A LEGAMBIENTE Arcipelago toscano stanno arrivando da cittadini e pescatori professionisti diverse segnalazioni di pesca illegale, ma anche di vendita di esemplari sotto-taglia e di crostacei con le uova, sembra che addirittura pesci e crostacei fuori norma siano in vendita, oltre che ad opera di pescatori abusivi e bracconieri subacquei, anche in qualche pescheria. Altre segnalazioni si riferiscono a pesca subacquea con l’ausilio degli autorespiratori, severamente proibita dagli articoli 128 e 128 bis del D.P.R. 2 ottobre 1968. n. 1639, anche con incursioni nell’area marina protetta di Pianosa ed allo Scoglio d’Africa. Il trucco, usato anche da qualche bracconiere recidivo, è quello di avvicinarsi all’area proibita, calare le reti o fare battute di pesca subacquea ed uscire con l’imbarcazione dall’area marina protetta, stazionando al limite, pronti a recuperare reti, palamiti o bracconieri subacquei appena la situazione è tranquilla e si è certi che non ci sono forze dell’ordine nelle vicinanze. Un’altra pesca illegale che viene praticata è quella al pesce spada novello, anche se la legge (art. 134. del DPR) dice che “Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. La taglia minima fissata per il Pesce spada (Xiphias gladius) è di cm. 140 ed i “pescatori” che catturano esemplari sottotaglia danneggiano tutti gli altri e provocano un danno ambientale drammatico che sta mettendo addirittura a rischio la sopravvivenza dello Spada nel Mediterraneo. Ancora più preoccupante è la situazione per le aragoste e gli altri crostacei. Infatti, se è vero che la legge (art. 132) prevede che “La pesca dell'aragosta (Palinurus elephas - P. vulgaris) e dell'astice (Homarus gammarus - H. vulgaris) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile”, dice anche che è sempre vietata la pesca di crostacei sottomisura (per Aragosta ed Astice la lunghezza minima è fissata a 30 cm), ma in questo periodo sono pescate (ed in qualche occasione vendute) femmine di aragoste piene di uova, anche se la normativa sulla pesca prevede espressamente che “Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta, di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome”. E’ chiaro che questo tipo di pesca illegale, praticata da dilettanti e professionisti senza scrupoli, danneggia fortemente i pescatori professionisti onesti e foraggia un commercio abusivo di pesce sottotaglia e crostacei nella fase di deposizione delle uova, con un forte danno per l’economia ittica e per il mantenimento ed il rinnovo degli stock di pesca. A questo si aggiunge la pesca abusiva subacquea con autorespiratori, una forma di pesca completamente abusiva ed illegale, un vero e proprio bracconaggio difficilmente controllabile, che sconfina facilmente nelle aree marine protette perchè esercitato durante la notte e che a volte si spinge fino a rubare il pesce dalle reti dei pescatori professionisti. LEGAMBIENTE chiede che venga messo un freno a questo bracconaggio ed a questo commercio illegale che sta depauperando le risorse del nostro mare, chiede controlli più stringenti, anche a terra e su chi si presta ad acquistare e rivendere il pesce illegale, per sconfiggere un fenomeno che sta desertificando un mare che si è candidato a diventare un’Area Marina Protetta. COSA DICE LA LEGGE Ecco gli articoli del D.P.R. 2 ottobre 1968. n. 1639 Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima (Modificato con : · d.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057 · D.M. 4 agosto 1982 · D.M. 21 aprile 1983 · d.P.R. 22 settembre 1978, n. 651 · d.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920 · d.P.R. 18 marzo 1983, n. 219) che riguardano i divieti per crostacei, Pesce Spada e Pesca Subacquea: 91. (Divieto di detenzione di organismi sotto misura). Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti artt. 87, 88 e 89. Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta, di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome. (Lunghezza minima dei crostacei). 132. (Pesca dei crostacei). La pesca dell'aragosta (Palinurus elephas - P. vulgaris) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile. La pesca dell'astice (Homarus gammarus - H. vulgaris) è parimenti vietata dal 1° gennaio al 30 aprile. Si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti Aragosta (Palinurus elephas)..............................cm. 30 Astice (Homarus gammarus)............................. cm. 30 Scampo (Nephrops norvegicus)........................cm. 7 134. (Pesca del pesce spada). Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Pesce spada (Xiphias gladius) ....................................... cm. 140 128. (Esercizio della pesca subacquea professionale). La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. E’ consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea. 128 bis. (Esercizio della pesca subacquea sportiva). La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo non può raccogliere coralli o molluschi. E’ consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea.
pesca subacquea 2