Torna indietro

Controcopertina: La "riforma" Prestigiacomo dei parchi 3) Il parco-impresa col buco

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : sabato, 28 novembre 2009

Che la riforma proposta dal ministro Stefania Prestigiacomo puntasse all’accentramento lo avevamo capito nelle due puntate precedenti di questo nostro viaggio nelle possibili modifiche della legge sulle aree protette 394/91, la terza tappa ci porta probabilmente nel “territorio” che spiega meglio la filosofia che sostiene la “riforma”, quello economico. Troveremo messe nero su bianco molti dei concetti che il ministro ha espresso fin dal suo insediamento, spesso con un linguaggio molto “mercantile”. La modifica del vecchio articolo 14 L’articolo 14 “Iniziative per la promozione economica e sociale” della 394/91 subisce un taglio radicale del testo attuale ed un ampliamento ipertrofico in quello della “riforma” : Fino ad ora la Comunità del parco (comuni, provincie, regione e comunità montane) per promuovere le iniziative per lo sviluppo delle collettività residenti nel parco avviava contestualmente all’elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per promuovere le attività compatibili; la riforma cambia tutto le toglie questo (unico) potere pianificatorio assegnandolo al Consiglio direttivo: «1. L’Ente parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio nel quale ricade in tutto o in parte il parco nazionale. Allo scopo il consiglio direttivo del parco adotta, su proposta del presidente, sentita la comunità del parco, contestualmente all’elaborazione del piano del parco o al suo aggiornamento, un piano triennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili con le finalità dell’Ente parco, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti, eventualmente anche attraverso accordi di programma». La Comunità del parco viene con questo svuotata di ogni residuo potere che non le era stato già tolto con le precedenti modifiche proposte dalla riforma Prestigiacomo, tanto che ci si chiede se il suo mantenimento in vita praticamente come “auditore” delle altrui decisioni non sia un inutile accanimento terapeutico di un organismo del parco praticamente sterilizzato. I nuovi comma 2 e 3 sono praticamente ciò che rimane degli attuali 6 comma della legge 394/91 con una differenza: mentre attualmente il parco organizza d’intesa con ola regione corsi di formazione per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusi ovo di guida del parco, con la riforma “può inoltre organizzare” questi corsi, ma evidentemente può anche non farlo e non dotarsi di guide del parco… I nuovi articoli 14, marchio del parco ed entrate economiche Gli articoli 14-bis e 14 ter proposti dalla riforma si occupano della concessione del marchio del parco che nell’attuale 394/91 era confinato ad uno striminzito comma 4. «14-bis, Sviluppo del parco e del territorio 1. Per le finalità di cui all’articolo q 14, l’Ente parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l’uso di un marchio di qualità agli operatori con sede legale e operativa nel territorio nel quale ricade in tutto o in parte il parco nazionale, i cui prodotti o servizi soddisfino requisiti prestabiliti di compatibilità con le finalità del Parco. Inoltre, per le medesime finalità l’Ente parco può affidare, a società da esso interamente partecipate o a capitale misto, la gestione di servizi aggiuntivi di cui all’articolo 14-bis». Un bel passi avanti rispetto alla situazione di alcuni parchi per i quali oggi è difficilissimo anche vendere un libro ed una maglietta e che apre la strada ad un diverso protagonismo economico del parco sul territorio. Con l’aggiunta dell’articolo 14-ter la riforma Prestigiacomo fissa (finalmente) anche regole per la concessione del marchio di qualità valide per tutti, ma sembrerebbero necessari alcuni aggiustamenti nel testo: non si capisce ad esempio d se la cosa riguardi solo la ricettività o anche solo le aziende ma noon i singoli prodotti (ad esempio, pescato, specie agricole autoctone, specialità gastronomiche locali, ecc.), comunque il nuovo testo recita: «1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ente parco adotta linee guida con le quali vengono stabiliti i requisiti specifici che le imprese operanti nel settore della ricettività turistica devono rispettare. Esse individuano le finalità, le metodologie e i requisiti che definiscono il processo di concessione del marchio “Qualità Parco” ad imprese con sede legale e operativa nel territorio nel quale ricade in tutto o in parte il parco nazionale. Le linee guida sono approvate con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Alle linee guida accede un protocollo d’intesa, alla cui adesione è subordinata la concessione in uso del marchio “Qualità Parco”, di esclusiva proprietà del Parco, secondo le regole di seguito definite. 