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Le osservazioni di Legambiente al Regolamento Urbanistico di Rio Marina

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : domenica, 08 agosto 2010

li.24 ottobre 1 2009-10-24 VIA FAX ED E-MAIL – SEGUE RACCOMANDATA A.R. Signor Sindaco del Comune di Rio Marina Piazza D’Acquisto 1 – 57038 Rio Marina (Livorno); Presidente Regione Toscana Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze; Assessore Territorio e Porti Regione Toscana Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze; Presidente della Provincia di Livorno Piazza del Municipio 4 – 57100 Livorno; Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano Via Guerrazzi 1 – 57037 Portoferraio (Livorno); Difensore Civico della Toscana Ufficio del Difensore Civico della Toscana Via de’ Pucci, 4 - 50122 Firenze Oggetto: Osservazioni al Regolamento Urbanistico del Comune di Rio Marina Adottato con Deliberazione C.C. n° 36 del 25.07.2009 PREMESSA Le seguenti osservazioni di Legambiente Arcipelago Toscano devono forzatamente essere precedute da un’osservazione sul percorso che ha permesso l’approvazione del Piano Strutturale del Comune di Rio Marina e sulla correttezza del cui iter chiediamo l’attenzione ed il pronunciamento della Regione Toscana e del Difensore Civico della Toscana perché è stato terminato attraverso un grave abuso ai danni di Legambiente Arcipelago Toscano. Infatti le osservazioni di Legambiente al Piano Strutturale del Comune di Rio Marina sono state respinte con la sola giustificazione di averle ritenute “politiche”, adottando così un’ingiustificabile decisione discriminatoria nei confronti della nostra Associazione ed in violazione di quanto previsto dalla Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” che al Capo II Disposizioni procedurali - Art. 17 Approvazione recita testualmente: “Il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.”; e ancora Capo III Gli istituti della partecipazione Art. 19 Il garante della comunicazione: “I comuni, le province e la Regione garantiscono la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di cui al capo II del presente titolo”. Tale respingimento illegittimo, privo di qualsiasi giustificazione tecnica, ma contenente un giudizio discriminatorio, questo si, frutto di un pregiudizio politico, inficia il percorso approvativo e sarebbe ancora più grave se venisse reiterato in occasione delle presenti osservazioni al RU. Si fa rilevare che alcune delle osservazioni di Legambiente Arcipelago Toscano si sono poi rivelate coincidenti con quanto contenuto nelle osservazioni e prescrizioni della Regione Toscana e dalla Provincia di Livorno al Piano Strutturale del Comune di Rio Marina. Si invita quindi la Regione Toscana ed il Difensore Civico Regionale a sorvegliare sulla corretta applicazione della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e a non consentire un ulteriore abuso e discriminazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Rio Marina nei confronti di Legambiente o di altre Associazioni e cittadini. Considerazioni generali e congruità con la normativa regionale vigente Il Piano Strutturale prima ed oggi il Regolamento Urbanistico (RU) oggetto delle presenti osservazioni appaiono in netto contrasto con la L.R. 1/2005, in particolare con l’Art. 2 Il governo del territorio e lo sviluppo sostenibile e l’ Art. 3 Le risorse essenziali del territorio3. Che evidenziano come “Nessuna delle risorse essenziali del territorio di cui al comma 2 può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale. 5. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti solo se esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del territorio. In tal senso sono comunque da garantire l’accesso ai servizi di interesse pubblico e le relative prestazioni” Art. 4 Le invarianti strutturali 1. Le risorse, i beni e le regole relative all’uso, individuati dallo statuto di cui all’articolo 5, nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime, costituiscono invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile. 2. Si definisce prestazione derivante dalla risorsa essenziale il beneficio ricavabile dalla risorsa medesima, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile”. E’ evidente che tutto questo non è possibile con le previsioni del R.U. che fanno riferimento ad un territorio comunale nel quale i limiti ambientali, di occupazione del territorio e delle risorse sono già stati sfruttati ben al di sopra della sostenibilità. Rio Marina è un Comune con un altissimo numero di seconde case (1.645 nel censimento 2001, un trend continuato negli ultimi 8 anni) e con il più forte incremento in tutta l’Elba di abitazioni non occupate dai residenti tra il 1971 ed il 2.001 (+ 547,64% ) che ha pesantemente e negativamente segnato l’economia ed il territorio del Comune di Rio Marina con una concezione “parassitaria” del turismo e con la creazione di grandi strutture lontane ed avulse dalla vita della comunità riese, che non hanno permesso la crescita di un’imprenditoria turistica locale e, al massimo, hanno costituito solo occasione di lavoro stagionale e dequalificato per i residenti. Va da se che, di fronte all’imponente presenza di seconde case, è impossibile parlare per il Comune di Rio Marina di una reale e diffusa emergenza abitativa che possa in qualche modo giustificare la necessità di nuove costruzioni che andranno, nella stragrande maggioranza, a rimpinguare il mercato delle case vacanza che mostra preoccupanti segni di crisi in tutta l’Elba. E’ evidente che la modestissima emergenza abitativa esistente nel comune è costituita realmente da persone con scarse disponibilità economiche o da giovani coppie che, comunque, non sono quasi mai i proprietari dei terreni interessati dalle previsioni del Piano Strutturale e che non avrebbero le risorse per costruirsi una casa agli altissimi costi di acquisto del terreno e di costruzione correnti. Censimento (dati ISTAT) 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2.001 / 1991 2001 / 1971 Abitazioni occupate 922 950 848 983 + 135 (+15,925%) + 61 (+ 6,62%) Abitazioni non occupate dai residenti 254 1.344 1.660 1.645 + 15 (-0,90%) + 1.391 (+ 547,64%) Totale abitazioni 902 1.010 1.176 2.249 2.508 2.628 + 120 (+ 4,78 %) + 1.452 (+ 123,47%) Il Comune di Rio Marina presenta un calo demografico negli ultimi 20 anni (2.323 abitanti e 1.014 nuclei familiari nel 1981, 2152 abitanti e 988 nuclei familiari nel 2.001), il leggero aumento tra il censimento del 1991 e quello del 2.001 (109 abitanti) è dovuto quasi esclusivamente ad immigrazione (spesso di “rientro”) ed è il frutto non di un reale incremento della natalità ma spesso, come nel resto dell’Elba, delle residenze di comodo (causa agevolazioni ICI, tariffe, tasse, ecc.) di coloro che risiedono a Rio Marina per pochi mesi all’anno e da parte di persone che hanno in grandissima parte già soddisfatto le loro esigenze abitative. D’altronde il fenomeno di rientro di pensionati e di invecchiamento della popolazione è chiaramente verificabile con l’aumento dei nuclei familiari (+ 142 nello stesso periodo). Attualmente 988 nuclei familiari ( con un calo di 26 famiglie rispetto a 1.981 ed un aumento di 42 rispetto al 1991), spesso formati da una o due persone (la media è di 2,2 persone a famiglia!), vivono in un Comune con un enorme patrimonio edilizio che potrebbe soddisfare le esigenze di una popolazione residente molto più consistente: attualmente risultano a disposizione 1,221 abitazioni per abitante e 2,65 abitazioni per nucleo familiare. Il precedente Piano Regolatore Generale risale al 1995, venne approvato dalla Regione Toscana prima dell’entrata in vigore della L.R.T. n. 5/95, ed era già all’epoca uno strumento urbanistico di vecchia concezione e superato dallo sviluppo economico e sociale del Comune e poi dall’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, uno strumento urbanistico di cui Legambiente non condivideva e continua a non condividere alcune importanti scelte (Villaggio paese, eccessiva cementificazione, ecc.); non appare quindi giustificabile la scelta di confermare la volumetria residua del PRG (costituita per la maggior parte da lottizzazioni) dal momento che si poteva confermare in parte o addirittura cancellare le scelte compiute dalla precedente Amministrazione Comunale, soprattutto se si tiene conto che le previsioni risalgono a ben 8 anni fa e che fino ad oggi non è stato presentato alcun progetto. Il fatto stesso che il vecchio piano sia stato realizzato in minima parte ne dimostra di per sé il sovradimensionamento. Invece anche con il RU si sceglie di accogliere e far proprie le scelte urbanistiche precedenti e di implementarle con nuove previsioni.. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Art.21 – Edilizia Sostenibile – Risparmio idrico ed energetico 5. Requisiti minimi obbligatori per ottenere l’incentivo, per nuove costruzioni e ristrutturazioni, le premialità introdotte riguardano esclusivamente il solare termico per la produzione di acqua calda e misure di isolamento, risparmio idrico e caldaie a minor consumo che sono ormai cose non certo eccezionali, restano fuori sia il solare fotovoltaico sia altri impianti di produzione di energia da fonti di energie rinnovabili (minieolico, geotermia, case “passive”, ecc.) che sono ormai comprese in tutti gli strumenti urbanistici davvero avanzati. Si invita a porre rimedio a questa evidente lacuna. TITOLO III . DISCIPLINA DI TUTELA DELL’INTEGRITA’ FISICA DEL TERRITORIO. CAPO II RISCHIO IDRAULICO. E’ evidente che, anche alla luce dei recenti eventi verificatisi con il nubifragio del 16 settembre 2009, il territorio del Comune di Rio Marina, in particolare per quel che riguarda il capoluogo e la frazione di Cavo, è in condizioni ben diverse ed ancora peggiori di quanto descritto e che la più volte asserita messa in sicurezza non è avvenuta, permanendo condizioni di abusivismo e cattiva gestione idrogeologica che hanno causato allagamenti e danni anche in aree interessate dalle previsioni del R.U. Inoltre è evidente che la “messa in sicurezza” a cui si pensa non è quella del territorio, ma quella a fini edificatori, e che si fa riferimento, fin dal Piano Strutturale a dati “storici” di precipitazioni (e ad una situazione territoriale, insediativa e infrastrutturale) che le mutate condizioni climatiche e il presentarsi sempre più frequentemente di eventi meteorologici prima considerati eccezionali, mettono in dubbio ed in crisi. E’ evidente che l’intero Titolo III andrebbe rivisto alla luce di questi fatti bloccando ogni previsione edilizia nelle aree a rischio che si sonno rivelate soggette ad un rischio idraulico molto più ampio di quelle che si credeva di aver reso “sicure” con le opere del post-nubifragio del 2002, arrivando perfino a parlare nel R.U. di possibile assenza di condizioni di rischio in aree già esondate e ponendo l’ormai superato (e mai davvero osservato) spazio temporale degli “eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni” ormai diventati una vecchia concezione a causa degli effetti del cambiamento climatico, come dimostrano i fenomeni meteorologici e gli allagamenti sempre più frequenti all’Elba e a Rio Marina. Art.73. Siti della Rete Natura 2000 e reti ecologiche – Sir, Sic e Zps. Si fa giustamente riferimento alla necessità della Valutazione di Incidenza per le aree comprese nella Zps “Elba Orientale” (che comprende tutto il territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e quindi gran parte del territorio comunale), e delle aree ad essa limitrofe, istituita dopo l’iter di approvazione del Piano Strutturale (all’epoca nell’Elba Orientale esisteva solo il molto più limitato territorialmente Sito di interesse regionale Cima del Monte-Monte Capannello), ma della stessa necessaria Valutazione di Incidenza non c’è traccia né per il R.U. né per varianti urbanistiche limitrofe (o addirittura enclave) alla suddetta Zps, come nel caso delle Paffe. Infatti, prima della stesura