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Giovanni Fratini: Vicenda Toremar, la Regione cita a sproposito leggi, anche sue

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : venerdì, 06 agosto 2010

Il nuovo comunicato della Regione Toscana sulla privatizzazione al 100% di Toremar e sulle tariffe praticate anche nella presente stagione merita alcune considerazioni e precisazioni. E’ d’obbligo, innanzi tutto, ricordare che la Campania e la Sardegna, hanno scelto una strada diversa: quella della costituzione di una Società mista, pubblico e privata, con la Regione che non cede l’intera proprietà ma rimane comprioprietaria e affida al Socio prescelto mediante gara ad evidenza pubblica anche i compiti operativi connessi alla gestione del servizio. La Regione Lazio, che deve occuparsi dei collegamenti con le isole pontine, ha fatto la medesima cosa. La gestione del servizio tramite una Società mista è senz’altro in linea con le direttive dell’Unione europea. Il D.L. n°112/2009 convertito con legge n°133, che adegua alla disciplina comunitaria la materia dei servizi pubblici locali (compresi quelli marittimi), ha fatto finalmente chiarezza sulle diverse forme possibili di gestione, smentendo clamorosamente chi ci dava ad intendere che la privatizzazione totale era l’unica strada obbligata, imposta dall’Europa. Nel comunicato della Regione inoltre si giustifica la privatizzazione richiamando la legge regionale n°20 del 2008 che all’art.3, 3° comma, vieta la partecipazione in Società “ aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire finalità istituzionali”. Viene spontaneo chiedersi se i collegamenti marittimi con le isole e la garanzia della continuità territoriale, principio alla cui osservanza l’Unione europea richiama sovente gli Stati membri, non rientrino nelle finalità istituzionali della Regione. Inoltre, al successivo comma 4, si legge anche che “è ammessa la costituzione o la partecipazione (della Regione ) in Società che producono servizi di interesse generale”. Tra i servizi di interesse generale rientra certo il trasporto marittimo, anche secondo “il pensiero” dell’Unione Europea. La realtà è che la decisione a suo tempo presa dalla passata Giunta regionale, confermata dalla attuale, della totale privatizzazione è stata la logica conseguenza di una valutazione del tutto “politica “. Non c’erano né ragioni tecniche né ragioni di legittimità che imponessero una tale scelta. Quanto alla questione delle tariffe si afferma che “sarebbe possibile un’ulteriore riduzione a patto che ci sia una compensazione con incremento del sussidio”. A parte il fatto che se la Toremar avesse, quest’anno, deciso, ad esempio di non applicare le tariffe di alta stagione, forse i minori introiti sarebbero stati compensati da un sicuro incremento della vendita di biglietti per passeggeri e auto. Se alla fine, comunque, fosse stato necessario un certo aumento del sussidio pubblico, sarebbe stato davvero impossibile per la Regione trovare le risorse necessarie? Se pensiamo che dal 1997, con il D.Lgs.n°422, sono state attribuite dallo Stato alle Regioni tutte le competenze amministrative in materia di servizi di trasporto locale compreso quello marittimo e che la nostra Regione non ha mai impegnato una lira o un euro per migliorare i collegamenti con l’arcipelago toscano, contrariamente a quanto hanno fatto la Sardegna, la Sicilia e la Campania, per le proprie isole, forse uno sforzo in più avrebbe potuto ( anzi dovuto ) farlo. Strana teoria poi quella secondo cui sarebbe necessario non avere troppo squilibrio tra le tariffe delle Compagnie private che non beneficiano di sussidi pubblici e quelle della Toremar o della Società che vincerà un domani la gara, perché potrebbero insorgere contenziosi per “ concorrenza sleale”. Ma allora ogni volta che gli Armatori privati decidono di aumentare le tariffe, la Società sovvenzionata dovrebbe fare altrettanto? Il ragionamento ci appare un po’ strano. Riteniamo, al contrario, che chi, ricevendo sovvenzioni pubbliche, gestisce servizi di trasporto indispensabili per l’economia e per la vita delle popolazioni delle isole minori come quelli marittimi, debba cercare di applicare tariffe che non siano troppo distanti da quelle del trasporto ferroviario o su gomma e non da quelle delle Compagnie private. Il parametro di riferimento dovrebbe essere rappresentato da quelle tariffe e non da altre. Il rispetto del principio della continuità territoriale vuol dire questo. Vuol dire, come è scritto nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio europeo del 12 maggio 2004, che gli Stati membri, ma anche altre Autorità pubbliche come le Regioni, devono “garantire la fornitura di servizi di interesse generale efficienti, di qualità e a prezzi accessibili a tutti i cittadini e a tutte le Imprese”.


Nave toremar nebbia

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