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Sinistra Ecologia e Libertà replica a Ciumei : Le piacerebbe non avere opposizione ..

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : giovedì, 22 luglio 2010

Il nostro ineffabile Sindaco ha risposto alla segnalazione SEL-PD in merito ai contenuti del Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85 e sulla loro applicabilità alla nostra Torre. Lo ha fatto con il tono pittoresco che ormai gli è naturale, con arroganza, con superficialità, con rabbia. Nella nota sostiene : che è dispiaciuto che abbiamo “abboccato al filaccione mazzantiniano” (sic); che la nostra è stata una lettura “superficiale, errata, fuorviante e con una conclusione errata” (siete stupidi, non sapete leggere e non capite!); che siamo “incappati in un grossolano e incomprensibile errore”; che le nostre sono “polemiche inutili, insulse, infondate e a rimorchio”; Conclude con la solita frase ad effetto, velatamente minacciosa, facendo riferimento ad ipotetiche ed eventuali responsabilità. Abbiamo riportato i punti salienti perchè crediamo che si commentino da soli. Non servono altre parole, se non le sue, per interrogarsi (e rispondersi) in ordine agli atteggiamenti, alla razionalità e al senso istituzionale che lo animano. Non siamo abituati a prendere posizione né a rimorchio, né senza convinzione, né, talvolta, senza aver consultato chi magari ne sa più di noi. E per questo che abbiamo contattato l’Agenzia del Demanio e abbiamo sentito uno studio legale dei più autorevoli in diritto amministrativo della Regione Toscana. La disciplina per il trasferimento dei beni è contenuta principalmente negli artt. 3 e 5 e, in parte, nell’art. 4. Il procedimento si snoda per fasi successive: a) individuazione dei beni: cui fa cenno già l’art. 1, attraverso l’inserimento dei beni, singolarmente o per gruppi, in appositi elenchi corredati da “adeguati elementi informativi”, contenuti in uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto e previa intesa in Conferenza unificata; b) domanda di attribuzione all’Agenzia del Demanio presentata dalle regioni e dagli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti sopra indicati nella Gazzetta ufficiale. Alla domanda va allegata una relazione sulle modalità e finalità di utilizzazione del bene. Questa è la strada da seguire in merito al DLgs 85/2010 e questo come dice il suo titolo è rivolto anche ai comuni. Oppure potremmo riprendere quanto espresso nella sentenza della Corte di Cassazione con cui il nostro Comune ha vinto la causa con la famiglia Brignetti: la Torre è un bene storico culturale e come tale inalienabile e non rientrante tra i beni di cui si occupa il DLgs sopra detto, ma trova una forte tutela nelle norme del Codice dei beni ambientali. E i suoi legali Signor Sindaco sanno benissimo che una sentenza della Cassazione fa giurisprudenza. E’ vero non siamo stati lusinghieri con Lei, ma solo perché non abbiamo motivi per esserlo. Se ci fosse un motivo per lodarla saremmo i primi ad esserne felici sempre nel famoso interesse della collettività che rappresenta e di cui noi facciamo parte a pieno titolo. Se, ad esempio, il Sindaco avesse convocato la Commissione e se con questa avesse formulato un progetto per l’utilizzazione ci toglieremmo tanto di cappello. Sperando di esserci messi, per la circostanza, il cappello giusto. E’ da 16 mesi che noi e 400 cittadini firmatari di una petizione attendiamo la convocazione della commissione sulla Torre deliberata dal Consiglio Comunale e mai da Lei convocata per ragioni strettamente personali nei confronti di un membro della minoranza. Infine la informiamo che “per ora” in Italia è ancora possibile avere un’opposizione e Lei ce l’ha.


torre marinese sbarre

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