del RU il Comune di Rio Marina comprendeva nel suo territorio l’unico Sito di interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS).dell’isola di Palmaiola, un’area sulla quale insistono importanti protezioni dell’Unione Europea. Si ricorda che l’individuazione dei SIC/ZPS è stata effettuata attraverso il progetto Bioitaly; successivamente il Ministero dell’Ambiente e la Regione Toscana hanno deciso di estendere la ZPS a tutto il territorio del Parco Nazionale nell’Elba Orientale. Va ricordato che l’Unione Europea ha avviato numerosi procedimenti di infrazione Amministrazioni Comunali e Governi che hanno posto in atto strumenti che non rispettavano i vincoli imposti dalla presenza di Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale, quindi ogni intervento andrà commisurato ai vincoli del SIC e della ZPS imposti dall’Unione Europea. Anche per la presenza di previsioni di strade ed altre infrastrutture che incidono direttamente nella Zps Elba Orientale o sui suoi immediati confini, si invita l’Amministrazione Comunale a provvedere, altrimenti in assenza di Valutazione di incidenza tutta la procedura urbanistica avviata con il P.S. risulterà carente di un elemento essenziale, visto che ogni strumento urbanistico deve esserne provvisto, mentre il R.U. lo prevede solo per gli atti successivi alla sua approvazione, non colmando così la lacuna venutasi a creare tra l’approvazione del P.S. e quella del R.U. Si fa presente inoltre che alcune della opere previste dal R.U. ed edificazioni già previste da precedenti varianti e costruzioni in corso di attuazione, come più volte evidenziato da questa Associazione, vanno fortemente ad intaccare proprio quegli habitat prioritari (boschi mediterranei e praterie di Posidonia oceanica, ecc.) che il R.U. asserisce di voler salvaguardare. Si chiede quindi di rivedere puntualmente le previsioni in itinere o in via di attuazione (Piani di lottizzazione, attuativi, di recupero e particolareggiati) alla luce delle stesse tutele previste dalla proposta di R.U. SIR / SIC / ZPS E’ abbastanza singolare e significativo che tra gli elementi di invarianza si assumano il Parco ed il museo minerario, il mercato settimanale e la festa patronale di San Rocco ma non il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e la Zps. AREE INSERITE NEL PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO: Raccomandazioni e perplessità: Da un punto di vista ambientale si prende atto che il Comune ha recepito tutta la normativa del Piano del Parco adottato (vedi Titolo VIII – Capo I “Ambito Naturalistico e di Rilevanza Ambientale” , pag. 190-205 delle N.T.A.) e si ricorda che la normativa delle aree Parco dovrà conformarsi alle modifiche apportate al Piano del Parco con Delibera di Consiglio Direttivo n. 1 del 4 marzo 2009, con la quale sono state approvate le controdeduzioni predisposte dall'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco. Pertanto in attesa che lo stesso venga approvato definitivamente dal Consiglio Direttivo (in quel momento sarà sovraordinato al Regolamento Urbanistico comunale) il Regolamento Urbanistico deve essere integrato con le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni al Piano del Parco. Si evidenzia inoltre che il Regolamento Urbanistico, essendo Strumento attuativo del Piano Strutturale, deve essere conforme a questo e quindi tutte le prescrizioni impartite dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano nel proprio nulla-osta relativo al Piano Strutturale devono essere parte integrante del Regolamento Urbanistico, che obbligatoriamente deve averle recepite. Se non è stato fatto occorre immediatamente provvedere in merito. Anche per il Regolamento Urbanistico, così come è già stato fatto per il Piano Strutturale, dopo l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e prima dell’approvazione definitiva in Consiglio Comunale, dovrà acquisire il nulla osta del Parco nazionale (ai sensi del D.P.R. 22.07.1996 – Legge n. 394/91), il quale dovrà sia verificare se tutte le prescrizioni impartite nel parere sul Piano Strutturale sono state recepite, che approfondire la normativa di dettaglio ed esprimere il proprio parere in merito ad eventuali nuovi interventi relativi alle Aree di sua competenza, come ad esempio tutta la disciplina del Piano Spiagge, limitatamente a tutti gli arenili ricompresi nel perimetro del Parco, dove il RU prevede interventi e iniziative che hanno un sicuro impatto sull’ambiente e sulle specie protette dalla ZPS. E’ evidente che tali previsioni devono essere obbligatoriamente sottoposte sia al nulla-osta del Parco che alla Valutazione di Incidenza. Si ricorda che il parere di competenza dell’Ente Parco nazionale sul Regolamento Urbanistico è obbligatorio anche perché, in attesa che entri in vigore la normativa del Piano del Parco (sovraordinata a quella comunale), nelle Aree Parco sarà in vigore la normativa del Regolamento Urbanistico (che quindi deve necessariamente essere conforme al parere dell’Ente Parco ed al Piano del Parco controdedotto). Inoltre l’acquisizione del parere dell’Ente Parco è una delle prescrizioni impartite nel nulla osta relativo al Piano Strutturale. INTERVENTI INTERNI ALLE UTOE: La normativa è articolata e non molto chiara e non consente di fare osservazioni dettagliate sui singoli interventi previsti all’interno delle UTOE, anche perché è praticamente impossibile quantificare la volumetria prevista a seguito di interventi puntuali sui singoli fabbricati (ampliamenti, sopraelevazioni ed accorpamenti di volume esistenti mediante ristrutturazione urbanistica). Le cose stanno diversamente per quel che riguarda gli interventi ex novo, previsti mediante l’utilizzo dei Piani Attuativi convenzionati, alcuni dei quali veramente molto impattanti sul territorio. Dai dati riportati sull’elaborato definito All. C – Dimensionamento, sembrerebbe che la volumetria totale da realizzare ex novo con il Regolamento Urbanistico sia diminuita sostanzialmente rispetto a quella