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Federalismo demaniale: Le Regioni chiedono la proprietà delle miniere

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : sabato, 09 aprile 2011

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (nella riunione del 24 marzo) ha approvato un documento sulle problematiche concernenti il passaggio delle miniere dal demanio statale al demanio provinciale (previsto dal d.lgs. n. 85/2010 in materia di federalismo demaniale) . “Le Regioni – si legge nel testo - chiedono che le miniere vengano trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio indisponibile delle Regioni”. Il documento è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it ed il link è: www.regioni.it/upload/240311_miniere_e_cave.pdf Si riporta di seguito il testo integrale. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 11/28/CR11c/C11 Documento delle Regioni relativo alle problematiche concernenti il passaggio delle miniere dal demanio statale al demanio provinciale previsto dal D.Lgs. n. 85/2010 in materia di federalismo demaniale Com’è noto, l’articolo 5 del D. Lgs. n. 85/2010 prevede il trasferimento del patrimonio indisponibile dello Stato, relativamente alle miniere, alle Province. Le Regioni hanno rilevato principalmente tre importanti criticità insite in tale trasferimento: 1. La separazione tra proprietà e funzioni. Dalla lettura del decreto legislativo citato e in relazione alle norme vigenti risulta evidente come tale trasferimento non sia congruente con i “parametri per l’attribuzione del Patrimonio” definiti all’art. 2 del medesimo decreto dove, al punto d) del comma 5, viene previsto che uno dei criteri per l’attribuzione sia il seguente: d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall’Ente a cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso. E’ infatti noto che le competenze amministrative di tutela, gestione e valorizzazione in materia di miniere sulla terraferma sono in capo alle Regioni, ad eccezione di alcuni casi (tra cui Marche ed Emilia Romagna) che hanno già provveduto, con legge regionale, al trasferimento di alcune funzioni amministrative alle Province. Tale posizione è supportata strutturalmente dal fatto che la riforma costituzionale del 2001 attribuisce alle Regioni la potestà legislativa ed amministrativa in materia di miniere. Risulterebbe pertanto un controsenso attribuire la proprietà delle miniere alle Province restando ferma la competenza sia legislativa che amministrativa in capo alle Regioni, in quanto si creerebbe un conflitto di competenza e gestionale tra i due Enti che potrebbe produrre effetti negativi sulla gestione di tali beni, essenziali all’interesse pubblico a livello dell’intero territorio nazionale. 2. Difficoltà gestionali e tecniche da parte delle Province. Tali difficoltà sono dovute alla presenza di giacimenti situati a cavallo tra più Province, alla particolare complessità di gestione delle concessioni e allo svolgimento delle funzioni legate agli aspetti relativi alla polizia mineraria, cui le Province non sono strutturalmente preparate a far fronte. C’è inoltre da considerare come si potrebbe innescare un meccanismo sperequativo di tipo economico tra Province “più fortunate” e quelle “meno fortunate”, in relazione alla presenza o meno, nel loro territorio, di miniere, con conseguenze conflittuali tra gli stessi Enti pubblici. Da ultimo, si rileva come possano determinarsi, da parte delle Province, posizioni diverse per quanto attiene procedure, limitazioni e oneri tributari relativamente alla gestione delle miniere, tali da creare squilibri territoriali tra le attività produttive legate a tale settore. 3. Passaggio da bene indisponibile a bene disponibile. All’aspetto economico si lega poi l’altro grande problema - rilevato dalla Conferenza - legato all’eventuale passaggio della proprietà delle miniere alle Province: la possibilità, contenuta all’interno dello stesso D. Lgs.n. 85/2010, della valorizzazione mediante dismissione dei beni. Ciò significherebbe il passaggio da bene indisponibile a bene disponibile. Questo aspetto - oltre a far decadere il concetto primario di strategicità della risorsa, in virtù del quale essa dovrebbe essere inalienabile - farebbe decadere il meccanismo della concessione (con evidente necessità di modificare la norma specifica) e aprirebbe ad un quadro assai incerto sulla gestione delle assegnazioni (che dovrebbero seguire il meccanismo della gara pubblica). Pertanto, ad avviso delle Regioni, ricorrono le condizioni previste dall’art. 4 comma 1 del D.LGS 85/2010 per il mantenimento delle miniere nel patrimonio indisponibile. Fermo restando che le miniere, per tipologia e numero, sono distribuite in maniera non uniforme sul territorio nazionale (e dunque in quello delle Regioni) e che si sono rilevate situazioni e specificità alle volte assai differenti, le Regioni chiedono che le miniere vengano trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio indisponibile delle Regioni.


laghetto rio marina miniere rosso

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