La monarchia del presidente di fiducia Il mondo dei parchi attendeva che il ministro dell’ambiente Stefania Prestigiacomo tenesse fede alla promessa di convocare la Conferenza nazionale sulle aree protette, ma anche il 2009 è ormai passato senza vederne traccia, in compenso il ministro ha messo mano autonomamente ad una proposta di riforma della legge quadro sulle Aree protette, la 394/91, che in molti vorrebbero conoscere, soprattutto la Federparchi ed i parchi nazionali e regionali e le aree marina protette. Con oggi Greenreport comincia un viaggio, che si rivelerà anche sorprendente (e deludente per coloro che chiedevano l’azzeramento dei parchi), nella proposta di riforma della quale ci è pervenuta una copia. Le novità vere non sono molte, ma rischiano di snaturare l’impianto della legge in diversi articoli essenziali, accentuando il centralismo gestionale, diminuendo il ruolo degli enti locali e del Consiglio direttivo, sconvolgendo le Aree marine protette. Una proposta magmatica fino alla contraddittorietà, che a volte si rivela una controriforma, che avrà bisogno sicuramente di aggiustamenti, ripensamenti, tagli e aggiunte. Avrà bisogno quindi di quella condivisione e concertazione che fino ad ora è mancata con il mondo dei parchi, le regioni, gli enti locali e le associazioni ambientaliste ed il mondo scientifico. A meno che la Prestigiacomo non pensi di risolvere tutto con un passaggio parlamentare di una non più blindatissima maggioranza che sui parchi sembra avere idee molto confuse (fino al totale disinteresse) ma anche molte radicalissime divisioni e folcloristiche interpretazioni padane. Iniziamo con l’analizzare cosa succederebbe ai parchi dal punto di vista politico-gestionale se la “riforma Prestigiacomo” venisse approvata così come proposta. I principi generali, le finalità e l’ambito della legge contenuti nel Titolo I, salvo qualche piccola correzione lessicale, rimarrebbero praticamente immutati, la Prestigiacomo aggiunge solo un (ininfluente) comma e): «Valorizzazione delle aree naturali protette anche a fini turistici, didattici, ricreativi, e di ricerca scientifica, nel pieno rispetto dei massimi livelli di tutela ambientale nonché la promozione della fruizione pubblica e condivisa del patrimonio naturale e paesaggistico comune», cambia invece l’articolo 5 che diventa: «Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e d’intesa, fermo restando quanto stabilito dall’art.117, comma 2, lett s), Cost». Per il Titolo II – Aree protette nazionali, resta immutato il meccanismo di istituzione, cambia invece l’articolo 9 che riguarda l’Ente parco del quale vengono confermati tutti gli organi già esistenti (Presidente; Consiglio Direttivo; Collegio dei revisori dei conti; Comunità del Parco, cioè i comuni, le province, le regioni e le comunità montane che hanno loro territori inclusi nel parco) ma sparisce la giunta esecutiva (con un’ulteriore accentrazione dei poteri nelle mabni del Presidente) e il “direttore Tecnico” viene contemplato tra gli organi dell'Ente (con le conseguenze che vedren mo dopo). Viene anche aggiunto: «3. Gli organi del parco durano in carica quattro anni», mentre oggi sono 5, introducendo così una scadenza temporale che non coincide né col mandato di 5 anni per le amministrazioni ed il governo, una cosa che potrebbe generare molti problemi e conflitti politici e rendere praticamente instabile ed ingovernabile la già problematica Comunità del parco e i membri del Consiglio direttivo di sua nomina. Il nuovo comma 4 è abbastanza sorprendente, visto che solo di recente (lo vedremo anche in un articolo successivo) è stato ridotto il numero dei componenti dei direttivi per “risparmiare”, infatti specifica che «Al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo nonché ai componenti del Collegio dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell’articolo 35, spetta un’indennità di carica la cui misura è stabilita con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze», si introduce così un compenso per i membri dei direttivi dei parchi nazionali che fino ad oggi non esiste. Il Presidente e il Consiglio direttivo del parco Con il nuovo articolo 9 Bis cambierebbe molto per il Presidente del parco: intanto verrebbe scelto dal ministro dell’ambiente non più «d’intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale», ma semplicemente «sentiti i presidenti». Un vero e proprio schiaffo in faccia dato dal ministro alle regioni, forse memore delle faticose intese da raggiungere sulla nomina dei presidenti dei parchi e di veri e propri scontri istituzionali che coinvolsero regione Toscana e ministro dell’ambiente ai tempi di Altero Matteoli per la nomina del presidente del parco dell’Arcipelago che si trasformò alla fine in uno dio lunghissimi commissariamenti dei parchi. Ra tutto cambia, la regione è solo “sentita” (quindi ininfluente) per la nomina di un presidente del parco di pura nomina ministeriale che si vede anche riconosciuti molti più poteri: resta naturalmente legale rappresentante del parco, ma assorbe le competenze della scomparsa Giunta esecutiva e non esplica più solo «le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva» che gli da la 394/91, la Prestigiacomo lo trasforma in una specie di monarca del parco e gli assegna poteri oggi del Consiglio direttivo: «Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco e ne cura la gestione. In particolare il presidente: a) è responsabile della gestione del parco; b) collabora con il Direttore tecnico per l’adozione e l’attuazione delle misure da questo proposte nell’ambito delle linee di indirizzo