IL SINDACO, Premesso: che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi; - Che la mancata manutenzione dei terreni ed il deposito indiscriminato di rifiuti va a discapito del decoro e contribuisce al proliferare di animali ed insetti nocivi alla salute degli abitanti ; - Che il mancato taglio di arbusti e delle siepi sui cigli delle strade comunali e vicinali pubbliche ed anche negli spazi ed aree pubbliche, è causa di difficoltà alla circolazione stradale e pericolo per la normale percorrenza. Ritenuta la necessità di assicurare conseguenti interventi di prevenzione per risolvere le possibili cause all’ innesco di incendi oltre che a tutela dell’igiene e della sicurezza pubblica . Vista la nota Prot. n. 1068/09/PROTCIV datata 22.06.2009, agli atti prot. n. 8519 del 01.07.2009, della Prefettura di Livorno Ufficio Territoriale del Governo, con la quale si forniscono indicazioni per l’attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi. Vista: - La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”; - La Legge 21.11.2000 n° 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; - La Legge Regionale 39/2000 e s.m.i. “Legge forestale della Toscana”; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/r “Regolamento Forestale della Toscana”; - il D.lgs n° 267 del 18.8.2000 e s.m.i. “Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali”, con riferimento agli Art. 50 e 54; - il D.lgs 3. 4. 2006 n° 152 e s.m.i “Norme in materia ambientale”; - gli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; - la Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni; O R D I N A 1) Ai Proprietari, affittuari, e/o conduttori dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, immondizie e rifiuti in genere, mantenendo le stesse pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare possibili rischi di propagazione di incendi. 2) Ai i proprietari, affittuari o conduttore dei terreni laterali alle strade ed alle aree libere ubicate nel territorio comunale di non abbandonare sugli stessi e comunque di procedere alla raccolta, terreni materiale di qualsiasi natura ivi presente, anche per non offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienici sanitari. 3) Ai proprietari, affittuari e/o conduttori di terreni confinanti con pubbliche strade Provinciali Comunali e Vicinali di provvedere costantemente alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle stesse, al taglio delle siepi vive, di erbe, di rami che si protendono sui cigli stradali , al fine di evitare qualsiasi intralcio alla loro libera percorrenza. RENDE NOTO Che l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua e che i proprietari , gli affittuari e/o conduttori sono responsabili penalmente e civilmente di qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per la omessa , ritardata o errata esecuzione della presente: - Che per l’anno in corso si dovrà provvedere e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza. - Che nel caso di mancata pulizia alle aree incolte, sarò elevata sanzione pecuniaria (da €25,00 a € 500,00) previste dall’Art. 7 Bis del Decreto Legislativo n° 267/2000, integrato dalla Legge n°3 del 16.01.2003 e del D.L. n° 50 del 31.03.2003 - Che nel caso di mancata pulizia d’aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 155,00 a € 624,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.lgs n°285 del 30.04.1992. - Che per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell’art. 255 del D.lgs 152/2006, - Che per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio nel periodo tra 1 Luglio e il 31 Agosto (salvo le possibili modifiche da parte della Provincia di Livorno) , sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00, ai sensi della Legge 335/2000 Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. - Che in caso di inadempienza , la Polizia Municipale provvederà ad elevare verbale di contravvenzione ed a dare comunicazione all’Area Tecnica Territorio per l’esecuzione d’Ufficio dei necessari interventi, con la rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i; - Che la presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune di Capoliveri e ne verrà data ampia diffusione tramite i mezzi di comunicazione locale; - Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro e non oltre 60 Giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero,in via alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio (ex Art. 1199 del DPR 24 Novembre 1971 ) INCARICA Gli Uffici competenti di dare massima divulgazione della presente Ordinanza attraverso comunicati ed informazioni agli organi di stampa , oltre che con la pubblicazione della stessa all’Albo pretorio, presso gli uffici, nelle bacheche e nei luoghi pubblici nonché di trasmetterne copia a : 1) Prefettura di Livorno Ufficio distaccato Affari Elba – Portoferraio 2) Provincia di Livorno Ufficio distaccato Portoferraio 3) Azienda USL zona 9 Portoferraio 4) Comando Corpo Forestale dello Stato 5) Comando Stazione Carabinieri 6) Commissariato della Polizia di Stato
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