prevista dal Piano Strutturale. Rimane il fatto, però, che alcuni grossi interventi non risultano previsti dal Regolamento Urbanistico perché con degli escamotage (ritardo dell’Adozione del Regolamento Urbanistico e definizione ambigua di “interventi in via di realizzazione”) sono stati fatti rientrare come previsioni del vecchio PRG con lavori già iniziati, dei quali se ne deve solo prendere atto nel RU. Ci pare si sia utilizzato una sorta di “artificio” per far risultare come “già realizzati” alcuni Piani di Lottizzazione e Piani Particolareggiati che invece dovevano essere inseriti nuovamente nel Regolamento Urbanistico (incrementando così notevolmente la volumetria da realizzare e rendendolo insostenibile ambientalmente). E’ evidente che in diversi casi i lavori non sono stati già effettivamente iniziati (con cantieri realmente allestiti e cartelli esposti con data dell’inizio lavori), come abbiamo potuto verificare facendo sopralluoghi in alcune aree oggetto di intervento. Per capire meglio basta andare alle pagine 274-275 delle N.T.A. TITOLO XI – NORME TRANSITORIE FINALI CAPO I - SALVAGUARDIE E NORME TRANSITORIE. L’art. 188 – Aree sottoposte a Piani Attuativi, Piani di Recupero e Progetti Unitari già approvati (pag. 275) Cita testualmente “Sono confermate e fatte salve – e possono pertanto trovare attuazione per le eventuali parti non ancora realizzate, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 2. – le previsioni dei seguenti Piani Attuativi, Piani di Recupero e Progetti Unitari approvati in applicazione delle previsioni del previdente P.R.G.C., con interventi già realizzati, in corso o in via di realizzazione alla data di adozione del Regolamento Urbanistico”. Segue l’elenco dei Piani Attuativi in questione. Il punto 2. (anche se il numero 2 nell’articolo non è riportato) cita “Le relative perimetrazioni sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:2000. A seguito dell’adozione del presente Regolamento Urbanistico le eventuali varianti a tali strumenti sono comunque subordinate alla verifica di conformità con le disposizioni del R.U.Sono altresì confermati e fatti salvi i contenuti degli Strumenti Complessi di Programmazione attuativa approvati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico”. In pratica questo articolo afferma che i 10 Piani Attuativi elencati non solo sono stati approvati prima della data di adozione del Regolamento Urbanistico (Deliberazione C.C. n° 36 del 25.07.2009) ma i relativi lavori edilizi sarebbero già iniziati o addirittura terminati…… infatti si parla di “interventi già realizzati, in corso o in via di realizzazione”. La domanda che poniamo con le presenti osservazioni è cosa si intende per “in via di realizzazione” Ci pare che tale definizione sia fondamentale: se si intende solo “approvati definitivamente in Consiglio Comunale” allora tutti i Piani sarebbero “a posto” (ad eccezione dei Piani di Recupero “Paffe “ e “Costa dei Barbari” che ha una situazione poco chiara anche su questo aspetto), ma se si intende con i lavori siano iniziati o che stiano per iniziare (quindi con permessi di costruire rilasciati o D.I.A. esecutive già depositate) allora ci pare che sorgano diversi gravi problemi che chiediamo vengano chiariti urgentemente. Piani Attuativi oggetto di osservazioni: 1) Piano di Lottizzazione “Piè d’Ammone” approvato definitivamente (il 17.06.2009, un mese prima dell’adozione del R.U.) – è da considerare in via di realizzazione? E’ stato rilasciato il permesso di costruire per l’intervento o presentata la D.I.A. esecutiva? Da nostro sopralluogo eseguito mentre erano in corso di redazione le presenti osservazioni abbiamo potuto verificare che non esiste alcun cantiere predisposto né cartello con inizio lavori. A nostro parere non può essere definito in “via di realizzazione”. 2) Piano Attuativo “Villaggio Paese” approvato definitivamente con Delibera C.C. n. 46 del 19.12.2005 – Si tratta del progetto di una colossale speculazione da 47.550 mc su terreno demaniale che lo Stato non è riuscito a “vendere” nonostante ben tre “aste”. Quello che è contenuto nel “pacchetto di vendita” è un mero progetto di massima. Anche in questo caso il Piano è da considerarsi in via di realizzazione? E stato rilasciato il permesso di costruire per l’intervento? Da sopralluogo è stato verificato che non esiste alcun cantiere predisposto né cartello con inizio lavori. Per di più l’ultima asta bandita dal Demanio è andata nuovamente deserta evidenziando o che non solo il progetto non è in via di realizzazione, ma che nessuno sembra intenzionato a realizzarlo. A nostro parere non può essere definito in “via di realizzazione”. 3) Piano Attuativo “Vigneria PEEP e Caserma dei Carabinieri” approvato definitivamente Il Piano ha ricevuto il parere favorevole dell’Ente Parco con precise prescrizioni che si invitano ad osservare, ma può considerarsi in via di realizzazione? Per quanto a nostra conoscenza non ci risulta siano rilasciati permessi di costruire. 4) Piano Particolareggiato “D6/2” (in loc. San Bennato – Cavo) approvato definitivamente con Deliberaz. C.C. n. 25 del 27.06.2008 – è in via di realizzazione? E’ stato rilasciato il permesso di costruire per l’intervento o presentata la D.I.A. esecutiva ? Da sopralluogo è stato verificato che non esiste alcun cantiere predisposto né cartello con inizio lavori. Questo Piano, che consentirà di realizzare una struttura turistico-ricettiva, è localizzato in adiacenza ad una lottizzazione in corso di realizzazione all’entrata della Frazione di Cavo provenendo da Rio Marina, dove è stata sventrata una pendice boscata costituita da lecci secolari per realizzare una strada carrabile per raggiungere 2 fabbricati di civile abitazione ancora da realizzare. (si veda punto 7). A nostro parere non può essere definito in “via di realizzazione”. 