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Controcopertina: La Regione: Unione dei Comuni: o si mette giudizio o si chiude

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 05 gennaio 2011

Riportiamo di seguito il testo DECRETO 27 dicembre 2010, n. 245 della Giunta Regionale Toscana pubblicato oggi sul bollettino ufficiale regionale, titolato "Invito all’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano ad adempiere all’effettiva attivazione delle gestioni associate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c), legge regionale n. 37 del 2008". I dettami del provvedimento della Giunta Rossi sono piuttosto chiari e perentori: o in breve tempo (entro il 31 Marzo 2011) i comuni daranno attraverso l'U.C. corpo alle gestioni associate (finalizzate in primo luogo ad eliminare sprechi e scoordinamenti nella erogazione dei servizi o si andrà senza indugio alla chiusura dell'Ente ecco il desto della delibera IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante “Riordino delle Comunità Montane e sue successive modifiche e integrazioni; Viste le comunicazioni dei comuni interessati con le quali, a norma dell’articolo 14, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2008, sono stati trasmessi l’atto costitutivo dell’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano, sottoscritto in data 19 gennaio 2009 dai comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell’Elba, e lo statuto dell’unione medesima; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 gennaio 2009, n. 20, recante “Estinzione della comunità montana’Arcipelago Toscano’. Successione nei beni e nei rapporti e subentro nell’esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 37”; 10 5.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1 Visto l’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008, in base al quale le unioni di comuni devono provvedere all’esercizio effettivo, entro sei mesi dalla costituzione dell’unione, di gestioni associate che corrispondano al requisito minimo previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 40 del 2001; Visto l’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008 che prevede che qualora l’unione non eserciti effettivamente le funzioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge medesima, la Giunta regionale può provvedere alla nomina di un commissario per lo scioglimento e l’estinzione dell’ente; Considerato che l’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano entro il 19 luglio 2009 era tenuta ad adempiere all’obbligo previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008, dando avvio alle funzioni associate corrispondenti al requisito minimo previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001; Vista la nota. n. 195822/A.80.50 del 20 luglio 2009 con la quale si invitava il Presidente dell’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano a comunicare alla Giunta regionale l’effettivo esercizio delle gestioni associate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; Vista la nota del Presidente dell’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano del 22 luglio 2009 n. 1913, con la quale si comunicava che, per ragioni organizzative connesse alla successione del nuovo ente alla disciolta comunità montana e al rinnovo degli organi politici, l’unione non aveva ancora attivato le gestioni associate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008 e tuttavia si rappresentava la volontà delle amministrazioni interessate di procedere all’attivazione di dette gestioni associate, chiedendo nell’occasione una dilazione dei termini per consentire alla nuova amministrazione di assumere le decisioni più opportune e procedere all’effettiva attivazione delle gestioni associate ‘obbligatorie’, alla riattivazione di quelle scadute di cui era responsabile la soppressa Comunità Montana dell’Arcipelago Toscano e all’avvio di nuove gestioni tra quelle indicate nell’art. 63 dello statuto dell’unione; Considerato che, in data 22 luglio 2009, è stato accertato che l’unione di comuni dell’Arcipelago To scano non risultava aver attivato gestioni associate corri spondenti al requisito minimo previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2009, n. 656, con la quale l’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano è stata invitata ad adempiere all’effettiva attivazione di gestioni associate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008, entro il 22 gennaio 2010, a comunicare alla Giunta regionale, entro la stessa data, l’avvenuta attivazione; Vista la nota n. 192 del 22 gennaio 2010 con la quale il Presidente dell’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano comunicava l’attivazione della gestione asso ciata relativa alle funzioni e attività di progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici, incluse le espropriazioni necessarie per la realizzazione delle