Torna indietro

In vigore dal 22 giugno le norme di prevenzione degli incendi boschivi

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : sabato, 20 giugno 2009

Lunedi 22 giugno scatta il “periodo a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi”. La Provincia ha infatti anticipato l’entrata in vigore, fino al 31 agosto, delle norme regionali in materia. Il provvedimento, sollecitato anche dal Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento territoriale di Portoferraio) a causa dei numerosi principi di incendio che si sono verificati nei giorni scorsi, è motivato dall’instaurarsi di condizioni meteo-climatiche favorevoli al propagarsi degli incendi boschivi ed è esteso a tutto il territorio provinciale. Sono invece attivi dal 15 giugno scorso i servizi e le attività di prevenzione indicati dal Piano Operativo Provinciale AIB (Anti Incendio Boschivo) 2009-2011. Le aree classificate “a rischio elevato” sono quelle che rientrano nei territori dei Comuni di Campiglia M.Ma, Campo Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Cecina, Livorno, Marciana, Marciana M.na, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio Elba, Rosignano M.Mo. Le aree soggette alle norme di prevenzione sono i boschi, gli impianti di arboricoltura da legno e la fascia di terreno contigua alle aree precedenti entro i 200 metri. Le limitazioni in vigore in questo periodo vietano: l’accensione di fuochi e l’abbruciamento di residui vegetali; l’uso di strumenti a fiamma libera o che possano produrre scintille; l’accumulo o stoccaggio all’aperto di fieno, paglia o altro materiale infiammabile. Tali azioni sono consentite in tutte le altre zone, ad eccezione della combustione di residui vegetali, per la quale sono previste alcune norme di cautela: l'abbruciamento deve essere effettuato - immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dieci del mattino - sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento. Inoltre, in caso di combustione di cumuli vegetali, occorre creare una fascia di isolamento della larghezza di almeno 5 metri. E’ comunque vietato bruciare sterpaglie in presenza di vento intenso. In questo periodo, inoltre, le sanzioni previste per le azioni considerate a rischio sono maggiorate e vanno da un minimo di 1.033 ad un massimo di 10.330 euro, se l’infrazione è compiuta all’interno di un bosco, e da 100 a 1000 euro in caso d’infrazione fuori dal bosco.


Incendio la pila luglio 2007 3

Incendio la pila luglio 2007 3