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Capoliveri: il Comune a caccia degli evasori dell'ICI

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : venerdì, 22 aprile 2011

L’Amministrazione comunale di Capoliveri ha avviato una vera e propria campagna di lotta all’evasione fiscale per quanto riguarda l’imposta comunale sugli immobili. E’ infatti noto che a decorrere dall’anno 2008 il pagamento dell’Ici è stato escluso per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. E’ noto inoltre che per l’individuazione degli immobili esenti da tale tributo, molti comuni fanno erroneamente riferimento esclusivamente alla nozione di ‘residenza anagrafica’, e non a quella di ‘dimora abituale’. Questo discrimine lascia spazio a interpretazioni errate sull’esigibilità dell’imposta. Pertanto, è stata pubblicata una delibera di giunta che intende chiarire inequivocabilmente questo punto sostanziale, facendo riferimento ad un importante passaggio inserito nelle istruzioni ministeriali allegate al Modello 730/2010, dove si specifica che “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici”. L’autocertificazione sopra citata è conosciuta a livello di Agenzia delle Entrate e meno conosciuta a livello comunale; inoltre molti comuni italiani fanno riferimento (erroneamente) esclusivamente alla nozione di residenza anagrafica e non a quella di dimora abituale, per identificare l’abitazione principale del contribuente agevolabile ai fini ICI, ma è ormai principio consolidato, che l’abitazione principale sia quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, mentre la prima casa è quella situata nel comune all’interno del quale il contribuente ha la propria residenza. Il concetto di “dimora abituale” può dunque anche non coincidere con quello di “residenza anagrafica”. Per fare chiarezza e controllare la regolarità dei tributi, l’amministrazione comunale di Capoliveri ha inteso precisare che é da considerarsi abitazione principale ai fini ICI esclusivamente quell’abitazione in cui il contribuente che la possiede, dimora abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella in cui ha la propria residenza anagrafica. Ne discende che il contribuente non sia più chiamato a versare l’ICI soltanto sull’immobile dove dimora abitualmente. Spetterà dunque al contribuente dimostrare la regolarità della propria posizione contributiva con gli strumenti a sua disposizione, per esempio, attraverso i picchi di consumo delle bollette dell’energia elettrica. Il processo di verifica messo in atto a partire da oggi permetterà all’amministrazione comunale di Capoliveri di aggiornare la reale situazione delle residenze abituali sul proprio territorio, aggiornando così lo stato di esigibilità dell’Ici . Di seguito si riporta il testo integrale della Delibera di Giunta n.56 del 14 Aprile 2011 LA GIUNTA COMUNALE VISTO l’art. 1 - Esenzione ICI prima casa - della L. 24.07.2008, n° 126 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 maggio 2008, n° 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”; CONSIDERATO che - a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ ICI, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; - per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo n° 504/92 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n° 504/92; RITENUTO - di dover pertanto considerare, per abitazione principale ai fini ICI, quell’abitazione in cui il contribuente che la possiede, dimora abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria , quella in cui ha la propria residenza anagrafica; - che il contribuente non è più chiamato a versare l’ICI su l’immobile dove dimora abitualmente; PRESO ATTO - che anche le istruzioni ministeriali al Mod 730/2010 precisano: “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici”; - che l’autocertificazione di cui sopra è riconosciuta a livello di Agenzia delle Entrate e meno conosciuta a livello comunale; - che molti comuni fanno riferimento (erroneamente) esclusivamente alla nozione di residenza anagrafica e non a quella di dimora abituale, per identificare l’abitazione principale del contribuente agevolabile ai fini ICI; - che è ormai principio consolidato, che l’abitazione principale è quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, mentre la prima casa è quella situata nel comune all’interno del quale il contribuente ha la propria residenza; - che il concetto di “dimora abituale” può anche non coincidere con quello di “residenza anagrafica”; VISTO il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” ed in particolare gli artt. 4, 5 e 10, dai quali emerge che: - in caso di più soggetti passivi dimoranti nella medesima abitazione, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali anche se le quote (del diritto), di ciascuno di essi sono differenti; - si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e coincide, salvo prova contraria, con l’abitazione di residenza anagrafica; PRESO ATTO che molte abitazioni del territorio non risultano destinate a dimora abituale del soggetto passivo usufruente dell’esenzione ICI e che risulta necessario effettuare i dovuti accertamenti; DATO ATTO che l’attività di accertamento viene svolta dal Comune di Capoliveri, in qualità di soggetto attivo d’imposta sulla base delle informazioni fornite direttamente dai contribuenti tramite le dichiarazioni, o dal Ministero delle Finanze, in merito all’ammontare delle rendite catastali per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni. RITENUTO opportuno dover fornire ai competenti uffici, le necessarie interpretazioni, al fine di effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 17 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ ICI specificando che, alla luce delle verifiche effettuate dal locale Corpo di Polizia Municipale, appare opportuno, intraprendere ogni utile azione per raggiungere lo scopo di contrastare il fenomeno dell’ evasione, anche attraverso la a) richiesta al contribuente dell’esibizione di documenti o la compilazione di un questionario di carattere informativo specifico, da restituire firmato, contenente notizie utili a verificare se il contribuente abbia o meno la dimora abituale nell’immobile per il quale è richiesta l’esenzione. CONSIDERATO,altresì, che il mancato accertamento e conseguente versamento delle somme eventualmente dovute nelle casse del comune, potrebbe costituire danno erariale a carico dell’ Amministrazione Comunale; VISTA la Risoluzione n° 12/DF del 05.06.2008 (prot. 12677) del Ministero dell’ Economia e delle Finanze; VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell’ art. 49 del TUEL; A voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto; DELIBERA 1 – Di approvare quanto indicato in premessa demandando: - al Responsabile del Area Attività Economico Finanziaria – Tributi –Gestione del Personale, in collaborazione con i R.d.S. Area Polizia Municipale e Area Attività Demografica l’espletamento delle procedure previste dall’ art. 17 - Accertamenti - del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, con mandato ad intraprendere ogni utile azione per raggiungere lo scopo di contrastare il fenomeno dell’ evasione: a) anche attraverso la richiesta a tutti i contribuenti che usufruiscono dell’esenzione ICI per abitazione principale, l’esibizione di documenti o la compilazione di un questionario di carattere informativo specifico, da restituire firmato, contenente notizie utili a verificare se il contribuente abbia o meno diritto all’esenzione ICI, tenendo presente che è considerata abitazione principale del soggetto passivo quell’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale , e i suoi familiari, dimorano abitualmente. b) attraverso l’emissione di avvisi di accertamenti, a seguito delle risultanze di cui al punto a), con le modalità previste dall’ art. 17 del Regolamento su citato. 2 – Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del TUEL.


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