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Lista Civica Marinese: Perché le determine sul porto non sono all'Albo Pretorio?

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 13 aprile 2011

La Lista Civica per Marciana Marina ha presentato la seguente interrogazione con allegato parere legale sulla mancata pubblicazione on line delle determinazioni dell’Area tecnica del Comune. La cosa potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla vicenda del porto e sull’intero comparto dell’urbanistica. AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA OGGETTO: ALBO PRETORIO ON LINE: MANCATA PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI AREA TECNICA I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo Lista Civica per Marciana Marina PRESA VISIONE Dell’ Albo Pretorio on line del Comune dove sono correttamente riportate a far data dal 01 01 2011 le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale nonché le determinazioni dirigenziali di area amministrativa, contabile e di vigilanza; ma dove sono completamente assenti le determinazioni dirigenziali di area tecnica CONSIDERATO Che l’ obbligo della pubblicazione all’Albo Pretorio delle determinazioni dirigenziali è prescritto dalla normativa vigente ( DL 267/200; L 69/2009) come ribadisce la decisione del Consiglio di Stato 1370/2006 (vedi parere allegato) ed è indispensabile al rispetto dei principi di trasparenza dell’operato amministrativo e di garanzia del diritto di informazione dei cittadini CONSIDERATO Che le determinazioni dirigenziali di area tecnica assunte dal 01 gennaio ad oggi e non pubblicate, per questo impugnabili e annullabili, ammontano a circa 150 e comportano impegni di spesa per centinaia di migliaia di euro, affidamenti di consulenze e servizi esterni, approvazione di progetti urbanistici e di bandi di gara tra cui quelli importantissimi relativi all’area portuale CHIEDONO Di interrogare la SV nella prossima seduta del Consiglio Comunale per sapere quali provvedimenti intenda assumere a tutela degli interessi del Comune, a garanzia della trasparenza dell’operato dell’ Amministrazione e dei suoi Uffici, a tutela del diritto dei cittadini di accesso agli atti anche ai fini di una loro impugnazione PARERE LEGALE Le recenti innovazioni in materia di Albo Pretorio, apportate dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 art. 32 “disposizioni in materia di Trasparenza Amministrativa volute dal Ministro Renato Brunetta”, stabiliscono che: Il comma 1 “A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” Il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194- cd. Decreto Mille proroghe- convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale “le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. Da tale data l’Albo Pretorio on line va a sostituire in maniera definitiva il vecchio Albo cartaceo esposto all’interno degli enti pubblici: la forma cartacea rimane solo in originale, mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale. Nell’Albo Pretorio on line va a confluire tutta la documentazione prodotta dall’ente come delibere, provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere generale, determinazioni dirigenziali, pubblicazioni matrimoniali, avvisi elettorali, varianti al piano regolatore, elenco degli abusi edilizi, ordinanze e avvisi provenienti dagli uffici comunali, pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, istanze di cambio nome, elenco oggetti smarriti, bollettino lotterie nazionali, avvisi vendite all’asta, licenze commerciali, bandi di concorso, gare d’appalto, avvisi disponibilità di alloggi in affitto, atti vari su richiesta di altri enti. La pubblicazione presso i siti web di atti amministrativi, per i 15 giorni previsti dall’art.124 del d.lgs. n.267 del 2000, consente una centralizzazione della consultazione dei dati, atteso che chiunque è posto nelle condizioni di poter visionare i documenti di qualsiasi amministrazione, mediante un semplice collegamento alla rete internet. Mentre la Regione Sicilia già nel 2008 aveva imposto per legge la pubblicazione sui siti internet di tutti i documenti prodotti dalle amministrazioni locali (L.R. n. 22 del 16/12/2008 – art. 18) e mentre molte province e comuni, anticipando i termini di legge, già lo fanno da almeno un anno. Per chiarire ogni dubbio in merito all’obbligo di pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, è doveroso ricordare la recente decisione del Consiglio di Stato sez.V 15/3/2006, n. 1370 che sottolinea che la pubblicazione all’albo pretorio del Comune è prescritta dall’art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia, ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, dal momento che la parola “deliberazione” esprime sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici (dirigenti) ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante (V. Corte cost. nn. 38 e 39 del 1.6.1979 e Cons. Stato, sez. IV, n. 1129 del 6.12.1977. A supporto di questa conclusione ricordiamo le sentenze Cons. Stato, Sez. V, n. 3058 del 3.6.2002 e TAR Lazio, sez. II, n. 3958 del 31.10.2003). È peraltro importante sottolineare come il primo comma dell’art. 10 del T.U.E.L. stabilisce che “tutti gli atti dell’Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici”. A chi contesta l’obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio delle determinazioni dirigenziali, possiamo solo fare una domanda: “visto che sarà ritenuta valida ai fini legali la pubblicazione dei documenti solo sul sito web del comune e non avrà valore legale il documento cartaceo, se l’amministrazione non pubblicherà tali documenti, come potrà rispondere agli obblighi di legge se non si applica il principio secondo il quale la pubblicazione degli atti all’albo pretorio costituisce mezzo di conoscenza legale (anche ai fini dell’impugnazione)? In questo caso infatti il termine di impugnazione della determinazione dirigenziale, decorre pertanto dal momento della effettiva conoscenza. La pubblicazione sul sito delle delibere e dalle determine rappresenta anche l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato: Vedi la sentenza Sez. V del 15 marzo 2006 n. 1370). Vedi anche la sentenza del TAR Veneto del 24 ottobre 2008 n. 3275. Dal 2008 questa procedura assolve anche all’obbligo previsto all’art. 3 commi 18 e 54 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244.


Marciana Marina aerea 2007

Marciana Marina aerea 2007