Dopo l'assegnazione della gestione dei servizi portuali altre due domande (ne abbiamo fatte tante per nessuna risposta). Vista la complessa normativa esistente relativa alle società partecipate 1. La Portofino servizi turistici srl, società partecipata del Comune di Portofino possiede tutti i requisiti necessari per la gestione dei pontili di marciana marina ? Certamente alcuni dei requisiti necessari non erano inizialmente posseduti dalla Portofino che li ha acquisiti successivamente per sopravvenute modifiche normative. Se la gara si fosse svolta nei tempi fissati dal bando originale la Portofino non avrebbe potuto partecipare. la proroga dei termini stabilita dal comune senza alcuna motivazione ha di fatto escluso alcuni correnti rimasti senza finanziamento come la Aethalia e favorito altri concorrenti come la Portofino che ha maturato alcuni dei requisiti richiesti. 2 La proroga dei termini di presentazione delle offerte stabilita dalla amministrazione ha turbato il regolare svolgimento dell' asta ? Per contribuire a risolvere le questioni poste da queste due domande alleghiamo un parere legale che la Lista Civica ha richiesto su questa complessa questione. La Portofino Servizi Turistici srl. La società Portofino Servizi Turistici Srl, nata nel 2005 con socio Unico il Comune di Portofino, ha ceduto il 51% delle quote alla Gestione Eventi srl con gara e poi ricevuto in affidamento il porto di Portofino, comprensivo delle boe in Baia Cannone dal gennaio 2009 al dicembre 2011. La problematica delle partecipate è molto complessa e dibattuta e la normativa relativa ha subito alcune importanti modifiche. Innanzitutto, l’Articolo 23bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dalla Legge n. 166 del 20 novembre 2009 indica come regola base per l’affidamento dei servizi pubblici locale quello della gara. Prevede alcune deroghe ed un regime transitorio che impone comunque la chiusura delle società con affidamento non conforme al 31.12.2011. La legge 30 luglio 2010 n. 122 ed in particolare l’art. 14 comma 32 pone una maggiore stretta alla possibilità di costituire o mantenere società con partecipazione pubblica, recitando: “Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni”. Alla luce di tali previsioni normative la società Portofino Servizi Turistici Srl non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto la gara ha validità triennale e la società era obbligata alla chiusura al 31.12.2011. Ma in corso di gara è stata approvata una legge di modifica che avrebbe rimesso in gioco la partecipata soltanto se la gara avesse avuto una proroga tale da consentire l’entrata in vigore della legge (15 giorni dalla pubblicazione). Si tratta dell’art.1, comma 117 della legge 13 dicembre 2010, n°220, legge di Stabilità 2011 che recita: “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».” E’ solo grazie a questo intervento normativo che la Portofino Servizi Turistici Srl può continuare a rimanere in vita e senza tale proroga la società non avrebbe potuto essere ammessa alla gara. Il bando di gara era stato emesso con i requisiti dell’estrema urgenza. Tali requisiti erano stati fortemente contestati dalla società Aethalia Marine Service Srl, che non ne rilevava i presupposti (già allegato). L’amministrazione, rispondendo alla richiesta di questa società che chiedeva l’annullamento in autotutela per carenza di motivazione dell’urgenza, ribadiva la bontà della propria scelta, giustificata dal fatto che gli affidamenti derivanti dalla precedente gestione in scadenza al 23.09.2010 potevano essere prorogati per una sola volta, proroga già utilizzata per portarli al 31.01.2011. Tale risposta è stata pubblicata sul sito internet del comune e risaliva al 7 dicembre 2010. Con atto del 15.12.2010, l’Amministrazione Comunale, a meno di 24 ore dalla scadenza del bando, pubblica la proroga, motivandola con la ricezione della disponibilità delle ditte Circolo della Vela e Cala de Medici Srl a continuare a gestire la struttura fino alla definizione della gara. Innanzitutto il bando del 2009 con il quale le società attualmente gestori delle strutture si erano viste affidare i servizi con scadenza 23.09.2010 prevedeva espressamente la possibilità di una sola proroga, già utilizzata dall’Amministrazione per posticiparle al 31.01.2011. Inoltre proprio questo elemento dell’impossibilità di un’ulteriore proroga era stata la motivazione fondante della procedura d’urgenza, nonché delle richieste fatte dalla società Aethalia. Inoltre appare assolutamente illogico ancorare la motivazione di una proroga dei termini con una “richiesta” di una società (Circolo della Vela) che poi partecipa alla stessa gara (oltretutto dopo averlo negato ad Aethalia). Per questa stessa società (Circolo della vela) la proroga dei termini comporta un indubbio vantaggio nella successiva partecipazione alla gara in quanto, in quanto tra il 16.12.2010 originario termine ed il 10.01.2011 il quadro normativo di riferimento applicabile alla capogruppo dell’ATI alla quale partecipa lo stesso Circolo è profondamente innovato. Di fatto l’Amministrazione ha lasciato che i termini della gara fossero dettati da due società (attuali gestori) che poi vi hanno partecipato. Per quanto concerne invece la possibilità di partecipazione di Portofino Servizi Turistici Srl, posto che la società alla luce della recente novella normativa può continuare a sopravvivere, ciò non toglie che gli affidamenti devono essere fatti ai sensi dell’art.23bis. La determina del Commissario prefettizio di Portofino del 28.12.2010 è volta a giustificare il fatto che il servizio di ormeggio non è un servizio pubblico locale, ma bensì un servizio di “interesse generale” come tale strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Considerato che la partecipazione alla gara di Marciana non è certo una finalità istituzionale del Comune di Portofino può ritenersi applicabile alla fattispecie l’art.23 bis co.9 d.l. n.112/2008 e succ. mod. che prevede: “I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.
marciana marina torre e porto 2009