fissate dal Presidente ed approvate dal Ministero; c) predispone lo schema di statuto interno per l’organizzazione e il funzionamento del parco, e vigila sul suo rispetto; d) predispone lo schema del piano del parco e del regolamento del parco; e) predispone gli schemi di bilancio e di conto». Quello che si prefigura è un Presidente autocratico, di diretta fiducia del Ministro, che assume un ruolo preponderante rispetto agli altri (svuotati) organi del parco. Infatti il direttivo del parco, come già previsto dal Dpr di riordino proposto qualche settimana fa dalla stessa Prestigiacomo, viene ridimensionato indiscriminatamente, sia che si tratti di parchi con un’ottantina di comuni come il Cilento o con uno solo come l’Asinara o la Maddalena, ad 8 membri dagli attuali 12. Quelli eletti dalla Comunità del parco passano da 5 a 3; quelli celle associazioni ambientaliste si riducono da 2 ad 1 come quelli proposti da università ed istituzioni scientifiche, rimangono invece immutati i posti per i membri del direttivo di nomina ministeriale: 1 per il ministero delle politiche agricole e forestali e 2 per il ministero dell’ambiente. Nella proposta di riforma sparisce anche la figura del vicepresidente del parco una carica che spettava proprio ad uno dei nominati dalla Comunità del parco. Da organismo deliberante il direttivo si trasforma praticamente in organismo ratificante di quanto propone il presidente, con la riforma Prestigiacomo «Il Consiglio direttivo delibera a) in merito a tutte le questioni generali proposte dal presidente; b) sui bilanci predisposti dal presidente, che sono poi trasmessi per l’approvazione al Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanza; c) sui regolamenti e sulla proposta di piano del parco di cui all’articolo 12; d) sul piano pluriennale economico e sociale, secondo quanto stabilito dall’articolo 14». Ma l’articolo 14 del testo della riforma il trasforma il Piano pluriennale economico e sociale in un piano triennale molto ridimensionato, rimettendo in ballo la confusione temporale che produrrà una scadenza del direttivo entro 4 anni. Rimangono immutate invece le funzioni del direttivo per quanti riguarda l’approvazione dello Statuto dell’Ente. Il nuovo Direttore tecnico Non cambia praticamente nulla per il collegio dei revisori dei conti e cambia invece molto per Direttore del parco che diventa “Direttore tecnico” e non verrebbe più nominato scegliendolo da una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio direttivo ma verrebbe «nominato dal Ministro dell’ambiente, con proprio decreto, sentito il Presidente». Anche qui la confusione dei tempi sembra essere la chiave di una possibile confusione: mentre oggi il direttore dura solitamente in carica per i 5 anni del mandato del Consiglio, la riforma prevede «un contratto di diritto privato per una durata non superiore a tre anni». Con la riforma Prestigiacomo sparirebbe la possibilità del Direttivo di «nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell’Ente parco», infatti tutto questo viene delegato al “super-direttore tecnico” che «è l’organo tecnicoscientifico che dirige l’attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del parco. In particolare il Direttore tecnico adotta i provvedimenti: a) utili ad assicurare la conservazione e la tutela dell’habitat naturale del parco, la valorizzazione e la razionale gestione delle risorse naturali dell’area protetta; b) inerenti alla cura delle specie animali e vegetali presenti nell’area protetta; b) relativi all’attività di ricerca scientifica che si svolge nel parco, di tipo biologico, naturalistico, nonché, ove presente, archeologico». Non si capisce, se questi sono i compiti del Direttore tecnico, che sembrano di carattere squisitamente scientifico-ambientale, chi farà funzionare la macchina amministrativa e burocratica dell’Ente parco. La Comunità del parco Nella proposta di riforma Prestigiacomo rimane immutata la composizione della Comunità del parco ma sparisce la sua definizione come «organo consultivo e propositivo dell’Ente parco» sparisce anche la figura del vicepresidente della Comunità e il solo organismo dirigente eletto resta il Presidente. La Comunità del parco continuerebbe a dare parere obbligatorio, ma non più vincolante come oggi, sul regolamento del parco e sul Piano e lo Statuto del parco, ma soprattutto non potrà esprimerà più nessun parere sul bilancio e il conto consuntivo dell’Ente parco, che quindi sarà approvato direttamente ed unicamente dal Consiglio direttivo. Potrà consolarsi potendo «Esprimere il proprio motivato avviso sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Presidente dell’Ente parco o da un terzo dei componenti del Consiglio direttivo», che a questo punto non si capisce perché dovrebbero sottoporre qualcosa ad un organismo svuotato di ogni potere e fi unzione reale se non quella dell’approvazione di un piano triennale economico e sociale. Insomma, un vero e proprio terremoto che sbilancia tutti i poteri interni all’Ente parco senza creare reali contrappesi, accentrando e creando le figure di un “super-presidente” onnipotente e di un Direttore tecnico altrettanto forte ma con funzioni esclusivamente “scientifiche”, nominati direttamente dal ministro che ha con loro un evidente rapporto privilegiato e fiduciario, centralizzato e centralistico, con poteri che sovrastano, annullano e svuotano di qualsiasi reale funzione il Direttivo e Comunità del parco, tanto che ci si chiede quali sia il loro ruolo, se non quello della presa d’atto di decisioni altrui. (segue) Umberto Mazzantini da www.greenreport.it
Pino Nave Mare