5) Piano di Recupero “SO.CO.MA.” approvato definitivamente E’ in via di realizzazione? E’ stato rilasciato il permesso di costruire per l’intervento o presentata la D.I.A. esecutiva ? Da sopralluogo è stato verificato che non esiste alcun cantiere predisposto né cartello con inizio lavori. A nostro parere non è in “via di realizzazione”. A nostro parere non può essere definito in “via di realizzazione”. Sul presente Piano di Recupero occorre dilungarsi in quanto presenta aspetti e meccanismi amministrativi significativi e comuni ad altri Piani oggetto delle presenti osservazioni. Il 27 giugno 2009 (un mese prima dell’adozione del R.U.) il Consiglio Comunale di Rio Marina (Isola d’Elba) ha approvato il Piano di recupero iniziativa privata della Società SO.CO.MA., in località Le Paffe, nella frazione di Cavo. Si tratta di un’area costiera di grande pregio paesaggistico, sotto l’antica grande cava di calcare, a pochi metri dal mare e a non molta distanza dalla “Costa dei Barbari” il complesso edilizio costiero al centro del processo di “Elbopoli” insieme all’ecomostro di Procchio. L’area ha infatti una grande importanza quale testimonianza d’archeologia industriale, per la presenza di strutture e "tramogge" che ricordano l’epoca delle estrazioni di calcare, dai primi anni del ‘900 fino al dopoguerra. L’area è in evidente dissesto idrogeologico, rappresenta una piccola enclave ritagliata subito all’esterno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è completamente circondata anche dalla Zona di Protezione Speciale “Elba Orientale” dell’Unione Europea (Direttiva Uccelli) e ogni progetto, in quanto area contigua ad un sito Zps, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza preventivamente, cosa che non sembra essere accaduta. Già il 28 novembre 2008 il Consiglio Comunale di Rio Marina aveva adottato il “Piano di recupero d'iniziativa privata e riconversione ai fini ricettivi delle tramogge esistenti in Loc. Le Paffe – Frazione di Cavo – proponente Società SO.CO.MA” al quale aveva già dato il via libera una Conferenza dei Servizi con la Regione Toscana, Provincia di Livorno, Soprintendenza per i Beni Paesaggistici che riguardo al Piano Attuativo chiede «la prescrizione che a livello di progetto esecutivo sia predisposto uno specifico studio relativo alle sistemazioni esterne con particolare riferimento ai materiali, per i quali occorre preferire il riutilizzo delle pietre di risulta degli interventi architettonici previsti, con riferimento alla strada, per la quale sono necessari interventi di ingegneria naturalistica e con riferimento al parcheggio per il quale occorre prevedere un’opportuna schermatura sul lato mare. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle opere necessarie per la funzionalità dei deflussi idrici», confermando almeno la giustezza di alcune preoccupazioni sollevate da Legambiente. Si tratta comunque dalla riconversione a fini turistico-abitativi di strutture che non hanno mai svolto questo tipo di funzione, essendo le tramogge in questione strutture di deposito completamente prive di copertura, cioè semplici contenitori per immagazzinare calcare, non si comprende quindi come si possa parlare di recupero di volumetrie esistenti con interventi che, inoltre comporteranno consistenti modifiche paesaggistiche ed interventi sulla flora, come ammette la stessa Soprintendenza chiedendo misure di mitigazione degli impatti ambientali che non risultano però esaustivi rispetto ai vincoli ambientali presenti in un area che è una piccola enclave circondata dal Parco Nazionale dell‘Arcipelago Toscano e dalla Zps dell’Ue. A complicare ulteriormente il quadro della situazione, nella vicenda delle Paffe, secondo quanto a nostra conoscenza, stanno emergendo problematiche di carattere privatistico: distanze dai confini, accesso, proprietà di altri soggetti, ecc. delle quali il Consiglio Comunale e il Piano di recupero iniziativa privata non sembrano tener conto in alcun modo. Ma Legambiente non è interessata a queste problematiche tra privati che, pur importanti, dovranno essere risolte trovando eventuali accordi oppure obbligando Società ed Amministrazione Comunale al rispetto dei diritti dei proprietari confinanti che si trovano interessati da questo progetto e che, comunque, avrebbero dovuto ricevere la dovuta attenzione in un procedimento che invece ha brillato per mancanza di trasparenza ed informazione dei cittadini. Quel che vogliamo evidenziare sono aspetti urbanistici ed amministrativi che secondo noi hanno aspetti preoccupanti: 1. Il Piano di recupero d'iniziativa privata e riconversione ai fini ricettivi delle tramogge esistenti in Loc. Le Paffe ed approvato definitivamente dal Consiglio Comunale di Rio Marina non sembra conforme allo strumento urbanistico vigente e con la norma di Piano Regolatore Generale Comunale (Prgc) che regolamenta l’edificazione in questa zona è l’art. 31 – SOTTOZONA D10 – Comprensorio Portuale di Cavo. In particolare: Ai sensi del vigente strumento urbanistico comunale (Prgc approvato definitivamente con D.G.R. n. 3645 del 05/06/1995), la Sottozona D10 in questione, suddivisa in 3 zone funzionali (a, b e c) risulterebbe ancora edificabile ma aveva ed ha ancora una destinazione unitaria e strettamente collegata alla realizzazione del Porto Turistico di Cavo, quello che si prospetta è un frazionamento ad hoc delle previsioni per un fine diverso da quello previsto; 2. La volumetria consentita nelle 3 zone funzionali a), b) e c) per un totale di mc 25.000, suddivisa in mc 2.000 (zona a), mc 5.000 (zona b) e mc 18.000 (zona c), ad oggi non può essere realizzata in quanto le previsioni edificatorie erano subordinate all’approvazione del Porto Turistico di Cavo che non è stato mai approvato e del quale ne era stato previsto l’annullamento con Delibera di Consiglio Regionale n. 288 del 1996; in particolare le previsioni della la zona funzionale c) (per un volume ammissibile di mc 18.000) erano addirittura già state stralciate in sede di approvazione del P.R.G. del 1995, rimandandole “ad un inquadramento di una variante generale di P.R.G.”, mai predisposta dall’Amministrazione comunale; 3. Tutta la volumetria ammessa nelle 3 zone funzionali a), b) e c) era subordinata comunque all’approvazione di un Piano di recupero o Piano Particolareggiato unitario di iniziativa pubblica o privata da redigersi secondo le procedure dall’articolo 18 della Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 296/88. Tale Piano non risulterebbe essere stato mai redatto. 