ORDINANZA N. 1682 / 2009 Prot.n. 21471. OGGETTO: Prevenzione per lo sviluppo di incendi - ripulitura e taglio terreni incolti IL SINDACO Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni; Accertato che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi; Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione e rimuovere le possibili cause di innesco incendi; Vista la nota Prot. n. 1068/09/PROTCIV datata 22.06.2009, agli atti prot. n. 20144 del 03.07.2009, della Prefettura di Livorno Ufficio Territoriale del Governo con la quale si forniscono indicazioni per l’attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi; Visto: - Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”; - Legge 21.11.2000 n° 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; - Legge Regionale 39/2000 e s.m.i. “Legge forestale della Toscana”; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/r “Regolamento Forestale della Toscana”; - il D.lgs n° 267 del 18.8.2000 e s.m.i. “Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali” ; - il D.lgs 3. 4. 2006 n° 152 e s.m.i “Norme in materia ambientale”; - gli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; - la Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni; O R D I N A a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio: 1. taglio della vegetazione incolta; 2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche; 3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico. Si avvertono i proprietari interessati che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno. Per l’anno in corso termine perentorio entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza verrà esposta all’albo pretorio del Comune per gg. 20, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Portoferraio. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie: - per la mancata pulizia delle aree incolte , una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, dell’art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con legge 20.05.2003, n. 116; - nel caso di mancata pulizia d’aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 155,00 a € 624,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.lgs n°285 del 30.04.1992. - per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell’art. 255 del D.lgs 152/2006, - per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio - nel periodo tra 1 Luglio e il 31 Agosto (salvo le possibili modifiche da parte della Provincia di Livorno) , sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00, ai sensi della Legge 335/2000 Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; - entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. Portoferraio, 17/07/2009
Incendio Valdana Agosto 2007