opere, corrispondenti a funzioni e servizi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; Considerato che la documentazione presentata è risultata sufficiente a provare l’effettiva attivazione di gestioni associate ai sensi l’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; Vista la nota n. 3621 del 4 dicembre 2010 con la quale il Presidente dell’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano ha, tra l’altro, comunicato che l’unione “dopo aver proceduto all’assunzione degli atti formali propedeutici per consentire l’esercizio effettivo delle gestione associate…non è stata però in grado di porre in essere quanto necessario per rendere effettivamente operativo l’esercizio di dette funzioni associate”; Vista la nota n. 314699/A.80.30 del 9 dicembre 2010 con la quale la struttura regionale competente ha avviato le necessarie verifiche tecniche richiedendo agli uffici dell’unione di voler specificare entro il 17 dicembre 2010, anche mediante l’invio di apposita documentazione, se gli uffici medesimi hanno posto in essere almeno talune delle attività previste, o se e come stanno operando per risolvere la situazione di non operatività, o se comunque sono in corso attività volte ad attivare, ai sensi dello statuto dell’unione, altra gestione associata tra quelle indicate dall’articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001; Vista la nota n. 39020/3 del 14 dicembre 2010 con la quale il comune di Portoferraio ha comunicato di affidare, in virtù della convenzione vigente, la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento relativo al rifacimento dell’impianto fognario per la raccolta delle acque meteoriche all’unione di comuni; Considerato che la comunicazione del comune di Portoferraio non è suffi ciente a dimostrare l’effettiva operatività della gestione associata della progettazione e delle procedure di affi damento di lavori pubblici per tutti i comuni dell’unione; 5.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1 11 Vista la nota n. 3740 del 16 dicembre 2010, con la quale gli uffici competenti dell’unione evidenziano la mancata messa a disposizione, da parte dei comuni, delle risorse umane e finanziarie necessarie a dare effettivo corso all’attività prevista dalla gestione associata, confermando al riguardo inequivocabilmente la situazione di attuale mancata operatività; Considerato che ai sensi dell’articolo 28, comma 4 bis, della legge regionale n. 37 del 2008, allo scioglimento dell’unione di comuni conseguente al mancato svolgimento delle gestione associate si provvede previo invito ad adempiere, formulato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rivolto all’unione di comuni, con il quale è stabilito un termine, non superiore a sei mesi dall’accertamento del fatto, entro il quale le gestioni associate devono essere rese effettivamente operative; Considerato che l’unione è già incorsa in precedente invito a provvedere all’esercizio associato ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008, per il quale è stato concesso a suo tempo il termine massimo per adempiere, e che pertanto è suffi ciente, nella situazione attuale di nuovo inadempimento, assegnare un termine più ravvicinato, comunque congruo ad assumere le decisioni e ad adottare atti per rendere operativa la gestione associata; Ritenuto congruo fi ssare il termine per l’effettiva attivazione di gestioni associate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008, al 31 marzo 2011; Su proposta dell’Assessore al Bilancio e rapporti istituzionali; DECRETA 1. L’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano è invitata ad adempiere all’effettiva attivazione di gestioni associate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008, entro il 31 marzo 2011. Entro la medesima data il Presidente dell’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano è tenuto a comunicare alla Giunta regionale l’avvenuta attivazione e a trasmettere la relativa documentazione. 2. La struttura regionale competente, sia nel caso di invio della documentazione di cui al punto 1 sia in assenza di detta trasmissione, provvederà ad effettuare la verifica sulla operatività delle gestioni associate. 3. E’ stabilito che in caso di mancata operatività rilevata con la verifica di cui al punto 2, la Giunta regionale provvederà senz’altro allo scioglimento dell’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008 e alla nomina del commissario per l’estinzione dell’ente. 4. Il presente atto è comunicato al Presidente dell’unione dei comuni dell’Arcipago Toscano e ai sindaci dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell’Elba, a cura della struttura regionale competente. 5. Il presente atto è, altresì comunicato al Presidente della Provincia di Livorno e al Prefetto di Livorno. Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.


enrico rossi

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