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Peria dichiara guerra ai botti

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 29 dicembre 2010

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ DI FINE ANNO IL SINDACO Premesso che: - è diffusa, in Italia come nel resto del mondo, la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere, la cui vendita registra sempre un consistente incremento nel mese di dicembre; - ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti; - esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito; - sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica, ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini; - serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento; - possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive; ciò premesso; - atteso che l’Amministrazione Comunale è sempre stata particolarmente attenta al problema e, ormai da qualche anno, promuove, nel periodo antecedente il Capodanno, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Municipale; - rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l’impiego in ambito privato; - considerato che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un’usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicanze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari ai molti mezzi alternativi innocui; Vista la nota prot. n. 19857/W.A./2010/Area I^ della Prefettura di Livorno Ufficio Territoriale del Governo dall’oggetto “Festività Natalizie e di Capodanno. Prevenzione e vigilanza sul commercio e detenzione illeciti di artifici pirotecnici; Vista la circolare della Questura di Livorno Divisione polizia Amministrativa Sociale e Immigrazione CA.MASS. G1/2010P.A.S.; Visti: - il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n.773. - l’art. 7 bis del T.U.EE.LL (D.lgs 267/2000) e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali; - l’art. 50 del predetto D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; ORDINA per la vendita e l’impiego di artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2011, dovranno essere osservate, per i motivi esplicitati in premessa, le seguenti disposizioni: a) vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell’infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita; b) vendita su area pubblica - in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici. Si ricorda che è tassativamente vietata la vendita ambulante degli artifici di IV e V categoria. c) impiego è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo: a) dalle ore 22.00 del 31 Dicembre 2010 alle ore 08.00 del 1° Gennaio 2011 in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; b) all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, nonché entro un raggio di 100 metri da tali strutture, a partire dalla data odierna e fino al 6 gennaio 2011; c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, per il periodo di cui al precedente punto a); d) è comunque totalmente vietato in qualsiasi luogo, ai sensi delle vigenti normative, l’utilizzo di artifici pirotecnici, petardi e simili non a norma. RICHIAMA I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulle conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché occasioni di divertimento generale non debbano in nessun modo essere funestate da incidenti, che la normale prudenza può consentire di evitare; in particolare: RACCOMANDA - di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico; si ricorda che esclusivamente gli artifici cosiddetti "declassificati" devono intendersi di libero commercio (sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di Polizia); - di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire; - di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro (al riguardo si rammenta che i prodotti di libera vendita non possono essere considerati "giocattoli" e la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14); - di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi. La presente ordinanza dovrà essere trasmessa alle forze dell’ordine, alle associazioni di categoria del commercio. Di essa dovrà essere data adeguata comunicazione alla stampa, al fine di informare i cittadini. L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Portoferraio, 29 Dicembre 2010


carabiniere sequestro botti

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