Dal 14 ottobre 2011, in accordo con l’Unione di Comuni dell’Arcipelago Toscano, entrerà in vigore il Provvedimento del Direttore n. 610 del 05.10.2011 che definisce le nuove procedure relative alle modalità di presentazione delle istanze in materia forestale. Tale provvedimento ha lo scopo di uniformare ed adeguare il procedimento autorizzativo su tutto il territorio del Parco con quanto previsto dalla normativa regionale, semplificando le procedure per il rilascio delle autorizzazioni forestali e facendo risparmiare l’utenza sia in termini di tempo sia in termini economici. Con il provvedimento sopra citato il procedimento autorizzativo sarà uniformato con quanto previsto all’art. 68 Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 39 e succ. mod. ed integr. che prevede che “Nell’ambito di un parco nazionale l’ente competente (Unione di Comuni, Provincia), ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo (Autorizzazioni forestali), anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio-assenso, acquisisce il nulla osta dell’Ente parco, ai sensi della L. 394/1991, articolo 13.”. Pertanto, dal 14 ottobre 2011, chi volesse eseguire un intervento di tipo forestale dovrà presentare una sola istanza all’Amministrazione competente in materia forestale (Unione di Comuni, Provincia), la quale, per poter emettere l’autorizzazione, provvederà, trasmettendo copia degli atti, ad acquisire preventivamente il prescritto nulla osta dall’Ente Parco. Modalità di presentazione delle istanze Interventi soggetti al nulla osta dell’Ente Parco L’istanza per il nulla osta dovrà essere presentata esclusivamente all’Amministrazione competente in materia forestale (Unione di Comuni, Provincia) e, successivamente, trasmessa dalla medesima Amministrazione all’Ente Parco, ai sensi dell’art. 68 Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 39 e succ. mod. ed integr., nei modi definiti dall’art. 14 del Piano del Parco Arcipelago Toscano, approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 87 del 23.12.2009. Le istanze trasmesse all’Ente Parco, in duplice copia, devono contenere tutti gli elementi ed essere corredate da tutti gli elaborati che si presentano all'ente competente per gli interventi soggetti a dichiarazione o autorizzazione ai sensi della legge forestale. In particolare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Forestale le istanze possono essere presentate dai seguenti soggetti: a. il proprietario; b. il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso; c. le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b). Nella domanda devono essere specificati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'ente competente. Nei casi in cui è prevista la presentazione di piani o progetti di taglio, delle opere o dei lavori, gli elaborati devono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti. Le istanze trasmesse all’Ente Parco devono, inoltre, essere corredate della seguente documentazione: • l'esatta ubicazione dell'opera individuata su cartografia 1:10.000 del Piano del Parco (in duplice copia); • la planimetria catastale (in duplice copia); • l’eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nei casi in cui gli interventi da realizzare insistano su terreni cointestati (più proprietari o più possessori); • una descrizione sintetica del tipo d’intervento, le sue modalità tecniche di realizzazione, i quantitativi indicativi di prelievo e il suo utilizzo. In caso di Proroga del termine di scadenza, l’istanza dovrà essere presentata prima della scadenza dell’autorizzazione e dovrà contenere le seguenti informazioni: • gli estremi dell’autorizzazione in scadenza (data e numero di protocollo dell’Ente Parco); • la motivazione della proroga; • la documentazione cartografica (in duplice copia) con l’esatta indicazione dell’area residua d’intervento. In caso di Rinnovo dell’Autorizzazione, l’istanza dovrà essere presentata a scadenza dell’autorizzazione e dovrà contenere le seguenti informazioni: • gli estremi dell’autorizzazione scaduta (data e numero di protocollo dell’Ente Parco); • la motivazione del rinnovo con descrizione dell’intervento già realizzato e quello ancora da realizzare; • la documentazione cartografica (in duplice copia) con l’esatta indicazione dell’area di intervento già realizzato e quello ancora da realizzare. Modalità di esame delle istanze L'istruttoria si compie ai sensi della Legge 241/90 e succ. mod. ed integr. e del D.P.R. 22.07.1996. 1. Il parere definitivo è emesso dal Direttore dell'Ente su proposta dell’ufficio assegnatario del procedimento. 2. Il procedimento deve rispettare i principi fondamentali previsti dalle norme di legge: - diritto di partecipazione degli interessati; - principio di trasparenza (che implica il carattere obbligatorio della motivazione); - principio di semplificazione (che implica il divieto di aggravare il procedimento con atti istruttori inutili e defatigatori). 3. Individuazione del responsabile del procedimento, che implica: - la conoscenza da parte dell'interessato richiedente della persona che ha in carico la sua pratica; - il riferimento ad unico responsabile, anche qualora vi siano aspetti che riguardano più uffici dello stesso ente. Termini per la conclusione del procedimento I termini per la definizione dell'istruttoria delle domande con il relativo provvedimento conclusivo restano disciplinati dall'art. 6 dell'Allegato A al D.P.R. 22/07/1996 e dalla Legge 241/90 e succ. mod. ed integr..
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