4. L’area che comprende le tramogge è indicata come Zona funzionale b) “Zona compresa fra il perimetro del Porto Turistico e la Strada Provinciale per Rio Marina: volume max mc. 5000, altezza un piano, funzioni consentite uffici e servizi di carattere direzionale connessi alla z struttura del Porto Turistico”; dal che si evince che in questa zona gli strumenti urbanistici esistenti prevedono che gli interventi da realizzare fossero non solo erano subordinati all’approvazione del Piano di Recupero o Piano Particolareggiato Unitario, ma che addirittura la loro destinazione dovesse essere strettamente connessa alla realizzazione e gestione del Porto Turistico e non sicuramente a fini ricettivi delle tramogge esistenti; 5. Non sembra dunque un caso se il recupero delle tramogge ai fini ricettivi, oggetto del Piano di Recupero di iniziativa privata recentemente approvato definitivamente in Consiglio Comunale, compare solo quando la norma comunale cita gli interventi connessi al Piano di Recupero o Piano Particolareggiato Unitario relativo alle già citate 3 zone funzionali (mai redatto). Infatti la norma cita testualmente: “Per gli interventi suddetti è prescritto un Piano di Recupero o Piano Particolareggiato unitario di iniziativa pubblica o privata da redigersi secondo le procedure previste dall’art. 18 della Delibera del C.R. 296/88, comprensivo anche dei seguenti interventi: bonifica delle pareti e dei pendii della cava ……………omissis……………..; opere di raccolta ed allentamento delle acque dai terrazzamenti e dal ciglio della cava; sistemazione a verde del piano cava; recupero delle tramogge esistenti mantenendone l’impianto originale, per un eventuale uso a fini ricettivi, o di servizio alla struttura ricettiva di nuova realizzazione”; Si prescrive inoltre la salvaguardia delle sorgenti esistenti mediante una area in edificabile da destinare a verde; la realizzazione del parcheggio con struttura su due piani parzialmente interrata e copertura a verde con manto vegetale di altezza non inferiore a 0,8 ml; conservazione e salvaguardia delle alberature esistenti (pini, eucalipti) nel piano cavo, lungo la strada provinciale, e comunque presenti nella sottozona; Perciò, anche se la norma appare molto articolata, si evince chiaramente che: 1. Il progetto di recupero ai fini ricettivi delle Tramogge delle Paffe non poteva essere realizzato che all’interno di uno degli interventi a corredo di un Piano di Recupero o Piano Particolareggiato unitario che non è stato mai predisposto dai privati o dall’Amministrazione Comunale di Rio Marina; che lo stesso avrebbe dovuto interessare 3 Zone Funzionali (A, e C) per un totale di 25.000 mc tra le quali è compresa anche l’area dove insistono le Tramogge, ma diove sarebbero consentiti solo interventi collegati alla realizzazione ed alla gestione del nuovo porto turistico di Cavo, mai realizzato ed escluso dalle politiche regionali. 2. Il vigente strumento urbanistico del Comune di Rio Marina fino ad ora non aveva permesso l’attuabilità delle previsioni edificatorie delle 3 Zone Funzionali, vuoi per l’assenza dello strumento urbanistico previsto dalle norme riguardanti la sottozona “C” (Variante generale al Prgc), vuoi per la mancata approvazione del Porto Turistico del Cavo, alla cui realizzazione erano, e restano, subordinate le previsioni di quel Piano, compreso il recupero delle Tramogge che oggi si vorrebbe a fini ricettivi. In conclusione: il progetto approvato dal Consiglio Comunale di Rio Marina non ha alcuna conformità urbanistica con il Prgc, ancora vigente in attesa dell’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici ancora in itinere, in quanto non poteva essere presentato separato dal contesto normativo della Sottozona D10 che disciplina l’intero comprensorio portuale. L’intervento doveva comunque essere subordinato sia all’approvazione del nuovo Porto Turistico che del Piano di Recupero o Particolareggiato Unitario riguardante tutte le 3 Zone Funzionali. Tale intervento risulta normato in maniera chiara e puntuale e non quindi può essere presa come norma di riferimento per la sua fattibilità un comma dell’articolo 31 che recita: “Per i manufatti edilizi esistenti si prevedono interventi di tipo A, B, C,D1, D2 dell’allegato alla Legge Regionale 59/80”. Tale norma si riferisce infatti ad altri manufatti esistenti in tutto il comprensorio portuale, composto dalle 3 Zone Funzionali a,b, c, e non certamente dalle tramogge il cui recupero è previsto da una norma ad hoc che come abbiamo avuto modo di dimostrare oggi non è applicabile. Si invitano quindi l’Amministrazione Comunale ad intraprendere tutte le azioni necessarie per riportare la vicenda all’interno di una corretta applicazione degli strumenti urbanistici vigenti, delle norme di salvaguardia esistenti, della necessità della valutazione di incidenza di un progetto che ricade in un’area delicatissima dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, un’enclave di una Zps e quindi, secondo le norma vigenti, sottoposta alle stesse procedure di valutazione dell’impatto ambientale che paiono fino ad ora assenti o del tutto deficitarie. 