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Due ordinanze del Comune di Porto Azzurro: area pedonale e decoro urbano

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 19 agosto 2009

ORDINANZA N° 33 DEL 13/08/2009 OGGETTO : Istituzione “ Area Pedonale Urbana” in Piazza Matteotti e divieto di fermata su ambo i lati , nel tratto di strada Piazza Matteotti – Via Solferino . IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA E TECNICA PREMESSO che il completamento degli interventi di riqualificazione urbana di Piazza Matteotti , interessanti nel suo complesso la conformazione strutturale e tipologia d’ arredo della pavimentazione ad uso esclusivamente pedonale della stessa Piazza Matteotti . CONSIDERATA quindi la necessità, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità,del pubblico interesse e del patrimonio stradale di dover istituire “ l’ area pedonale urbana “ in Piazza Matteotti e il divieto di fermata su ambo i lati , nel tratto di strada Piazza Matteotti – Via Solferino ; SENTITE le indicazioni espresse dall’ Amministrazione Comunale relativamente all’ istituzione in Piazza Matteotti “ l’ area pedonale urbana “ ai sensi dell’ art. 7, paragrafo 9) del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Stada “ ; RAVVISATA altresì, l’ esigenza di salvaguardare le condizioni di sicurezza alla mobilità pedonale e veicolare ; VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 , n. 495 ; VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ; O R D I N A PER QUANTO SOPRAINDICATO : 1. DI RISERVARE PIAZZA MATTEOTTI AI SOLI PEDONI . E’ fatto vietato il transito e la sosta , per tutte le altre categorie di utenti della strada compreso i velocipedi ( biciclette).E’ vietato inoltre, l’ uso di tavole, pattini od altri acceleratori di andatura. I veicoli in sosta in area pedonale saranno oggetto di rimozione . 2. L’ ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA SU AMBO I LATI , NEL TRATTO DI STRADA, PIAZZA MATTEOTTI – VIA SOLFERINO . VISTA l’ urgenza, la presente ordinanza ha validità immediata. VIENE abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente ordinanza. L ‘ Ufficio Tecnico è incaricato di apporre idonea segnaletica . Gli Addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui agli artt.11 e 12 CDS sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento . IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA (Ing. Carlo Alberto RIDI) OGGETTO: Divieti per la tutela del patrimonio pubblico, della convivenza civile, del decoro e della fruibilità degli spazi pubblici . IL SINDACO PREMESSO CHE: - nel Regolamento di Polizia Urbana sono già sanzionati alcuni comportamenti a salvaguardia della tutela dei beni pubblici e del decoro del paese , ma che continuano ad essere disattesi nonostante le violazioni accertate dal Comando di Polizia Municipale; - alcuni comportamenti come il vandalismo, il danneggiamento, l’imbrattamento o la deturpazione del patrimonio pubblico, generano un grave danno alla collettività che non riesce più a usufruire delle strutture pubbliche e determinano lo scadimento della qualità urbana; - la stesa dei panni sulle finestre in alcune vie del centro urbano è motivo di nocumento per le persone che vi transitano per lo sgocciolio che si produce; - in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali che disciplinano le fattispecie regolate, è opportuno intervenire affinché le attività e i comportamenti dei privati non arrechino pregiudizio al patrimonio pubblico, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana della comunità cittadina, alla fruibilità dei beni e degli spazi comuni, alla tutela della qualità urbana e del decoro della vita e dell’ambiente; CONSIDERATO che a causa delle circostanze sopra rappresentate, sono in continuo aumento le lamentele, da parte dei residenti e degli ospiti del paese , e che i problemi sono particolarmente sentiti per la particolare vocazione turistica del nostro territorio ; RITENUTO opportuno adottare ulteriori provvedimenti, oltre quelli già emanati, con il fine di prevedere e sanzionare nuovi comportamenti negativi, o meglio specificare i precetti previsti, per prevenire e/o eliminare i problemi sopra descritti; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare: - l’articolo 54, come sostituito dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 e, specificatamente, il comma 4, ai sensi del quale “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contigibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione”; - l’articolo 7 bis, comma 1, ai sensi del quale “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro”; - l’articolo 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale “La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero specifiche norme regolamentari; VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008; ORDINA PER I MOTIVI SU ESPOSTI : Divieto di : - passeggiare e sostare a torso nudo, fatta eccezione per i minori di età inferiore anni 14 ; - indossare capi di abbigliamento e/o assumere atteggiamenti contrari al comune senso del pudore . Divieto di : - gettare a terra chewing gum; - gettare a terra cicche di sigarette fuori degli appositi contenitori ove presenti ; - attaccare adesivi e quant’altro di simile su muri,facciate e su tutti gli arredi e i pali cittadini ; - collocare e affiggere manifesti o avvisi pubblicitari o analoghi , al di fuori degli spazi destinati dalla Amministrazione Comunale ; - bagnarsi nelle vasche pubbliche ed utilizzare le stesse per il lavaggio di cose e animali ; - bivaccare , consumare pasti o sistemare ogni tipo di giaciglio su tutti gli spazi pubblici, anche non soggetti al pubblico transito; - consumare in luogo pubblico e/o di uso pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo presso i locali e gli spazi concessi agli esercizi pubblici di somministrazione; - abbandonare in luogo pubblico, fuori dai cestini getta-carta, qualunque contenitore vuoto di bevande e/o alimenti; - calpestare le aree verdi ; - sputare per terra . Divieto di : - usare i luoghi pubblici per soddisfare i bisogni corporali ; - gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori ; - utilizzare i cestini getta-carta per i sacchi di rifiuti solidi urbani di provenienza domestica e dalle imbarcazioni. Divieto : - su Piazza Matteotti e centro urbano, l’ esposizione di panni,indumenti,biancheria,tappeti e simili su balconi e finestre prospicienti piazze o pubbliche vie e/o in aree comunque visibili dalle stesse ; Divieto di : - atti di vandalismo, di danneggiamento, di imbrattamento o deturpazione del patrimonio pubblico . Divieto di : - lasciar vagare cani senza guinzaglio , il quale non deve essere lungo più di un metro e mezzo e l’ animale dovrà essere affidato a persone in grado di gestirlo . - lasciar vagare cani senza la museruola se non a guinzaglio. Le violazioni alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00, a norma dell’art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per tutte le violazioni ai divieti indicati nella presente ordinanza, l’applicazione della misura ridotta delle sanzioni è quella stabilita nella misura fissata con successiva delibera della Giunta Comunale, in conformità all’articolo 16, della legge 689/81, come modificato dall’articolo 6 bis, della legge 24 luglio 2008, n. 125. La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Livorno , alla Prefettura di Livorno- Ufficio Staccato per gli affari dell’ Elba , alla Questura di Livorno , al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Livorno, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Livorno , alla Capitaneria di Porto di Portoferraio e Porto Azzurro, alla Polizia Provinciale di Livorno, al Commissariato della Polizia di Stato di Livorno, al Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio e Porto Azzurro , al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Portoferraio ,alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro , per gli aspetti di specifica competenza. Il Comando della Polizia Municipale di Porto Azzurro e le Forze di Polizia presenti sul territorio , sono incaricati della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento. La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, e di essa è data altresì notizia, mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e pubblicazione sul sito internet del Comune. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o, in alternativa, entro 120 dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.


Comune di Porto Azzurro  municipio

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