Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI FOSSI E LORO AFFLUENTI IL SINDACO PREMESSO che l’evento calamitoso naturale, caratterizzato da precipitazioni meteoriche di rilevante intensità, abbattutosi sul territorio comunale del Comune di Campo nell’Elba nel giorno 7 novembre 2011 ha provocato in diversi punti del territorio ed in particolare a monte ed in prossimità dei fossi e comunque nelle aree idrografiche dei fossi degli Alzi, Galea, Bovalico e loro affluenti, l’inondazione e l’esondazione degli stessi causando ingenti danni alle strutture private e pubbliche determinando l’interruzione della viabilità oltre che per allagamento anche per erosione e/o frana del manto stradale ponti e passi; VISTO che l’Amministrazione Provinciale ha provveduto nei tratti della fascia di rispetto stradale di competenza, ad un primo intervento di ripristino degli attraversamenti e delle fosse laterali ai nastri stradali evidenziando ristagni d’acqua che si sono estesi fino al centro urbano, il tutto causato dall’enorme quantitativo delle acque doppio rispetto al ritorno di piena duecentennale; VISTI gli interventi delle forze di Protezione Civile e degli altri Enti intervenuti che hanno prodotto dei primi risultati che sono da completare con interventi di maggiore importanza, non riconducibili sugli stessi soggetti, data la valenza dei lavori da eseguire; VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale che ha provveduto ad effettuare i sopralluoghi necessari dalla quale risulta che a tutt’oggi permane lo stato di pericolo determinato dall’enorme apporto di materiale, proveniente dalla montagna sul letto dei fossi e dalla erosione degli argini, dalle ostruzioni e/o restringimenti e/o manufatti che impediscono il regolare deflusso delle acque che, allo stato attuale potrebbe costituire pericolo in caso di nuove precipitazioni, causando impedimento al regolare deflusso delle acque; CONSIDERATO che è necessario a provvedere a ripristinare l’originaria funzionalità dei corsi d’acqua e dello sgrondo delle superfici esposte a rischio idraulico e a tal fine rimuovere tutte le cause sopravvenute e contrarie al regolare decorso della corrente idrica con la risagomatura dell’alveo delle sponde e di ogni altra opera posta ad ostacolo del deflusso delle acque ed in particolare sedimenti naturali depositati, le alberature e vegetazioni, il disincastramento e ripulitura degli attraversamenti stradali, le ostruzioni e o occlusioni ancorché rappresentate da opere fisse o amovibili e manufatti; VISTA la Deliberazione della Presidente della Regione Toscana n. 190 del 9/11/2011; CONSIDERATO che esistono i presupposti per applicare il disposto dell’art. 54 secondo comma del D.lgs. 267/2000 per garantire la sicurezza dei cittadini adottando un provvedimento contingibile ed urgente; CONSIDERATO che erano già in corso l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza dei fossi del bacino idrografico del comune di Campo nell’Elba ed in particolare dei fossi del Bovalico, di Pila e Galea e che le stesse devono essere consolidate al fine di non comprometterne la funzionalità; CONSIDERATO che nel corso degli anni si sono manifestati altri eventi alluvionali anche se non di gravità commisurata all’attuale e che il cattivo funzionamento dei reticolati minori si ripercuote sui suddetti fossi classificati e compromette l'efficacia delle azioni di bonifica poste in essere; CONSIDERATO che tra le funzioni dell'Unione di Comuni é ricompresa quella di supporto sussidiaria dell'azione dell'ente comunale negli ambiti di competenza di quest'ultimo, casi come quella di intervento, su disposizione dell'ente territoriale competente sostitutivo di quello gravante sui privati come si argomenta dal tenore dell'art. 42 della LRT 34/94 e s.m.i.; VALUTATO che le aree oggetto della presente Ordinanza fanno in maggior parte del perimetro di bonifica idraulica e sono classificate PIME (pericolosità idraulica molto elevata) ai sensi della Legge n. D183/89 e LRT n°91/98; CONSIDERATO che ai proprietari dei fondi inclusi in tale perimetro si applicano le disposizioni di cui agli artt. 140 (obblighi dei proprietari) e 150 (interventi di polizia idraulica) e ss. del R D. 08/05/1904, n. 368; CONSIDERATO altresì l'elevata vulnerabilità e i rischi diretti ed indiretti per la regimazione dei corsi d'acqua derivanti dalla mancata manutenzione e/o abbandono di ponti, arginature, griglie e di ogni altra opera