di sicurezza alimentare elencando tutte le principali funzioni che sono tenute ad assolvere; Ritenuto opportuno informare la cittadinanza e i titolari delle imprese alimentari sulle ulteriori cautele da adottare nell’utilizzo dell’acqua di rete e sui divieti imposti dalle nuove disposizioni normative fermo restando quanto stabilito nella propria ordinanza n. 1718 del 18.01.2011, citata in premessa; Visto e considerato l’”Accordo di Programma per la definizione di un programma di interventi urgenti finalizzato al miglioramento della qualità dell’acqua potabile nel territorio dell’ATO 5, Toscana Costa”, sottoscritto dal Comune di Portoferraio; Sentito il responsabile dell’Unità Funzionale Igiene Pubblica dell’Azienda USL n. 6, zona Elba; Ad integrazione ed ulteriore specificazione della propria, citata, ordinanza ed al fine di una continua e costante informazione della popolazione; AVVISA: 1. L’utilizzo dell’acqua di rete, in regime di deroga fino al 31 dicembre 2012, è soggetta alle limitazioni di cui alla propria ordinanza sindacale n. 1718 del 18.01.2011. In particolare sussiste il divieto di utilizzo come bibita e come componente alimentare (esempio pappe) per i bambini di età inferiore ai tre anni; 2. le imprese alimentari che utilizzano l’acqua di rete come ingrediente nel prodotto alimentare finale devono garantire che l’acqua introdotta non presenti valori di parametro superiori a quelli previsti dal D. Lgs. N. 31/2001, Allegato I, tali da determinare rischi rilevanti per la salute, 3. l’Azienda USL n. 6 è incaricata di dare attuazione a quanto previsto dal paragrafo 5 delle linee di indirizzo approvate con DGRT n. 1121/2011 in materia di prevenzione e gestione degli eventi di superamento di valori di parametro di cui al suddetto D. Lgs. N. 31/2001; 4. Nel caso in cui, su segnalazione dell’Azienda USL, dovessero emergere casi di non conformità che possono mettere a rischio la salute dei consumatori, saranno emanati ulteriori provvedimenti di divieto o limitazione dell’utilizzo dell’acqua nelle imprese alimentari. Il Sindaco di Portoferraio Roberto Peria
acqua rubinetto