4. Gli ambiti di valutazione per l’assegnazione del marchio “Qualità Parco” si suddividono in tre macro-aree: aspetti ambientali, relativi all’ambito tecnico-legislativo legato alle singole matrici ambientali, ovvero: scarichi, rifiuti, emissioni in atmosfera, risorse idriche, gestione prodotti pericolosi, gestione energetica; aspetti gestionali, riguardanti la missione e gli obiettivi strategici dell’azienda, la modalità di gestione delle risorse umane, i requisiti di acquisto in diversi ambiti e la valorizzazione dei caratteri di tipicità e genuinità caratterizzanti l’ambito territoriale in cui l’azienda si trova; aspetti comunicativi, riguardanti la sensibilizzazione dei clienti sulla tutela dell’ambiente in generale, sia all’interno della struttura che sul territorio e, in particolare, sull’importanza del Parco con i suoi obiettivi di conservazione e protezione della natura. 5. Le verifiche finalizzate al rilascio della concessione in uso del marchio sono effettuate da un organismo indipendente che trasmette il suo referto all’Ente parco, nell’ambito del quale il Comitato Tecnico Marchio del Parco verifica, sulla base della documentazione utilizzata, l’attività svolta dall’organismo indipendente e, in caso di dubbi interpretativi, sull’assegnazione dei punteggi da parte di questo, decide il punteggio definitivo formulando una proposta di concessione del marchio “Qualità Parco”. Sulla base di tale proposta, il Presidente, sentito il consiglio direttivo, procede all’assegnazione del marchio “Qualità Parco” entro 60 giorni dalla data della conclusione della verifica da parte dell’organismo indipendente. 6. L’attestazione ha durata biennale, rinnovabile per un biennio». Lac vera novità è però costituita dai successivi articoli aggiunti che danno ai parchi la possibilità di “fare cassa” e gestire servizi, fare accordi economici e scientifici e ricevere sponsorizzazioni: «Art. 14 quater. Servizi aggiuntivi. 1. Presso la sede e le strutture degli Enti parco possono essere istituiti servizi aggiuntivi, con finalità di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, quali, a titolo semplificativo: a) il servizio editoriale di vendita riguardante i cataloghi ed i sussidi cartografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e la riproduzione di beni ambientali e di merchandising; b) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e di assistenza didattica, i centri d’incontro, il presidio medico: f) i servizi di guardaroba e deposito; g) i servizi di caffetteria e di ristorazione; h) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali, nonché di ogni altra attività di valorizzazione i) il servizio di foresteria per ricercatori, scolaresche e gruppi organizzati. 2) I servizi aggiuntivi sono gestiti in forma diretta qualora l’Ente parco disponga di mezzi economici, finanziari e del personale necessari all’espletamento degli stessi, oppure in forma indiretta, mediante società di scopo, da esso interamente partecipate o a capitale misto. In alternativa, l’organizzazione dei servizi aggiuntivi può aver luogo in forma integrata, con affidamento a privati secondo il regime degli appalti e dei servizi o i regimi speciali previsti dalla legislazione di settore. Per organizzazione in forma integrata si intende una procedura di affidamento che consenta l’attivazione e la gestione di più servizi aggiuntivi congiunti integrati rispetto sia alle varie tipologie indicate nel comma 1 sia a più Enti parco 3. Possono essere stipulati accordi con regioni ed enti pubblici territoriali, al fine dell’attivazione congiunta di servizi integrati, da realizzare nel rispetto delle procedure previste dal presente decreto (?). 4. Gli Enti parco regolano l’esercizio delle attività che possono eventualmente essere svolte da soggetti diversi dagli affidata ridi cui al comma 2 e nelle medesime strutture, in modo da evitare disservizi o conflittualità. 5.Il contratto fra l’Ente parco e l’appaltatore ha durata quadriennale, è stipulato in forma pubblica amministrativa e deve specificare tra l’altro le aree destinate all’espletamento del servizio, nonché gli oneri e le modalità di prestazione del servizio. 6. L’affidatario, nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è tenuto al rispetto degli standard di qualità e ai principi e gli indicatori minimi di qualità previsti nelle carte di qualità dei servizi adottate dagli Enti parco, sulla base di idonee linee guida approvate dal Ministero dell’Ambiente con proprio decreto. 7. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Svolge un’attività di costante monitoraggio sulle gestioni dei servizi aggiuntivi attivate presso gli Enti parco, fornisce supporto tecnico-giuridico ai soggetti competenti ad individuare ed organizzare i servizi aggiuntivi in forma integrata. Il Ministero può, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accettare il livello di qualità dei servizi erogati e la buona conduzione del servizio da parte dell’affidatario. Nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente , il Ministero dell’Ambiente assicura l’efficace e tempestivo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, mediante il Servizio ispettivo, alla cui direzione è preposta una unità di livello dirigenziale generale. Al fine di rendere possibile lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dal presente comma, gli Enti parco sono obbligati a comunicare per via telematica al Ministero gli affidamenti operati ai sensi del presente decreto, le convenzioni eventualmente stipulate, i progetti di gestione e le informazioni relativa ad eventuali modifiche intervenute successivamente». Una vera e propria rivoluzione che trasforma l’Ente parco in una impresa “turistica” e di servizi sotto il diretto controllo del Ministero, che agisce in proprio (ed in concorrenza con le altre), dispensa appalti e fa accordi economici ed operativi con altri soggetti e che probabilmente dovrebbe basarsi su un rafforzamento amministrativo adeguato (del quale nella riforma non c’è traccia) degli Enti parco ed anche del Ministero. La collaborazione con scuole ed università Il nuovo articolo 14 ter della riforma Prestigiacomo riguarda gli accordi prevede che «1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati per diffondere la conoscenza degli enti parco e favorirne la fruizione. 2. Sulla base degli accordi previsti dal comma 1, i responsabili degli enti parco possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l’elaborazione e l’attuazione dei progetti formativi e di aggiornamento dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell’istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità. Il parco sponsor L’articolo 14 quater introduce il delicato tema delle sponsorizzazioni delle attività da parte del parco, mantenendola sotto un controllo ministeriale che rischia di renderla farraginosa: «1. E’ sponsorizzazione di beni ambientali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio ambientale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze di tutela é effettuata dal Ministero in conformità alla disposizione della presente legge. 2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. 3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce»- Parco e fondazioni bancarie Il parco potrà trovare risorse anche attraverso gli accordi con le fondazioni bancarie di cui si occupa l’articolo 14 quinques: «1. Il ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli d’intesa con le fondazioni conferenti dio cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, al fine di coordinare gli interventi per la loro valorizzazione e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie per garantire il proseguimento degli obiettivi dei protocolli d’intesa» . L’articolo è abbastanza strano, visto che i parchi non vengono proprio citati come soggetto attivo ma evidentemente considerati tra coloro che eventualmente possono usufruire dei contributi affidati ad altri. Il “buco” del parco impresa La riforma ha un “buco” evidente: non si capisce con quali risorse attuali (e quale apparato tecnico) gli esangui parchi nazionali possano affrontare questa sfida imprenditoriale alla quale li chiama la Prestigiacomo, tanto più che l’articolo 15 della legge 394/91, “Acquisti, espropriazioni ed indennizzi”, rimane invariato proprio come quello 16, “Entrate dell’Ente Parco ed agevolazioni fiscali” che lascia immutate le possibilità di entrate del Parco, riproponendo un meccanismo che ha ridotto le aree protette ad una semi-impotenza per quanto riguarda la possibilità di avere entrate autonome, certe e consistenti. Scompaiono quindi le velleità di privatizzazione dei parchi e di affidamento diretto a fondazioni, ma si evidenzia la dicotomia tra la richiesta di attivismo economico ed imprenditoriale che la riforma fa ai parchi e gli strumenti (e le risorse economiche ed umane) che poi realmente (non) vengono affidate alle aree protette per realizzarlo. Umberto Mazzantini da www.greenreport.it


Euro verde

Euro verde