La presente intende proporre alcune osservazioni in merito alla recente ordinanza di sgombero N. 51 Prot. 632 relativa alla vicenda della struttura di ricovero per cani abbandonati situata alla Via Manganaro e gestita dall'Associazione denominata "I ragazzi del canile". A questo proposito mi permetto di sottolineare che la normativa di riferimento è costituita dalla legge quadro 281/1991 (non 1981 come indicato nell'ordinanza) e, per ciò che riguarda la Toscana, dalle leggi regionali 43/95 e 90/1998, che concorrono a promuovere e disciplinare la tutela degli animali, condannando gli atti di crudeltà contro di essi ed il loro abbandono. Questi principi esplicitati già dalla legge quadro comportano un preciso impegno dello Stato che attraverso le proprie istituzioni decentrate (art.5 Cost.) deve attivarsi in prima persona per sconfiggere il fenomeno del randagismo. A questo proposito l'art. 4 della legge quadro 281/91 dispone che ogni Comune debba risanare o costruire rifugi per cani nel rispetto della normativa regionale (e statale) avvalendosi dei contributi regionali messi a disposizione a questo scopo. Il fatto che un Comune non provveda dunque ad allestire uno spazio destinato a ricovero per cani costituisce di per sé una precisa violazione della normativa e della finalità stesse che si propongono le leggi statali e regionali sopra emarginate. Le perplessità, invero, sorgono però da un'altra considerazione che merita di essere meglio esplicitata. La stessa legge quadro del 1991, infatti, all'art.2 punto 8, enuclea una linea di intervento che coinvolga, oltre agli enti locali, anche gli enti e le associazioni protezioniste che vengono considerate le più idonee a gestire le strutture di ricovero, sotto il controllo dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale. Tale raccordo tra enti locali, società civile e Usl è stato generalmente tenuto ben presente non solo nelle leggi che regolano il settore ma anche nei regolamenti della quasi generalità degli enti locali che si avvalgono di questa sinergia per meglio realizzare le finalità di cui alla legge 281/91. A questo proposito non è chi non veda che, inspiegabilmente, l'ordinanza di cui all'oggetto si muove invece nell'ottica opposta di scoraggiare questo tipo di sinergia venendo a censurare un'attività della quale l'ente locale dovrebbe essere invece promotore, rinunciando a perseguire quegli scopi che sono sottesi alla normativa di riferimento che è orientata, non dimentichiamolo, al rispetto e alla protezione dei diritti degli animali.
cane canile pietoso