Al Presidente della Comunità del Parco Dott. Ruggero Barbetti Via Guerrazzi 1 57037 – Portoferraio Al Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano Dott. Mario Tozzi Via Guerrazzi 1 57037 – Portoferraio Al Direttore del P.N.A.T D.ssa Franca Zanichelli Via Guerrazzi 1 57037 – Portoferraio Al Presidente della Regione Toscana Dott. Claudio Martini Via di Novoli 26 50127 – FIRENZE Al Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio D.ssa Stefania Prestigiacomo Via Cristororo Colombo 44 00147- ROMA Oggetto: Elezione membri decaduti Consiglio Direttivo del P.N.A.T. Ill.mo Presidente, apprendo dalla stampa che in data 22 luglio 2009, la Comunità del Parco avrebbe indicato 4 nuovi rappresentanti all’interno del Consiglio Direttivo del P.N.A.T. reintegrando quelli decaduti a seguito del rinnovo di alcune Amministrazioni Locali. Dallo stesso articolo apprendo che anche il mio nominativo sarebbe stato considerato come facente parte di quelli decaduti. Credo che la Comunità del Parco sia incorsa in un grave errore, che spero sia dovuto solo a superficialità nella lettura ed applicazione delle norme. L’art. 9 della L.394/91 integrata dalle disposizioni della L. 426/98 ai commi 5 e 12, chiarisce infatti in maniera inequivoca quali sono le figure che devono ritenersi decadute e la durata degli incarichi: “5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e di consiglieri degli stessi enti. …………….omissis………………… 12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni [ed i membri possono essere confermati una sola volta - periodo soppresso dalla L. 248/2005]. “ La chiarezza del testo normativo è tale che in alcun modo, neanche con una lettura del tutto superficiale della norma, può essere possibile presumere la mia decadenza, dal momento che, al momento della nomina non ero in alcuna delle condizioni previste dall’art. 9 c. 5 della L. 394/91: Consigliere Comunale, Assessore, Presidente ecc.; tantomeno avevo presentato dimissioni. L’elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, pertanto, si configura come illegittima, sia per la mia inesistente decadenza, sia per le conseguenti modalità adottate (elezione di quattro membri con voto limitato a tre preferenze, anziché di tre con voto limitato a due). Appaiono peraltro chiare le conseguenze di tale operato della Comunità del Parco: se, per mera ipotesi, si procedesse con i successivi passaggi procedimentali e quindi con la ratifica dei nominativi illegittimamente indicati, si avrebbe la nullità ex tunc di ogni atto dell’organo così costituito, con conseguenze gestionali facilmente immaginabili. Ciò a voler prescindere dal danno derivante alla mia persona per un comportamento così gravemente scorretto. Invito pertanto il Presidente della Comunità del Parco a convocare con la massima sollecitudine una nuova Comunità, nella quale procedere senza indugio all’annullamento in autotutela della delibera illegittimamente assunta, avvertendo fin da ora che, in caso contrario, adirò le vie legali a tutela dei miei diritti. Distinti saluti.
antonini pieri