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Water Front la risposta del Garante a Legambiente

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 02 febbraio 2011

Gentilissimo Dott. Paolo Gasparri c/o Legambiente Arcipelago Toscano Loc. Uccellaia 57033 Marciana Marina Firenze, lì 25 gennaio 2011 Oggetto: Applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla Variante al Piano Strutturale di Portoferraio in materia di portualità - RISPOSTA Gentilissimo Dr. Gasparri, desidero in primo luogo scusarmi con Lei e con i cittadini associati in Legambiente, o che comunque Legambiente rappresenta, per il cospicuo ritardo con cui riesco a rispondere ai quesiti che Lei mi ha posto a nome della stessa Associazione in parola. E’ stato forse un eccesso di scrupolo, da parte mia, ma la questione giuridica sollevata era ed è di particolare complessità e ho preferito abusare della Vostra cortesia e della Vostra pazienza piuttosto che fornire una risposta superficiale o affrettata. Premetto, altresì, che il garante regionale di cui alla legge della Regione Toscana 1/2005 non ha alcuna competenza consultiva, né di merito né procedimentale, in riferimento alla fattispecie in oggetto. Tuttavia, al sottoscritto, quale responsabile dell’Ufficio del garante, appare doveroso rispondere ad ogni istanza quanto meno sul piano informativo (nei limiti delle capacità documentali dell’Ufficio stesso) al fine di interpretare gli intenti della stessa legge 1/2005, così come di quelli di cui alla legge regionale 69/2007 e, più in generale, le finalità di cui alla legge statale 241/1990: nella convinzione che l’istituto del garante - regionale o locale che sia - ha comunque la missione di contribuire alla piena trasparenza dell’azione amministrativa nel governo del territorio. Ciò preavvertito, vengo alle due questioni sollevate. La questione giuridica. E’ notorio che l’avvio del procedimento per la variante al piano strutturale di Portoferraio in materia di portualità è avvenuto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 dell’1/6/2007. Orbene, a quella data la normativa applicabile non era quella del decreto 152/2006. Infatti il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il decreto lgs. n. 4 del 2008, che ha sostituito la parte seconda del decreto 152 in materia di VAS, VIA e autorizzazione ambientale integrata. L’art. 35, recante le Disposizioni transitorie e finali, di tale normazione governativa, ha disposto che le Regioni debbano adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore e che, trascorso detto termine, abbiano a trovare diretta applicazione le disposizioni del decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. Si aggiunga che il comma 2. ter ha stabilito che le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo sarebbero state da concludersi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento. Ne deriva che la normativa regionale previgente ha continuato a rendersi applicabile sino al 13.2.2009. Viene richiamata in proposito la circolare regionale approvata con delibera di Giunta n. 87 del 9 febbraio 2009. Essa ha specificato quale fosse la normativa applicabile per i procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008 e non conclusi alla data del 12.2.2009. Tuttavia, si tratta di fattispecie non riguardante il nostro caso. Esso, per stessa ammissione di Legambiente, è iniziato in data 6 giugno 2007 e quindi sicuramente prima dell’entrata in vigore del decreto 4/2008. Pertanto, con riferimento all’atto comunale in oggetto, la normativa applicabile in Regione Toscana risulterebbe quella contenuta nella legge regionale n. 1/2005 e nel relativo regolamento di attuazione n. 4-R del 2007 sulla valutazione integrata, le cui disposizioni erano dettate anche in applicazione della direttiva europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Gli atti comunali attestano l’avvenuto rispetto di tale normativa regionale, così come confermano che il procedimento ha avuto avvio con la citata delibera n. 377/2007. Per quanto attiene poi alla delibera del Consiglio regionale di 74 del 2007 con cui la Regione ha ratificato l’accordo di pianificazione, tra l’altro, anche per l’implementazione del PIT ed in particolare del Master plan concernente “la rete dei porti toscani”, si deve evidenziare che: - l’allegato A “Scheda di definizione del Pit” specifica che, per l’aspetto di competenza regionale, l’accordo di pianificazione in oggetto non determina una variante al PIT, ma ne costituisce definizione; - lo stesso accordo di pianficazione specifica e dettaglia gli obiettivi e le azioni strategiche già previsti dalla disciplina del Master plan concernente “la rete dei porti toscani”, allegato quale parte integrante del PIT. Dunque e conclusivamente, non parrebbe configurarsi una variante al PIT (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 72/2007). Esso, quale Piano di Indirizzo territoriale della Regione Toscana (appunto, Pit) è stato sottoposto alla procedura di VAS secondo la normativa regionale applicabile allora e precisamente: L.R. 49/1999, come modificata dalla L.R. n. 61/2004 (Norme in materia di programmazione regionale), L.R. n. 1 del 2005 (Norme per il governo del territorio) e direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Quindi, essendo già stata espletata la VAS e non configurandosi una variante al PIT, superflua ed anzi ridondante si sarebbe rivelata una VAS ulteriore in sede di accordo di pianificazione. La questione della informazione e della partecipazione. Ho letto con molta attenzione il rapporto del Garante comunale per la comunicazione. Gli adempimenti formali risultano soddisfatti. La documentazione sul sito, tuttavia, risulta periodicamente “altalenante” nella sua effettiva disponibilità. In ogni caso ciò che appare carente - se è consentita una sommessa osservazione a fronte di una normazione legislativa regionale da rivedere in profondità per tale rispetto in quanto non consente la definizione di uno standard regionale cui ancorare la partecipazione a livello locale - è la sostanziale assenza di iniziative che configurino una discussione pubblica sulle questioni di merito secondo gli intenti e lo spirito della legislazione regionale. Cioè, secondo le intenzioni e le aspettative della legge regionale 1/2005 e di quanto auspicato nella legge regionale 69/2007. Il che in nulla incide, di per sé, sulla legittimità degli atti. Ma molto significa ai fini della loro “legittimazione sostanziale”.: …che è categoria che non attiene al diritto e alla regolarità dei procedimenti ma alla qualità - intrinsecamente opinabile ma non esauribile nelle risultanze elettorali - del pubblico amministrare. Con tale consapevolezza, rimarcando come le risposte di cui alla presente comunicazione investano l’esclusiva responsabilità del garante, e nell’auspicio di essere risultato comunque di qualche utilità ai fini delle questioni sollevate, prego gradire molti cordiali saluti. Prof. Massimo Morisi garante della comunicazione nel governo del territorio della Regione Toscana