6) Piano di Recupero “Costa dei Barbari” E’ stato inserito fra i Piani approvati definitivamente, ma quando è stato approvato il relativo PdiR ??? L’intervento riguarda un’area già al centro di vicende giudiziarie e alla quale è stata data una destinazione residenziale che secondo noi presenta forti dubbi di legittimità in quanto il Piano rientra nella stessa area delle Paffe oggetto dell’osservazione precedente, quindi anche per questo valgono gran parte delle osservazioni sopra esposte, anche se ricade in una sottozona diversa (la a) – vedere art. 31 della N.T.A. del P.R.G “Sottozona D10 – Comprensorio Portuale a Cavo”), ma comunque con una destinazione sempre legata alla realizzazione del Porto Turistico, mai realizzato. Quindi il recupero delle strutture esistenti (ex discoteca) non poteva essere destinata a residenza (come sembra da Piano di Recupero presentato) ma a destinazione “ristorazione ed attrezzature per il tempo libero” (vedi il sopra citato Art. 31 N.T.A. del P.R.G.). Inoltre, anche questo Piano, ammettendo che fosse già approvato, è da considerarsi in via di realizzazione? E stato rilasciato il permesso di costruire per l’intervento? Da sopralluogo è stato verificato che non esiste alcun cantiere predisposto né cartello con inizio lavori. A nostro parere non può essere definito in “via di realizzazione”. 7) Piano Particolareggiato Ce/8 approvato definitivamente, Il Piano in oggetto, anche se sembra sia stato approvato 4 o 5 anni fa, deve avere avuto un iter travagliato visto che i lavori sono iniziati solo nell’estate 2009 (in concomitanza con l’adozione del Regolamento Urbanistico). E’ ubicato all’entrata del Paese di Cavo, in loc. San Bennato, ed i lavori in corso, per il loro impatto ambientale e paesaggistico, stanno sollevando molte perplessità, poiché eseguiti attraverso lo sventramento di un ripido versante boscato che ospitava lecci secolari (specie prio ritaria della Direttiva Habitat dell’Ue) per realizzare una strada carrabile per raggiungere un’area, anch’essa boscata, dove, dopo un consistente sbancamento, saranno realizzate delle costruzioni a destinazione residenziale e posti auto interrati. In questo caso gli interventi sono in corso ma sussistono grossi problemi d’impatto ambientale e di rispetto della Legge Forestale Regionale a tutela delle aree boscate (art. 80 del Regolamento Forestale "Eccezionalità" della trasformazione del bosco”). Si tratta di un vero e proprio scempio ambientale che chiediamo all’Amministrazione comunale di rivedere nelle sue dimensioni ed impatto ambientale. 8) Piano Attuativo “Capo d’Arco” approvato definitivamente con Delibera C.C. n. 30 del 01.08.2008 – Si tratta di un piano inizialmente approvato come Piano particolareggiato di iniziativa privata e poi (di fronte ad un ricorso al Tar) trasformato in Piano di iniziativa pubblica addirittura approvando 3 comparti in più del Piano originale, uno dei quali cassato dal Parco Nazionale perché prospettava la realizzazione di costruzioni sulla scogliera in piena Area Protetta. Il pasticcio procedurale si è poi esteso alla valutazione ambientale del Piano che era stata fatta sulla base non delle nuove previsioni ma di quelle vecchie, ripresentando la stessa identica documentazione superata che si riferiva a soli 4 comparti. Sulla vicenda e sulle sue incongruità rispetto alla normativa vigente in materia forestale ed ambientale ha espresso, rispondendo ad interrogazioni parlamentari, opinioni di illegittimità, basate su pareri del Corpo Forestale e del suo Ufficio Legale, il ministro delle Politiche agricole e forestali. Lo stesso Ministro Zaia ha inoltre sollevato nelle sue risposte scritte alle interrogazioni parlamentari anche il delicatissimo tema della congruità delle previsioni del Piano Strutturale di Rio Marina (e in generale degli altri P.S. dei comuni elbani) con l’effettiva presenza delle risorse ambientali che si asserisce siano disponibili, in particolare per quanto riguarda le spiagge che troppo spesso i Piani Strutturali “si scambiano” per consentire edificazioni anche in territori come Capo d’Arco ormai praticamente privi di costa balneabile secondo gli standard previsti. Un artificio ben presente nel PS del Comune e ripreso quindi nella previsioni del RU. L’area è nota per la presenza di abusi edilizi e di strutture abusive sulla costa e oggetto di vari ricorsi e contenziosi tra privati. Inoltre le autorizzazioni chieste per altri interventi edilizi hanno prodotto ulteriori abusi sanzionati dal CTA-CFS del Parco Nazionale e sono fermi per la negazione di nulla-osta relativi agli scarichi fognari. Il Piano Attuativo di Capo d’Arco è in via di realizzazione? E stato rilasciato il permesso di costruire per l’intervento o presentate D.I.A. esecutive del Piano approvato in Consiglio Comunale ? Da sopralluogo è stato verificato che non esiste alcun cantiere predisposto né cartello con inizio lavori. A nostro parere non è in “via di realizzazione”. Ribadiamo la non conformità del Piano in oggetto al P.R.G. vigente e che anche in questo caso non si tratta certamente di un Piano “in via di realizzazione”, Quindi, almeno 6 dei 10 Piani Attuativi fatti salvi dal Regolamento Urbanistico (cioè che non costituiscono nuova volumetria essendo i relativi interventi conclusi, già in corso o in via di realizzazione) per diversi motivi (interventi impattanti e con elevata criticità ambientale in quanto localizzati in aree di elevato pregio ambientale, non conformità al P.R.G., non conformità alla Legge Forestale della Toscana, lavori ancora non iniziati e comunque interventi non ancora in fase di realizzazione, rilievi del ministero delle Politiche agricole e Forestali) meriterebbero particolare attenzione ed i dovuti approfondimenti da parte delle Autorità competenti in materia di controllo e vigilanza sia amministrativa (iter dei Piani e rispetto della normativa comunale e regionale) che ambientale (impatto sul territorio dei Piani). AREE DI TRASFORMAZIONE PREVISTE DAL REGOLAMENTO URBANISTICO Fra le Aree edificabili introdotte dal Regolamento Urbanistico, e quindi volumetria ex novo (molte delle quali non sono altro che conferme di Piani Attuativi del vecchio PRG rivisti nel perimetro e nel volume ammissibile), due in particolare meritano la dovuta attenzione, perché in palese contrasto con la normativa vigente in materia di tutela del bosco. Si tratta delle Aree di Trasformazione a Cavo definite TR06 e TR07, localizzate in prossimità del Monte Lentisco ed entrambi destinate alla realizzazione di strutture con destinazione mista residenziale e turistico-ricettiva. La TR06, di superficie territoriale pari a mq. 69.654, prevede una volumetria di mc. 4000 (2000 residenziale e 2000 turistico-ricettiva) e, come afferma la relativa scheda degli Indirizzi e Prescrizioni “L’area di trasformazione si trova in una zona prevalentemente boscata con elementi vegetazionali di leccio e macchia alta di sclerofille”. La TR07 invece, di superficie territoriale pari a mq. 12.342, prevede una volumetria di mc. 3000 (2000 residenziale e 1000 turistico-ricettiva) e, come afferma la relativa scheda degli Indirizzi e Prescrizioni “L’area di trasformazione è posta in adiacenza alla strada di Frugoso e all’edificato esistente di recente realizzazione e prospiciente al mare. L’area di trasformazione si trova in una zona boscata a macchia mediterranea intersecata con formazioni a macchia in evoluzione.”