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Costruzione palestra a Giglio Campese. Interrogazione

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : sabato, 01 agosto 2009

Il sottoscritto Consigliere Comunale, interroga la S.V., per sapere – premesso che : Viene riferito che l’Amministrazione Comunale avrebbe “promesso” al Condominio SIRMET , o meglio all’Amministratore del Condominio la riduzione di un metro in altezza della palestra di Giglio Campese in seguito alle polemiche verificatesi ante elezioni del giugno c.a.; dal punto di vista dall' Amministrazione sarebbe molto grave se ciò corrispondesse a verità in quanto si preferirebbe tutelare l' interesse privato rispetto a quello pubblico, con l' aggravante che il condominio coinvolto presenta ancora gravi mancanze nei confronti della collettività gigliese: la mancata realizzazione di un ampio posteggio pubblico sancita a suo tempo da un regolare atto d' obbligo. D' altro canto non è possibile pensare di paragonare a questa la situazione che si presentava in passato a Giglio Porto, nel sito su cui doveva sorgere la palestra, in quanto la stessa avrebbe occupato tutto il volume disponibile, mentre in questo caso vi sono distanze e luoghi ben definiti e sufficienti. Ovvero i cittadini di Giglio Porto avevano tutte le sacrosante ragioni di protestare, mentre questi assolutamente no. Per non parlare del fatto, precedente, che l' amministrazione di cui faceva parte lo stesso Sindaco approvò lo stesso progetto in un' area satura con le abitazioni molto più a ridosso di quanto non avvenga adesso. In primo luogo l’Amministrazione Comunale deve tutelare l’interesse pubblico rispetto a quello privato; Se così non fosse corre l’obbligo di segnalare il danno per la collettività e possibili azioni risarcitorie dell’impresa appaltatrice, senza poi considerare la giustificazione tecnica derivante dall’accoglimento delle richiesta del privato, rispetto all’altezza in progetto già assentita. Al riguardo, si ritiene che per accogliere la richiesta del privato, proceduralmente si dovrà provvedere alla adozione di provvedimento giuntale che autorizzi una perizia di Variante in corso d’opera, al momento senza giustificato motivo in quanto: - Sarebbe una modifica sostanziale delle opere di progetto; - Sarebbe una modifica sostanziale e del contratto stipulato a corpo con l’Impresa; In tutti i casi non troverebbe supporto normativo, date le motivazioni non riconducibili a ragioni meglio ammesse dalla legge sugli appalti; Il rialzamento di un metro dal piano di campagna fu imposto dall’Autorità di Bacino per ragioni di sicurezza idrogeologica, in quanto la zona è sottoposta a vincolo specifico; Risulterebbe elevato comunque il rischio di non realizzare l’opera pubblica, in quanto i tempi occorrenti per la RI-progettazione e per i pareri degli uffici competenti, costituirebbero una seria ipoteca alle condizioni ad oggi favorevoli per l’Ente, volgenti alla sola ed unica via possibile: quella di realizzare l’opera così come approvata; Qualsiasi forma di sospensione delle opere, in territorio come quello dell’isola, costituisce comunque, elemento di disturbo e possibile motivo di decadimento delle condizioni che invece devono volgere alla conclusione dei lavori senza indugio; Il rilievo non appare decisivo a sollevare gli amministratori dalle proprie responsabilità. Devesi osservare, altresì, che per il corretto andamento dei lavori il sistema delle norme sui lavori pubblici impone il divieto di varianti non ammissibili, come sopra esposto; comunque determinanti una ovvia e scontata sospensione delle opere, data la natura sostanziale delle modifiche richieste e l’impossibilità di procedere all’esecuzione di opere variate, in assenza di autorizzazioni preventive; Diversamente opinando, il direttore dei lavori rimarrebbe arbitro della situazione, ponendo con le sue decisioni l'Amministrazione dinanzi al fatto compiuto e precludendo alla stessa scelte diverse, anche in considerazione di una migliore ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra i vari interessi pubblici, da soddisfare secondo gli indici di priorità, discrezionalmente fissati dalla Amministrazione. Quanto sopra osservato toglie ogni rilevanza all'argomento secondo cui la predisposizione di varianti “postume” alla realizzazione dei lavori rappresenta una prassi assai diffusa nell'esecuzione dei lavori pubblici. Tale circostanza, infatti, è pur sempre una prassi illegittima e come tale fioriera di danno pubblico, risarcibile dagli amministratori e funzionari eventualmente responsabili. Semprechè l’Amministrazione intenda procedere in accoglimento della richiesta del privato, si deve rilevare che non si ravvisano vantaggi conseguiti a favore dell'Amministrazione Comunale, sì da consentire una sorta di “compensatio lucri cum danno”. Interroga il sindaco per conoscere: a) se corrisponde al vero che l’Amministrazione Comunale intende autorizzare una variante in corso d’opera tendente a ridurre l’altezza del fabbricato in costruzione ad uso Palestra, di un metro, in accoglimento di istanza da parte del privato; b) in caso positivo, se ritiene legittima una iniziativa nella quale si privilegia il privato rispetto all’interesse pubblico e, se siano state valutate tutte le circostanze non ultima quella riferita all’aspetto normativo in tema di varianti nei contratti pubblici ed al danno patrimoniale, in relazione a quanto prima precisato; c) se non sarebbe il caso di procedere ad un preventivo parere tecnico sottoscritto dal responsabile dell’ufficio urbanistica e opere pubbliche, in risposta a quanto avanzato dalla parte privata, stante le ragioni politiche, nel procedimento avviato ed in corso, totalmente inesistenti e non degne di rilevanza, in quanto già emanate;


Giglio: Campese

Giglio: Campese