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Aree a rischio esondazioni, bloccate le edificazioni, le nuove norme

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 30 novembre 2011

FIRENZE – I recenti tragici eventi che hanno colpito duramente il territorio toscano hanno acuito l’urgenza di nuove disposizioni in materia di governo del territorio e di difesa del suolo per una maggiore sicurezza dal rischio idraulico. In particolare, viste le caratteristiche degli eventi meteorologici che colpiscono con sempre maggiore frequenza il territorio regionale amplificandone le condizioni di fragilità, la Regione ritiene indispensabile adeguare le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e di difesa del suolo per individuare metodologie di analisi e valutazione relative alla sicurezza idrogeologica rispetto a tali fenomeni, nonché criteri per la verifica di efficacia degli interventi connessi e, nell’ambito dell’approvazione delle nuove disposizioni, dettare norme che consentano di soddisfare da un lato le esigenze di massima sicurezza per le costruzioni e dall’altro di assicurare il mantenimento, la gestione e la riqualificazione ambientale delle aree di pertinenza fluviale. Queste le basi delle norme contenute negli articoli 137 e 138 della proposta di legge finanziaria per il 2012, approvate di recente dalla Giunta regionale e inoltrate al Consiglio. Eccole nel dettaglio: in base alle nuove disposizioni per l’edilizia nelle aree a rischio idrogeologico sono vietate (art.138 della pdl finanziaria, “Tutela dei corsi d’acqua”), nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle fasce laterali per una larghezza di dieci metri dall’esterno dell’argine. Vietati anche i “tombamenti” dei corsi d’acqua, vale a dire qualsiasi intervento di copertura di fiumi e torrenti, così come interventi che comportino il restringimento o la rettificazione dell’alveo, impermeabilizzazioni del fondo nonché trasformazioni che possono ostacolare il deflusso delle acque. Il divieto non si applica a ponti o passerelle purché questi non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, ampliamento e manutenzione del corso d’acqua e non ostacolino il deflusso delle acque in caso di esondazione. Quanto a opere sotterranee, va prima valutata la loro compatibilità con le opere idrauliche esistenti, nonché la stabilità del fondo e delle sponde. Nelle aree classificate “a pericolosità idraulica molto elevata” (art.138) – si tratta di una superficie complessiva di 973 km quadrati (che riguarda 263 su 287 Comuni toscani), pari al 4% circa del territorio regionale e al 7% delle zone pianeggianti – è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che sia garantita la realizzazione, preventiva o contestuale, di interventi di messa in sicurezza senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle. Nelle aree edificate sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia sono consentiti solo a condizione che il progettista garantisca l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza. Va anche garantito che l’intervento non determini aumento dei rischi e delle pericolosità a monte e a valle. Con l’articolo 139 si modifica invece la legge regionale in materia di bonifica, al fine di prevedere procedure più rapide per l’erogazione di finanziamenti da destinare alla realizzazione di interventi urgenti per la funzionalità delle opere di bonifica a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili.


alluvione campo 2011 casa sul fosso

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