. Non si comprende come sia stato possibile che l’Amministrazione comunale abbia inserito nuove aree edificabili in zone densamente boscate, ricoperte da vegetazione definita habitat di interesse comunitario dalla Direttiva CEE 92/43 e nell’Appendice I della L.R. 56/2000 (codice Natura 2000 – 9340; Codice Corine 45 3 , Foreste dense con Quercux ilex), soggette ad una normativa rigidissima di tutela ambientale (richiamata anche dallo stesso ministro delle Politiche forestali nelle sue risposte ad interrogazioni parlamentari) e che vieta tassativamente la trasformazione dei boschi per scopi edificatori speculativi, consentendola solamente in casi eccezionali legati a situazioni particolari di utilità pubblica e ad attività agricolo-produttive ed agrituristiche. Si riporta, a tal proposito, L’Art. 80 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 48/R Regolamento Forestale della Toscana. Criteri e prescrizioni per il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione dei boschi 1. La trasformazione dei boschi di cui all’articolo 3, comma 1 della legge forestale, è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. 2. La trasformazione delle formazioni arbustive assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4 della legge forestale e, più in generale, dei boschi di neoformazione insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, è valutata in rapporto alle esigenze di tutela e di riequilibrio dei sistemi vegetazionali e delle aree verdi, anche in riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PTC. In tale ambito, ferma restando la tutela idrogeologica, costituiscono elementi per la valutazione della fattibilità della trasformazione le seguenti esigenze: a) il riequilibrio vegetazionale del territorio ai fini del mantenimento della fauna selvatica e della biodiversità vegetale ed animale; b) la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi; c) il recupero all’attività agricola di aree già alla stessa destinate. Lo stesso concetto viene ribadito dalla Delibera Giunta Regionale 17 gennaio 2005, n. 43 L.R. 21 marzo 2000 n.39 - "Legge Forestale della Toscana" - D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R . Regolamento Forestale - Circolare. Allegato A Circolare illustrativa della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana". Il Punto 3) "Eccezionalità" della trasformazione del bosco, cita testualmente: L'articolo 80 del regolamento forestale prevede che i motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi che consentono di autorizzare la trasformazione del bosco, debbano essere valutati non solo in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio ma anche alle indicazioni e prescrizioni del piano territoriale di coordinamento (PTC) della provincia e degli strumenti urbanistici comunali. Il PTC, in particolare, è lo strumento di gestione e pianificazione del territorio provinciale che ha lo scopo, tra l'altro, di tutelare, riqualificare e valorizzare il paesaggio anche attraverso la definizione e l'individuazione dei sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio, l'individuazione dei principi per l'utilizzazione delle risorse e degli indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale. Si evidenzia comunque che l'articolo 80 del regolamento forestale differenzia i criteri per la trasformazione tra le formazioni arbustive assimilate a bosco e i boschi di neoformazione dai boschi di più antica origine. Infatti, mentre per quest'ultimi la previsione negli strumenti urbanistici appare condizione essenziale e preliminare per la valutazione di fattibilità della trasformazione, per i boschi di neoformazione e per gli arbusteti il regolamento, pur rimandando agli indirizzi e prescrizioni del PTC che dovranno essere comunque presi in considerazione ove esistenti, ha esso stesso esplicitato i casi e i relativi criteri oggetto della valutazione. In particolare, rientrano tra questi, oltre alla tutela idrogeologica, il recupero dell'attività agricola in aree già utilizzate a tale scopo, il riequilibrio vegetazionale per il mantenimento della fauna selvatica e della biodiversità animale e vegetale, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi”. Quindi la previsione di edificabilità delle 2 aree di trasformazione citate è illegittima (è in contrasto con la normativa vigente) in quanto va ad intaccare due zone ad alto pregio ambientale, caratterizzate da una fitta copertura boscata e in Habitat prioritario, con presenza di lecci secolari e in un bosco in rinnovamento naturale, assolutamente protetti dalla Legge Forestale della Toscana e dal suo Regolamento di Attuazione, che ne consente la trasformazione solo in casi eccezionali fra i quali non ci sono certamente quelli edificatori a destinazione residenziale e turistico-ricettiva. Pertanto si chiede che queste previsioni siano cassate dal Regolamento Urbanistico. Sulla base delle osservazioni sopra esposte, si invita l’Amministrazione Comunale di Rio Marina a rivedere il Regolamento Urbanistico, tenendo conto dei rilievi formulati ed avviando le verifiche e gli accertamenti richiesti.