idraulica anche delle aree prossime a quelle richiamate; VISTI gli arte 861, 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali; TENUTO CONTO che questa Amministrazione non ha personale qualificato in materia di interventi idraulici e che la Comunità Montana, ora Unione di Comuni, ha le professionalità ed i mezzi idonei ad assicurare l'esecuzione delle Ordinanze predette; CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00, il Sindaco, quale ufficiale del Govemo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. RITENUTO che ai sensi del D.M. Interno 05/08/2008, rientra nella materia della sicurezza urbana qualsiasi intervento diretto a contrastare e prevenire le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; RITENUTO altresì che tale configurazione si attaglia perfettamente a quella sopra descritta e si congiunge con le richiamate situazioni di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità nonché con la necessità di indurre la cessazione di una violazione ad un legittimo ordine dato dall'autorità competente; RITENUTO altresì che in tale situazione ricorre l'ipotesi di esercizio del potere di ordinanza derogatoria del Sindaco ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/00 e s.m.i. previa informazione preventiva al Prefetto della Provincia di Livorno; In attesa del completamento degli interventi già progettati ed in fase di esecuzione nonché del completamento di tutte quelle attività idonea alla messa in sicurezza di tutta l’area rientrante nei bacini idrografici or sopra richiamati occorre, comunque, effettuare quegli interventi urgenti alla salvaguardia delle cose e all’incolumità delle persone; VISTI gli art. 50 e 54 del D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267; VISTO l’art. 15 della legge 225 del 1992 relativo alle competenze del Comune e alle attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile; O R D I N A 1. Alla Provincia di Livorno la pronta pulizia e ripristino funzionale degli attraversamenti stradali e dei fossati laterali al nastro stradale di loro competenza, laddove non già eseguiti; 2. All’Unione di Comuni – Ufficio Tutela del Territorio, l’esecuzione delle opere ritenute necessarie al ripristino del sistema idraulico onde consentire il normale deflusso delle acque, collaborando o sostituendosi ai proprietari degli immobili e dei terreni ricadenti nelle aree interessate come meglio indicate nelle premesse; 3. Ai proprietari delle aree interessate, l’immediata ripristino dell’originaria funzionalità dei corsi d’acqua e la rimozione di tutte le cause sopravvenute e contrarie al regolare decorso della corrente idrica, in particolare con l’asporto dei sedimenti naturali depositati dal deflusso delle acque, delle alberature e vegetazioni, il disincastramento e ripulitura degli attraversamenti stradali, l’eliminazione degli attraversamenti non autorizzati, delle ostruzioni e/o occlusioni ancorché con la demolizione delle opere fisse, mobili, e dei manufatti insistenti nei o lungo i fossi ivi compresi quelli che ostacolano, comunque il regolare deflusso delle acque; il tutto intendendo, come specificato nell’atto Dirigenziale n. del della Provincia di Livorno 4. che gli oneri dell’esecuzione della presente Ordinanza faranno capo ai finanziamenti richiesti per lo stato di calamità naturale; 5. che faranno carico ai proprietari gli oneri per l’eventuale demolizione di opere o modifica del letto dei corsi d’acqua eseguiti, quale rimessa in pristino a fronte di realizzazioni o modifiche del territorio non autorizzate e/o comunque abusive, pertanto la struttura tecnica dell’Unione di Comuni è incaricata di effettuare idonea relazione e relativo computo metrico a consuntivo al fine di permettere agli Uffici preposti idonea azione di rivalsa nelle forme di legge; 6. che la presente Ordinanza sia trasmessa al S.E. il Prefetto di Livorno e notificata a: Provincia di Livorno – Presidente Unione di Comuni – Commissario L’esecuzione è disposta immediatamente a partire dalla pubblicazione dell’Ordinanza. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 gg. e 120 gg. dalla data di pubblicazione. Responsabile del procedimento è l’arch. Sandra Maltinti, in qualità di Responsabile dell’Area LL.PP. ed Ambiente con sede nel Municipio del Comune di Campo nell’Elba a Marina di Campo in Piazza Dante n.1, dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso.
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